AnArchi

Membro Attivo
Professionista
Come diceva il divo Giulio "a pensare male si indovina": io qua vedo una connivenza sospetta.
Alle volte pensare male ... fa male, perchè il professionista non può puntare l'arma a nessuno per darsi consegnare la documentazione, e questo perchè il contratto con l'impresa lo fa il cliente; alle volte meglio andarci piano nel dire cretinate.-
Come fa una ditta a non rilasciare la conformità di fronte a documenti che mostrano la dovuta effettuazione del lavoro a "regola d'arte" come si scrive in ogni contratto
Se nell'incarico dell'impresa edile, vi sono anche gli impiantisti allora c'è poco da dire, anche se la Di.Co. la compila un tecnico abilitato, per lavorare lo consegna all'impresario e di conseguenza al cliente, ma se l'impresario pone obiezioni per fatti suoi, veri o falsi, allora la questione diventa del tenore del post in questione.

Inoltre mi consta che una Di.Co. al massimo può arrivare, a Roma, a 400-600 euri ognuna (dipende dalla complessità degli schemi allegati)
Se ci sono delle foto cantiere sui lavori (tubi, corugati, quadri etc) si può chiedere ad altri professionisti ma io punterei più sul Direttore Lavori che sulla ditta.
Se le imprese sono serie, non ci sarà nessun tecnico abilitato che consegnerà una Di.Co. per lavori non eseguiti, al massimo per quella cifra, possono redigere una Di.Ri., che non è la stessa cosa.
 

griz

Membro Storico
Professionista
Se hai ristrutturato non è indispensabile presentare una SCIA per agibilità per stabilirvi la residenza, mentre sicuramente devono rilasciarti le Di Co, quindi puoi andarci ad abitare, affrontare le tue liti e se vorrai, alla fine, per completezza della documentazione, presenterai la SCIA per agibilità
 

queenalexa

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ad AnArchi. Non dico cretinate ma scrivo per esperienza e pongo dubbi in ordine ai fatti esposti dal postante. Apprezzo la difesa d'ufficio di una categoria ma mi chiedo come mai in buona parte gli appalti finiscono a stracci.
E' vero che il contratto lo firmano il proprietario e l'esecutore e il DL viene nominato dal proprietario. Nella realtà, poi, è lo stesso Dl che propone una ditta o aiuta a scegliere tra varie ditte.
Allora quale è la funzione del Direttore Lavori? Se l'impresa mette giù pretesti, di norma tecnici, o chiede aumenti chi è che deve risolverli?
Chi deve occuparsi della buona esecuzione dell'opera nella sua completezza contrattuale e legale?
 

AnArchi

Membro Attivo
Professionista
Ad AnArchi. Non dico cretinate ma scrivo per esperienza e pongo dubbi in ordine ai fatti esposti dal postante.
Vada bene l'esser risentito per situazioni incresciose; ma offendere la categoria, è come offendere personalmente e se permetti non lo accetto.

ma mi chiedo come mai in buona parte gli appalti finiscono a stracci.
Come già detto, e non poche volte, esistono imprese serie e imprese satelliti, professionisti seri e inventati, e così avanti per tutto nella vita; tutto sta nel cercare chi è serio e chi no; purtroppo non tutti sono seri e la tua "denuncia la dice chiara".

Nella realtà, poi, è lo stesso Dl che propone una ditta o aiuta a scegliere tra varie ditte.
Non credo, perchè il professionista (che solitamente fa da progettista e DL) non dovrebbe prendersi l'onere di incaricare l'impresa, ma sta al di fuori, per non incappare nel conflitto d'interessi; se lo fa è su esplicita richiesta del committente, e poi si assume tutti i problemi che ne vengono dietro.

Allora quale è la funzione del Direttore Lavori? Se l'impresa mette giù pretesti, di norma tecnici, o chiede aumenti chi è che deve risolverli?
Proprio per quanto appena detto, il contratto lo stipula l'impresa ed il committente e il DL, fa da garante e cerca di portare a termine i lavori assegnati. Può intervenire (attraverso il cliente se alcune cose non funzionano) avvisandolo per l'eventuale invito al cambio dell'impresa, ma non può interferire con quest'ultima perchè non è il titolato; ed è per questo motivo, come detto da altri intervenuti, che l'impresa durante i lavori deve presentare una lista di varianti con i prezzi per essere autorizzato all'esecuzione, e non presentarli dopo la fine dei lavori, senza alcuno straccio di motivo e questo ne risponde l'impresa con il cliente. Se non si risolve il problema, chi interviene?, in caso di contenzioso irrisolvibile, il legale di fiducia incaricato dal committente.


Chi deve occuparsi della buona esecuzione dell'opera nella sua completezza contrattuale
Il professionista verifica e segue le opere se vengono eseguite secondo progetto; l'impresa e le varie ditte (o autonomi) per la buona esecuzione delle opere a regola d'arte (ex L. 46/90-DM 37/08 e smi);

mentre per quella legale, come detto prima, la segue un avvocato di fiducia incaricato dalla committenza.


Percui, anche se non sei il diretto richiedente, rispondo come se lo fossi, visto che hai posto dubbi su quanto intervenuto e se siamo stati chiari; possiamo definire che gli impiantisti devono consegnare le dichiarazioni di conformità al cliente, ovviamente tutto dipende sempre da che tipo di contratto avete stipulato con l'impresa.
Se non si riesce a chiarire il problema allora bisogna incaricare un legale che difenda le riserve del cliente; oppure, necessita cercare di trattare la richiesta e chiudere in buona pace per tutti la questione uscendone in modo definitivo.
Il resto è stato ben spiegato da tutti.
 

queenalexa

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Proprietario Casa
Spiacente ma non ho proprio capito.
"Il Dl fa da garante e cerca di portare a termine..."
"buona esecuzione delle opere a regola d'arte (ex lege 46/90..." (quella sugli impianti se non erro)
"tipo di contratto stabilito con l'impresa....
Io mi aspetto che il direttore lavori mi segua le opere in tutto e per tutto controllando proprio la buona esecuzione a norma di legge. Non esiste che nel contratto sia omesso il rilascio delle DiCo. Rientrano queste nella buona esecuzione e quindi nella sfera di competenza del DL il quale non "cerca" ma deve.
In quanto a offendere la categoria... spiacente ma la Direzione Lavori non è una categoria bensì una funzione che può essere svolta anche da altre categorie di professionisti. Come? mbehh la cosa è veramente personale
 

AnArchi

Membro Attivo
Professionista
Spiacente ma non ho proprio capito.
"Il Dl fa da garante e cerca di portare a termine..."
"buona esecuzione delle opere a regola d'arte (ex lege 46/90..." (quella sugli impianti se non erro)
"tipo di contratto stabilito con l'impresa....
Io mi aspetto che il direttore lavori mi segua le opere in tutto e per tutto controllando proprio la buona esecuzione a norma di legge. Non esiste che nel contratto sia omesso il rilascio delle DiCo. Rientrano queste nella buona esecuzione e quindi nella sfera di competenza del DL il quale non "cerca" ma deve.
In quanto a offendere la categoria... spiacente ma la Direzione Lavori non è una categoria bensì una funzione che può essere svolta anche da altre categorie di professionisti. Come? mbehh la cosa è veramente personale
Ho l'impressione che non soltanto non hai chiaro cosa e come siano le funzioni, ma come siano e quali le responsabilità. Come sempre dico, ognuno ha il proprio mestiere e che lo faccia; così come ho ampiamente spiegato chi fa e cosa, e se non credi non posso farci nulla; di certo se trovi uno pseudo professionista che fa quello che vuoi (come sopra indicato) di certo non è un professionista serio; perchè il DL non è la proprietà e non stipula contratti e credo di aver detto tutto.
 

davideboschi

Membro Attivo
Proprietario Casa
Io non ho mai gestito o appaltato ristrutturazioni impegnative, ma la soria è sempre quella: una volta pagato, l'artigiano (o la ditta) sparisce e se qualcosa non funziona, o se manca un certificato, sono cavoli tuoi.

Per evitare queste situazioni, vale sempre il principio che il saldo va pagato a opere concluse e carte consegnate.
- Quindi va bene il pagamento a SAL, ma solo l'80% di ogni avanzamento. Il 20% solo a fine lavori.
- Oppure fidejussione a garanzia del completamento dei lavori, certificazioni incluse. E magari fidejussione che dura oltre la consegna, così da coprire anche i difetti di esecuzione.
E si ha anche in mano la leva per evitare le interruzioni e l'abbandono del cantiere, o almeno per rifarsi economicamente.

Insomma, vale sempre l'Articolo Quinto: "Chi ha in mano i soldi ha vinto".
 

Maivertu

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Proprietario Casa
Io non ho mai gestito o appaltato ristrutturazioni impegnative, ma la soria è sempre quella: una volta pagato, l'artigiano (o la ditta) sparisce e se qualcosa non funziona, o se manca un certificato, sono cavoli tuoi.

Per evitare queste situazioni, vale sempre il principio che il saldo va pagato a opere concluse e carte consegnate.
- Quindi va bene il pagamento a SAL, ma solo l'80% di ogni avanzamento. Il 20% solo a fine lavori.
- Oppure fidejussione a garanzia del completamento dei lavori, certificazioni incluse. E magari fidejussione che dura oltre la consegna, così da coprire anche i difetti di esecuzione.
E si ha anche in mano la leva per evitare le interruzioni e l'abbandono del cantiere, o almeno per rifarsi economicamente.

Insomma, vale sempre l'Articolo Quinto: "Chi ha in mano i soldi ha vinto".
Ci sarebbe anche la legge del benga
 

AnArchi

Membro Attivo
Professionista
Io non ho mai gestito o appaltato ristrutturazioni impegnative, ma la soria è sempre quella: una volta pagato, l'artigiano (o la ditta) sparisce e se qualcosa non funziona, o se manca un certificato, sono cavoli tuoi.

Per evitare queste situazioni, vale sempre il principio che il saldo va pagato a opere concluse e carte consegnate.
- Quindi va bene il pagamento a SAL, ma solo l'80% di ogni avanzamento. Il 20% solo a fine lavori.
- Oppure fidejussione a garanzia del completamento dei lavori, certificazioni incluse. E magari fidejussione che dura oltre la consegna, così da coprire anche i difetti di esecuzione.
E si ha anche in mano la leva per evitare le interruzioni e l'abbandono del cantiere, o almeno per rifarsi economicamente.

Insomma, vale sempre l'Articolo Quinto: "Chi ha in mano i soldi ha vinto".
Concordo pienamente, solo un piccolo particolare; il 20% della somma trattenuta, si deve (di regola, per gli addetti ai lavori) a collaudo avvenuto e comunque soltanto dopo che il committente ha visionato tutte le opere eseguite in contraddittorio con l'impresario ed il professionista e quest'ultimo abbia dato il suo benestare sotto l'aspetto tecnico; che nulla ha da confondersi con le istanze presentate o fine lavori che dir si voglia.
 

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