Certamente;mi daresti anche le risposte le più sintetiche possibile Grazie
- L'amministratore è obbligato ad essere presente alle assemblee?
- No, l'assemblea è valida anche senza l'amministratore, si veda l'art. 1136 cc
Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni, e l'amministratore non è citato
- Se l'amministratore è revocato dall'autorità giudiziaria può essere rieletto?
- No è previsto dall'art. 1129 cc (inderogabile) "In caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato"
- Come deve (essere - me ne ero dimenticato) compilato (cosa deve contenere) e come può essere notificato l'avviso di convocazione dell'assemblea ed entro quanti giorni prima dalla 1° e quanti dalla 2° convocazione deve essere consegnato ai condomini?
- Questa domanda è un piccolo trabocchetto, leggendo attentamente l'art. 66 Disp. Att. cc si svela;
"L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati"
In pratica i 5 giorni valgono per la 1° convocazione, ma valgono parimenti anche per la 2° convocazione se l'amministratore maldestramente si dimentica nell'avviso di comunicare anche la data della 2° convocazione (almeno il giorno dopo, e non oltre il 10° dalla medesima)
Per cui potrebbe capitare che la prima vada deserta e sarà necessario convocare la 2°, e visto il tempo massimo di 10 giorni la cosa si farà ardua.
- che cifra può essere stabilita come massimo di sanzione per i recidivi al regolamento di condomino?
si veda l'art 70 Disp. Att. cc
Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie
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