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Ollj

Ospite
Dove sta scritto?

Non direi: vedi art. 1023. e relative note in Brocardi
Che dice assai altro e ben diversamente da quanto lei vorrebbe dar intendere.
Lei applica la nozione di Pater Familiae caro al periodo aureo: ahimè ne è passato di tempo...
 
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chiacchia

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La Vendita di una casa non puo' impedirla ,se, gli altri tre vogliono vendere

Comunque senza la sua firma la casa non si vende ,

Questa non l'ho capita cosa vuoi dire, possono o non possono venderla!!!
Poi???
Sembra che la casa fosse solo della Madre?
Il 33% del padre ne può, a sua volta, disporne solo in parte c'è sempre la quota di legittima e di disponibile, pertanto non può escludere del tutto qualche figlio in favore di uno solo.
 
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basty

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Certo che non è facile contrapporsi a chi lascia intendere di essere un esperto di diritto e di giurisprudenza consolidata.

ma ci provo lo stesso: magari lei mi aiuta a leggere. Anzi, leggiamo insieme quanto mi ha citato.

1) Sentenza del Tribunale: lei mi insegna che potrebbe essere contraddetta , fino al 3° grado di giudizio. Ma lasciamo perdere, e vediamo insieme cosa dice.
Il diritto alla conservazione dell’abitazione familiare è riferito in via esclusiva il coniuge
2) Fin li nessun equivoco: mai affermato il contrario
e solo di riflesso si estende anche ai figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti.
Qui avrei da fare una osservazione sulla integrazione relativa al figli non autosufficienti. Poichè il c.,c. nulla prevede al riguardo, credo di dover concludere che la non autosufficienze non sia un limite ma una condizione che prevale sul resto e ponga comunque in capo al genitore il dovere di provvedere a loro anche ospitandoli nella casa coniugale.
Quando però sorge conflitto tra coniuge titolare del diritto di abitazione e figlio maggiorenne autosufficiente, prevale necessariamente il diritto del primo,
Non vedo contraddizione con quanto da me espresso: il coniuge titolare del diritto non è obbligato a dare ospitalità a nessuno dei figli maggiorenni autosufficienti, nemmeno al postante: ma rimane assolutamente libero di farlo coi figli che desidera avere con se. Nel pieno della facoltà espressa dall'art. 1022 e 1023. La sentenza infatti ipotizza "in caso di conflitto" : se non c'è conflitto di interessi, accoglie i famigliari come meglio crede.
Il diritto attribuito al coniuge, quindi, costituisce una deroga alla regola generale della comunione che prevede che ciascun comunista possa fare uso della cosa comune"
Come già detto , il postante non può pretendere di avere la chiave, e non può appellarsi al fatto che il fratello goda della ospitalità del genitore.

Il tribunale non ha espresso altro. Nemmeno il c.c.: il tempo sicuramente modifica la percezione e sensibilità; ma fino a che non si traduce in una nuova formulazione del diritto, resta quella in essere: se poi si riferisce al periodo aureo... ben venga. Non sarà per nulla essere chiamato aureo.
 

basty

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Dispositivo dell'art. 1023 Codice Civile
FontiCodice CivileLIBRO TERZO - Della proprietàTitolo V - Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione (artt. 978-1026)Capo II - Dell'uso e dell'abitazione
Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che è cominciato il diritto d'uso o d'abitazione, quantunque nel tempo in cui il diritto è sorto la persona non avesse contratto matrimonio. Si comprendono inoltre i figli adottivi [291 ss.], i figli [naturali] riconosciuti e gli affiliati (1), anche se l'adozione, il riconoscimento o l'affiliazione sono seguiti dopo che il diritto era già sorto (2). Si comprendono infine le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi (3) [153 disp. att.].

Note
(1) L'art. 77 della l. 4 maggio 1983, n. 184, ha abrogato l'istituto dell'affiliazione, disciplinato dagli artt. 404-413 del codice civile.

(2) Fanno parte dell'ambito familiare i genitori, i fratelli e gli affini, ai quali l'usuario o l'habitator deve gli alimenti (v. art. 433 del c.c.), nonché il convivente more uxorio (ossia colui che, pur non legato da un vincolo matrimoniale giuridicamente riconosciuto è assimilabile al coniuge per la comunione di vita e di affetti che ha stabilito col compagno) ed il figlio naturale non riconoscibile il quale ha, comunque, diritto al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione (v. art. 147 del c.c.).

(3) La dottrina qualifica come prestatori di servizi, conviventi col titolare del diritto d'abitazione, anche coloro che, senza essere legati al titolare da un rapporto di subordinazione, hanno la funzione di tenere compagnia all'habitator o gli forniscono assistenza (ad es., la badante di un anziano).


lg.php

Dispositivo
  • Spiegazione
Spiegazione dell'Articolo 1023 del Codice Civile


Estensione del concetto di famiglia

Poichè, come si è visto, per la determinazione del limite del godimento bisogna aver riguardo non solo ai bisogni del titolare ma anche a quelli della sua famiglia, sorge il problema di individuare l'ambito della famiglia.

Il vecchio codice si limitava a stabilire che nella famiglia si dovranno comprendere anche i figli nati dopo la costituzione del diritto, quantunque a tale momento il titolare non avesse ancora contratto matrimonio (art. 523), il che dava adito a dubbi sulla composizione della famiglia, dato che manca nella legge un concetto univoco di famiglia.

Il nuovo codice ha risolto alcune questioni aggiungendo la disposizione per la quale si considerano far parte della famiglia i figli adottivi, i figli naturali riconosciuti (si escludono quindi quelli non riconosciuti, a fortiori quelli non riconoscibili), gli affiliati, ancorchè l'adozione, il riconoscimento e l'affiliazione siano posteriori alla costituzione dell'uso e dell'abitazione. Si comprendono pure nella famiglia le persone che convivono col titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi (es. domestici).

S'intende però che il presupposto della convivenza col titolare del diritto deve anche sussistere per i figli e per gli affiliati.

Ma l'art. 1023 non esaurisce tutte le categorie di persone che possonoconsiderarsi componenti della famiglia. Non v’è dubbio, infatti, che in essa si comprendano, oltre il coniuge, i genitori del titolare che convivano con lui e probabilmente anche i fratelli.

Si deve infine avvertire che la condizione della convivenza se è necessaria è anche sufficiente al fine di stabilire l'appartenenza alla famiglia delle persone sopraindicate. Non occorre cioè che esse siano conviventi a carico del titolare del diritto di uso e di abitazione. Nel silenzio della legge questa condizione non si può considerare richiesta, tanto più che una proposta in senso contrario formulata dalla Commissione delle Assemblee Legislative non è stata accolta nella elaborazione del testo definitivo.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
ma l'uso spetta al padre
c'è differenza tra diritto di uso e diritto di abitazione, sopratutto se questa è conseguenza di successione. In questo caso il padre ha il diritto di abitazione e di uso del mobilio.
@basty ti sei dimenticato di una cosa: che il diritto di abitazione è usucapibile da parte del/della convicente "more uxorio". Ho letto da qualche parte di una sentenza che ha riconosciuto ad una signora che aveva convissuto per oltre vent'anni con il de cuius (quando questi era vivo) ed il tribunale le ha riconosciuto il diritto di abitazione della casa coniugale e l'uso del mobilio di proprietà del de cuius.
Come tempo addietro avevo letto un'altra sentenza dove una signora che aveva sposato in seconde nozze un vedovo benestante, quando, a sua volta, è rimasta vedova, i figli di primo letto del marito, comproprietari della villa caduta in eredità, hanno ottenuto che questa si ritirasse a vivere nella parte di villa (che aveva uno sproposito di stanze) che era abitualmente usata come "casa coniugale", ottenendo l'uso della parte restante non utilizzata come casa coniugale pur essendo un fabbricato unico. Questo checché ne dica @Ollj sulla mia memoria fallace.
 
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