Dispositivo dell'art. 1023 Codice Civile
Fonti →
Codice Civile →
LIBRO TERZO - Della proprietà →
Titolo V - Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione (artt. 978-1026) →
Capo II - Dell'uso e dell'abitazione
Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che è cominciato il diritto d'uso o d'abitazione, quantunque nel tempo in cui il diritto è sorto la persona non avesse contratto
matrimonio. Si comprendono inoltre i
figli adottivi [
291 ss.], i figli [
naturali] riconosciuti e gli
affiliati (1), anche se l'adozione, il riconoscimento o l'affiliazione sono seguiti dopo che il diritto era già sorto
(2). Si comprendono infine le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi
(3) [153 disp. att.].
Note
(1) L'art. 77 della l. 4 maggio 1983, n. 184, ha abrogato l'istituto dell'affiliazione, disciplinato dagli artt. 404-413 del codice civile.
(2) Fanno parte dell'ambito familiare i genitori, i fratelli e gli affini, ai quali l'usuario o l'
habitator deve gli alimenti (v.
art. 433 del c.c.), nonché il convivente more uxorio (ossia colui che, pur non legato da un vincolo matrimoniale giuridicamente riconosciuto è assimilabile al coniuge per la comunione di vita e di affetti che ha stabilito col compagno) ed il figlio naturale non riconoscibile il quale ha, comunque, diritto al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione (v.
art. 147 del c.c.).
(3) La dottrina qualifica come prestatori di servizi, conviventi col titolare del diritto d'abitazione, anche coloro che, senza essere legati al titolare da un rapporto di subordinazione, hanno la funzione di tenere compagnia all'
habitator o gli forniscono assistenza (ad es., la badante di un anziano).
Dispositivo
Spiegazione dell'Articolo 1023 del Codice Civile
Estensione del concetto di famiglia
Poichè, come si è visto, per la determinazione del limite del godimento bisogna aver riguardo non solo ai bisogni del titolare ma anche a quelli della sua famiglia, sorge il problema di individuare l'ambito della famiglia.
Il vecchio codice si limitava a stabilire che nella famiglia si dovranno comprendere anche i figli nati dopo la costituzione del diritto, quantunque a tale momento il titolare non avesse ancora contratto matrimonio (art. 523), il che dava adito a dubbi sulla composizione della famiglia, dato che manca nella legge un concetto univoco di famiglia.
Il nuovo codice ha risolto alcune questioni aggiungendo la disposizione per la quale si considerano far parte della famiglia i figli adottivi, i figli naturali riconosciuti (si escludono quindi quelli non riconosciuti,
a fortiori quelli non riconoscibili), gli affiliati, ancorchè l'adozione, il riconoscimento e l'affiliazione siano posteriori alla costituzione dell'uso e dell'abitazione. Si comprendono pure nella famiglia le persone che convivono col titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi (es. domestici).
S'intende però che il presupposto della convivenza col titolare del diritto deve anche sussistere per i figli e per gli affiliati.
Ma l'art. 1023
non esaurisce tutte le categorie di persone che possonoconsiderarsi componenti della famiglia. Non v’è dubbio, infatti, che in essa si comprendano, oltre il coniuge, i genitori del titolare che convivano con lui e probabilmente anche i fratelli.
Si deve infine avvertire che la condizione della convivenza se è necessaria è anche sufficiente al fine di stabilire l'appartenenza alla famiglia delle persone sopraindicate. Non occorre cioè che esse siano conviventi a carico del titolare del diritto di uso e di abitazione. Nel silenzio della legge questa condizione non si può considerare richiesta, tanto più che una proposta in senso contrario formulata dalla Commissione delle Assemblee Legislative non è stata accolta nella elaborazione del testo definitivo.