Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Non si sta discutendo di ciò, ma di ben altro e a favore di un coerede che a tal diritto non è legittimato.
sappi che ho una buona memoria.... mi ricordo di un'altra discussione dove la figlia di una coppia, che aveva avuto altri due figli maschi, era rimasta nella casa famigliare, sposandosi aveva messo a posto la casa con i propri soldi, secondo le proprie esigenze, non ha mai pagato affitto. Con la morte di entrambe i genitori ha chiesto ai fratelli, secondo le loro parti di comproprietà, i soldi da lei spesi per mettere a posto la casa, di cui lei ha goduto senza esserne proprietaria; e tu hai sostenuto le sue ragioni. e se il fratello di @67principe facesse lo stesso?
 

fiorio

Membro Junior
Proprietario Casa
sappi che ho una buona memoria.... mi ricordo di un'altra discussione dove la figlia di una coppia, che aveva avuto altri due figli maschi, era rimasta nella casa famigliare, sposandosi aveva messo a posto la casa con i propri soldi, secondo le proprie esigenze, non ha mai pagato affitto. Con la morte di entrambe i genitori ha chiesto ai fratelli, secondo le loro parti di comproprietà, i soldi da lei spesi per mettere a posto la casa, di cui lei ha goduto senza esserne proprietaria; e tu hai sostenuto le sue ragioni. e se il fratello di @67principe facesse lo stesso?
Il caso è ben diverso. La figlia in questione è stata "ospite" di entrambi gli unici proprietari dell'abitazione e non vi erano altri comproprietari. Solo morendo questi essa è diventata comproprietaria, assieme ai fratelli, di tale abitazione.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Solo morendo questi essa è diventata comproprietaria, assieme ai fratelli, di tale abitazione.
per non scrivere un intervento lungo avevo riassunto il fatto ma la morte dei genitori non è stata contemporanea prima era morto il padre e poi la madre: i dissidi sono emersi con la morte della madre che aveva fatto testamento a favore della figlia, mentre il padre non aveva fatto testamento (per cui i figli, con il coniuge superstite, erano già comproprietari per quanto riguarda la parte di proprietà del padre dal momento della sua morte).
 
O

Ollj

Ospite
sappi che ho una buona memoria.... mi ricordo di un'altra discussione dove la figlia di una coppia, che aveva avuto altri due figli maschi.....tu hai sostenuto le sue ragioni. e se il fratello di @67principe facesse lo stesso?
La sua memoria fa le bizze.
Ricordo benissimo tal caso (anzi ne conosco, con piacere, anche gli sviluppi giudiziali): trattasi di caso del tutto diverso dall'attuale; quindi nessuna mia contraddizione, anzi...

Salvo non sia un incapace ancora a carico del padre (da dimostrare), a cotal campione d'autonomia andrà presentato il conto!
L'art. di legge dice ben altro e non a caso il diritto in oggetto non è cedibile né trasmissibile ma esclusivamente personale
Passasse la sua lettura si imporrebbe un peso ben superiore a quello normato tassativamente.
Sarebbe interessante poter avere tali riferimenti giurisprudenziali.
Tribunale di Taranto ordinanza n°2577/2013:
"Al coniuge superstite è attribuito dalla legge il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e l’uso dei mobili che la arredano. Il diritto alla conservazione dell’abitazione familiare è riferito in via esclusiva il coniuge e solo di riflesso si estende anche ai figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti. Quando però sorge conflitto tra coniuge titolare del diritto di abitazione e figlio maggiorenne autosufficiente, prevale necessariamente il diritto del primo, anche se il figlio convivente ha il possesso derivante dalla comproprietà ereditaria. Il diritto attribuito al coniuge, quindi, costituisce una deroga alla regola generale della comunione che prevede che ciascun comunista possa fare uso della cosa comune"

Cassazione 4329/2000
"In tema di successione necessaria, la disposizione di cui all'art.540 comma secondo cod.civ. determina un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge, in quanto i diritti di abitazione sulla casa a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano ( quindi, il loro valore capitale ) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà (posto che la norma stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, la disponibile, ciò significa che, come prima operazione si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell'art. 556 cod.civ. e, per conseguenza, determinare la quota di riserva. Calcolata poi la quota del coniuge nella successione necessaria, in base a quanto stabiliscono gli art. 540 comma primo, 542 e 543 comma primo, alla quota di riserva così ricavata si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso in concreto, il cui valore viene a gravare la disponibile"

Nessun altro, eccetto il coniuge superstite, può vantare tal diritto; lo stesso non è concedibile ad altro coerede, ravvisandosi in ciò distorta applicazione dell'art.540 che prevede tal diritto come esclusivamente personale
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Non entro nei meandri delle interpretazioni giuridiche, ma ricordo che il diritto di abitazione (art. 1022) ha una portata abbastanza allargata.

Chi ha diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.

E mi pare di aver letto che vengono inclusi tra i famigli anche le persone estranee alla famiglia naturale, ma addette alla cura ed assistenza dell'avente il diritto.

Difficile pensare che il figlio (magari prediletto) non rientri in questa definizione.
 

fiorio

Membro Junior
Proprietario Casa
E mi pare di aver letto che vengono inclusi tra i famigli anche le persone estranee alla famiglia naturale, ma addette alla cura ed assistenza dell'avente il diritto.

Difficile pensare che il figlio (magari prediletto) non rientri in questa definizione.
Con il vocabolo "famiglio" si definiscono non già gli appartenenti alla famiglia o familiari, bensì solo i domestici o persone addette alla cura della casa o della persona. Essi son quindi cosa ben diversa dai familiari, che sono loro a non essere inclusi fra i famigli, e potranno risiedere nella casa per altri motivi, in forza di un contratto di lavoro che prevede la loro convivenza con chi vi abita.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Ho scritto appunto famigli per rimarcare la differenza: ciò non per escludere i familiari, ma per estendere la sommaria definizione del c.c. in merito, che si limita a citare : i bisogni suoi e della sua famiglia. Ovvio che siano inclusi i familiari in senso stretto; ma anche i cosiddetti famigli.
Dimenticavo che non avevo letto in un commento qualunque: l'ambito della famiglia è appunto specificato nell'art. segiente 1023.
 

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