Io questa domanda l’avevo fatta a
@navol, non a
@dragone … ad ogni modo, in Campania le locazioni turistiche non sono incluse e nemmeno menzionate dalla legge sul turismo della Regione (LR 17/2001 e successive modificazioni): sono contemplate, all’art.3, solo le CAV, gestibili o in forma imprenditoriale oppure in forma non imprenditoriale che, però, con le locazioni turistiche da art.53 del D.Lgs. 79/2011 e art.4 del DL 50/2017 non hanno nulla a che spartire, trattandosi di strutture ricettive extralberghiere: le CAV non sono locazioni: i proventi di tali attività finiscono o nei redditi da impresa o nei redditi diversi non cedolarizzabili.
Ne consegue che i privati che in Campania vogliono fare locazione turistica breve o lunga, non facendo parte della ricettività regionale, non sono tenuti ad osservare tutta quella serie di adempimenti amministrativi regionali che la Campania richiede invece alle CAV e ai B & B (SCIA, comunicazione ISTAT all’Ente provinciale per il Turismo ecc.), ma unicamente le disposizioni delle leggi statali (art.109 TULPS), ossia la segnalazione telematica giornaliera degli ospiti, tramite il portale
“Alloggiatiweb” per i soli soggiorni di durata inferiore a 30 giorni (per durate superiori, la registrazione del contratto assorbe l’obbligo di comunicazione, salvo soggetto extraUE che andrà segnalato mediante il modello cartaceo
“Comunicazione di ospitalità”) ed eventualmente le disposizioni comunali (istituzione dell’imposta di soggiorno, non limitata alle sole strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, ma estesa anche alle locazioni turistiche).