Nello scontrino al campo descrizione risulta:
DISP. MEDICO MASCHERINE KN95-L
Puoi consultare l’apposito elenco nel sistema «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della Salute al seguente link
Dispositivi medici
www.salute.gov.it
in quanto occorre verificare se la singola tipologia di «mascherina protettiva» rientri fra i dispositivi medici individuati dal richiamato dicastero, tenuto conto che, nell’attuale situazione emergenziale, potrebbero essere immessi in commercio anche prodotti non aventi le caratteristiche per rientrare nella categoria di dispositivo medico come definito dal citato Ministero.
Dato che il documento di spesa non riporta il codice «AD» è necessario:
− - per i dispositivi medici compresi nel predetto elenco, conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti che lo stesso ha la marcatura CE;
− - per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, che il prodotto riporti, oltre alla
marcatura CE, anche la conformità alla normativa europea (si confrontino le direttive
europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni).
Inoltre, il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere l’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con la dicitura «prodotto con marcatura CE» e, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune, elencati in allegato alla circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, il numero della direttiva comunitaria di riferimento. In questo caso, il contribuente non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato.
Considerato che l’elencazione dei dispositivi medici contenuta nella circolare 31 maggio 2019, n. 13/E, è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva, si ritiene che qualora le «mascherine protettive» siano classificate, in base alla tipologia, quali «dispositivi medici» dai provvedimenti del Ministero della Salute o rispettino i requisiti di marcatura CE declinati precedentemente, le relative spese di acquisto siano detraibili nella misura del 19 per cento come stabilito dall’articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.