Nemesis

Membro Storico
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ha ancora tempo fino al decimo anno per dire" scusate ma quando abbiamo accettato l'eredità non abbiamo tenuto conto che il de cuius, quando era in vita, aveva elargito la tale somma a tale legato e che così ha intaccato la quota di legittima che spetta a me legittimario"?
È pacifico che il termine di prescrizione dell'azione di riduzione avverso le liberalità lesive della porzione legittima è quello ordinario decennale, decorrente dal momento dell'apertura della successione.
 

fabietto82

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Scusate, ho fatto confusione io..I miei suoceri sono sposati in comunione dei beni. E donerebbero l'appartamento alle 2 figlie. Stiamo valutando per l'acquisto più la liquidazione della quota spettante alla sorella...grazie
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
Scusate, ho fatto confusione io..I miei suoceri sono sposati in comunione dei beni. E donerebbero l'appartamento alle 2 figlie. Stiamo valutando per l'acquisto più la liquidazione della quota spettante alla sorella...grazie

Se fate acquisto non vi sarà alcuna quota spettante dell'immobile.
Casomai i genitori potranno dividere il valore "incassato" donando in parti uguali ad entrambe le figlie
 

fabietto82

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Acquisto alla metà del valore commerciale dell'immobile (comunque molto più alto rispetto al catastale)...così da poter accedere al mutuo x l'acquisto e pagare tramite contanti la ristrutturazione.
E donando il ricavato della vendita, i miei suoceri "liquidano" mia cognata
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Acquisto alla metà del valore commerciale dell'immobile (comunque molto più alto rispetto al catastale)
Trattandosi di cessione nei confronti di persona fisica che non agisce nell'esercizio di attività commerciale, artistica o professionale, avente come oggetto immobile a uso abitativo, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, su precisa richiesta che la parte acquirente renderà al notaio, sarà costituita dal suo valore catastale, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto.
Inoltre, gli onorari notarili saranno ridotti del 30%.
Se nell'atto sarà dichiarato il reale corrispettivo pattuito, non saranno applicabili le norme sull'accertamento induttivo, previste dall'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973.
Non assumerà pertanto rilevanza, ai fini della determinazione del reddito tassabile, la spesa effettuata per l'acquisto dell'immobile, e l'accertamento induttivo ai fini delle imposte sui redditi sarà precluso.
 

fabietto82

Membro Junior
Proprietario Casa
Scusa Nemesi..ma cosa comporta?
Ci siamo rivolti ad un notaio ed ad un amico agente immobiliare che ci ha consigliato di muoverci in questa maniera.
Valore commerciale 180.000€, compravendita tra padre e sorella A di 90.000. Con tutti i proventi della vendita il padre, tramite atto o bonifico bancario "liquida" la sorella B.
È corretto o c'è qualcosa che non quadra?
Grazie x le 1000 risposte
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Ci siamo rivolti ad un notaio ed ad un amico agente immobiliare che ci ha consigliato di muoverci in questa maniera.
Si ma se scatta l'accertamento induttivo, ed in questo caso è molto probabile (essondoci una difformità del 100% tra la somma dichiarata e la differenza risultante tra il valore commerciale accertato dall'Agenzia delle Entrate ed il valore dichiarato) le sanzioni legate a questa dichiarazione "inesatta" le pagano loro?
 

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