Il "possesso vale titolo"non può operare sui beni immobili soggetti a trascrizione.
Giusto.
La formula “possesso vale titolo” o “acquisto a non domino” è disciplinato dall’articolo 1153 c.c.. Tale norma contiene la regola in base alla quale il possessore di una
cosa mobile ne acquista la proprietà per effetto del possesso immediatamente, cioè nel momento stesso in cui se ne impossessa attraverso al consegna materiale, purché egli sia in buona fede e la traditio (consegna) avvenga in forza di un “titolo astrattamente idoneo”.
Per i beni immobili e per quelli soggetti a registrazione, invece, non potendo operare la regola “possesso vale titolo”, il conflitto è risolto diversamente: acquista la proprietà il soggetto che trascrive per primo e l'acquisto del trascrivente più solerte rimane a titolo derivativo.
Le cause che possono interrompere la continuità del possesso utile ai fini dell’usucapione. Autorevole dottrina, al proposito, distingue tra interruzione “naturale” e interruzione “civile”; ricorre la prima allorché il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno per fatto di un terzo (ad es. in conseguenza di uno spoglio del bene). Si tratta, invece, di interruzione civile ogni qual volta contro il possessore è stata esercitata una domanda giudiziale ( ad es. una delle azioni petitorie, ossia quelle a difesa della proprietà) tesa a contestare la legittimità del potere esercitato sulla cosa. Per l’interruzione del possesso ad usucapionem, l’articolo 1165 c.c. richiama le norme sull’interruzione della prescrizione, in quanto compatibili con l’usucapione. E’ proprio in virtù di tale rinvio, ad esempio, che l’usucapione è interrotta dalla notificazione dell'atto con cui inizia il giudizio, ai sensi dell’art. 2943 c.c. (ma non anche dalla diffida stragiudiziale del proprietario) e dal riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore (cfr. art. 2944 c.c.).
Fonte:
Usucapione -
(StudioCataldi.it)