http://www.notariato.it/sites/default/files/Segnalazione-normativa-Ape-241213.pdf
Le principali novità, portate dal nuovo intervento legislativo in materia, si possono così sintetizzare:
...
ii) precisazione che gli obblighi di CONSEGNA e di INFORMATIVA riguardano i nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione. Sono esclusi da tali obblighi, pertanto, oltre i contratti che non possano considerarsi nuove locazioni (proroghe, cessioni di contratto, subentri ex art. 2558 c.c., ecc.) anche i nuovi contratti non soggetti a registrazione ( in pratica i soli contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno).
In termini analoghi è intervenuto il successivo Studio Aggiornamento n.657/2013/C. A pagina 61 si legge:
Nuove locazioni non soggette a registrazione . Si tratta di locazioni che non superano i 30 giorni complessivi in un anno:
Obbligo di dotazione: SI
Obbligo di allegazione: NO
Obbligo di consegna: NO
Obbligo di informazione:NO
Il Notariato sembrerebbe ritenere che l'obbligo di informazione sia collegato all'obbligo di consegna: cadendo il primo, cade anche il secondo, quando, perlomeno in materia locativa, ad una attenta lettura, gli obblighi sono distinti.
L'autorevole interpretzione sembrerebbe contraddetta dal dato testuale. L'equivoco, a mio avviso, nasce da una cattiva interpretazione del novellato comma 3, perchè è da questo comma che il Notariato fa discendere il non obbligo di consegna. "
Nei nuovi contratti di loazone di difii o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola (...)". Il succitato comma esclude i contratti non soggetti a registrazione dall'obbligo di inserire la clausola informativa, ma non da generalizzato obbligo di consegna imposto dal comma 2. Quello che sfugge al Notariato è che nei contratti sotto 30 giorni è solo l'obbligo di inforazione che viene a cadere, non l'obbligo di consegna. Quindi:
Obbligo di dotazione: SI
Obbligo di allegazione: NO
Obbligo di consegna: SI
Obbligo di informazione:NO
D'altronde, è concretamente pensabile che un locatore si costituisca un corredo documentale energetico, ne dia evidenza negli annunci, lo metta a disposizione del conduttore prima delle trattative, e poi alla fine delle stesse non glielo consegni (tanto più che l'attestato segue il libretto d'impianto)?
Nel motto dello stemma del Notariato si legge: "
Fidei et veritatis anchora". Forse,
in veritas veritatis, l'ancora del Notariato italiano col tempo si è un po' arrugginita.