comunque l’integrazione con rinuncia della sospensiva per il mutuo deve essere accettata da me o è una sua dichiarazione unilaterale?
In generale, la parte contraente nel cui interesse è posta la condizione ha la facoltà di rinunziarvi senza che la controparte possa comunque ostacolarne la volontà: e la condizione legata all’ottenimento del mutuo può ben considerarsi posta nell’interesse del promissario acquirente, in certi casi.
Nel vostro caso, visto che il versamento della caparra era previsto all’ok del mutuo, dovrete regolare questo aspetto: logica vuole che, se rinuncia alla condizione, ti debba contestualmente versare la caparra.
Quindi in conclusione: io non accetto l’integrazione, lui non chiede il mutuo e il 1 novembre la proposta contrattuale decade senza obblighi per nessuno, giusto?
Come detto sopra, non sono sicura serva una tua accettazione della rinuncia alla condizione.
Il problema caparra non si pone, nella proposta avevamo indicato il versamento solo all’accettazione del mutuo…non voglio nessun contenzioso, solamente che la proposta contrattuale decada da sè.
Continuo a non capire perché sei scontento che l’acquirente acquisti senza mutuo: buon per te, che hai più certezze, se lui ha i soldi .
Confermo che deve essere accettata da entrambe le parti: venditore e promissario acquirente.
Non sarei così sicura, in generale, come scritto sopra.
Purtroppo molto spesso le condizioni sospensive ( e non solo) sono formulate in modo superficiale e approssimativo, dando adito a problemi interpretativi e quindi sarebbe meglio leggere quanto firmato.