Maidealista, sei fuori tema. L'articolo che hai riportato, che conosco, si riferisce alle imposte indirette (tassa di registro), ossia come tassare la caparra penitenziale rispetto alla confirmatoria. Mentre per la seconda si paga al momento della registrazione lo 0,5% dell'importo corrisposto, per la penitenziale è il 3%.
Ma cosa c'entra questo con l'eventuale tassazione ai fini IRPEF di una somma incassata come risarcimento per inadempimento?
Tutto sommato credo nulla, ma è discorso da commercialista.
A) Non penso si debba dichiarare in dichiarazione in quanto è una caparra inssata a titolo penale
B) Non crea plusvalenza.
Ok, quindi la distinzione prima casa o seconda casa non c'entra nulla. Anche perché, se riguarda l'acquirente, questi la dichiarazione prima casa la fa all'atto del rogito, fino a quel momento nessuno può determinare alcunché di diverso.
Il motivo per cui la caparra incassata come risarcimento non verrebbe tassata ai fini IRPEF, è dovuta all'interpretazione dell'art.6 comma 2 del TUR. Si riterrebbe infatti questo, non come risarcimento da mancato reddito, ma piuttosto come risarcimento per danno patrimoniale.
Un’approfondita analisi della materia del risarcimento nel diritto tributario non può prescindere da un breve riesame del concetto di danno, nella sua duplice accezione di
danno emergente, ovvero di perdita economica subìta dal creditore e che si concretizza in una diminuzione del suo patrimonio, e di
lucro cessante, ovvero di mancato guadagno che il creditore avrebbe potuto realizzare se non si fosse verificato il fatto dannoso (inadempimento o fatto illecito).
L’argomento è oggetto di attenzione anche da parte dell’Agenzia delle Entrate che, con Risoluzione n. 155/E del 24/05/2002, afferma: “In tema di risarcimento danni o di indennizzi percepiti da un soggetto, è principio generale quello per cui, laddove l'indennizzo vada a compensare in via integrativa o sostitutiva la mancata percezione di redditi di lavoro, ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito, vanno assoggettate a tassazione e, così, ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente. Viceversa,
laddove il risarcimento erogato voglia indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite (il cd. danno emergente), ed abbia, quindi, la precipua funzione di reintegrazione patrimoniale, tale somma non sarà assoggettata a tassazione. Infatti, in quest'ultimo caso, assume rilevanza assoluta il carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi: pertanto, gli indennizzi non concorreranno alla formazione del reddito delle persone fisiche per mancanza del presupposto impositivo”.
Detto questo, anche in rete si possono leggere pareri discordanti su tale interpretazione.