Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
è imposta l'osservanza di AVERE a disposizione l'APE, eventualmente consegnarla......ma se il proprietario si RIFIUTA o se LO DIMENTICA..... non è punito ....nemmeno con una multa da 10 € ?
Le sanzioni sono previste dagli artt. 6 e 15 del D. Lgs. n. 192/2005. È prevista quella per la violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, ma non è prevista quella per l'inosservanza dell'obbligo di informativa o di consegna.
Per i contratti di locazione soggetti a registrazione, è prevista quella per l'omessa dichiarazione nel contratto (il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici) e per la mancata allegazione al contratto di copia dell'APE, quando è dovuta.
 
Ultima modifica:

effemme8

Membro Attivo
Proprietario Casa
Abbiamo una legge MORALE in piú: chi la rispetta ha piú morale dell'altro....ma sono PARI perchè tutti IMPUNIBILI (per applicazione della legge) come un santo.

...e quanto mi sarà costata? (Dalla pensata....alla promulgazione....alla rettifica, compresi riscaldamento/energia/acqua, servitú varie....utilizzate dal parlamento SOLO x questa UTILISSIMA legge)
 
B

Bluechewanna

Ospite
http://www.notariato.it/sites/default/files/Segnalazione-normativa-Ape-241213.pdf

Le principali novità, portate dal nuovo intervento legislativo in materia, si possono così sintetizzare:
...
ii) precisazione che gli obblighi di CONSEGNA e di INFORMATIVA riguardano i nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione. Sono esclusi da tali obblighi, pertanto, oltre i contratti che non possano considerarsi nuove locazioni (proroghe, cessioni di contratto, subentri ex art. 2558 c.c., ecc.) anche i nuovi contratti non soggetti a registrazione ( in pratica i soli contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno).


In termini analoghi è intervenuto il successivo Studio Aggiornamento n.657/2013/C. A pagina 61 si legge:

Nuove locazioni non soggette a registrazione . Si tratta di locazioni che non superano i 30 giorni complessivi in un anno:

Obbligo di dotazione: SI
Obbligo di allegazione: NO
Obbligo di consegna: NO
Obbligo di informazione:NO

Il Notariato sembrerebbe ritenere che l'obbligo di informazione sia collegato all'obbligo di consegna: cadendo il primo, cade anche il secondo, quando, perlomeno in materia locativa, ad una attenta lettura, gli obblighi sono distinti.

L'autorevole interpretzione sembrerebbe contraddetta dal dato testuale. L'equivoco, a mio avviso, nasce da una cattiva interpretazione del novellato comma 3, perchè è da questo comma che il Notariato fa discendere il non obbligo di consegna. "Nei nuovi contratti di loazone di difii o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola (...)". Il succitato comma esclude i contratti non soggetti a registrazione dall'obbligo di inserire la clausola informativa, ma non da generalizzato obbligo di consegna imposto dal comma 2. Quello che sfugge al Notariato è che nei contratti sotto 30 giorni è solo l'obbligo di inforazione che viene a cadere, non l'obbligo di consegna. Quindi:

Obbligo di dotazione: SI
Obbligo di allegazione: NO
Obbligo di consegna: SI
Obbligo di informazione:NO

D'altronde, è concretamente pensabile che un locatore si costituisca un corredo documentale energetico, ne dia evidenza negli annunci, lo metta a disposizione del conduttore prima delle trattative, e poi alla fine delle stesse non glielo consegni (tanto più che l'attestato segue il libretto d'impianto)?

Nel motto dello stemma del Notariato si legge: "Fidei et veritatis anchora". Forse, in veritas veritatis, l'ancora del Notariato italiano col tempo si è un po' arrugginita.
 

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