Clematide

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@navol

In Toscana il discorso cambia. Nell’art.70 della LR 86/2016, modificata dalla successiva LR 24/2018, si fa esplicito riferimento all’art.53 del D.Lgs.79/2011, quindi, le “Locazioni turistiche” (anche parziali) da art.70 sono locazioni turistiche a tutti gli effetti, compresi quelli da DL 50/2017, soltanto con l’aggiunta di alcuni adempimenti amministrativi richiesti dalla Regione: comunicazione telematica inizio locazione in Comune, segnalazione statistica, comunicazione degli alloggiati alla Polizia di Stato tramite il portale “Alloggiatiweb” e versamento dell’imposta di soggiorno esteso a Viareggio anche all’extralbeghiero, locazioni turistiche comprese presenti sui portali online.
 

dragone

Membro Attivo
Proprietario Casa
Io questa domanda l’avevo fatta a @navol, non a @dragone … ad ogni modo, in Campania le locazioni turistiche non sono incluse e nemmeno menzionate dalla legge sul turismo della Regione (LR 17/2001 e successive modificazioni): sono contemplate, all’art.3, solo le CAV, gestibili o in forma imprenditoriale oppure in forma non imprenditoriale che, però, con le locazioni turistiche da art.53 del D.Lgs. 79/2011 e art.4 del DL 50/2017 non hanno nulla a che spartire, trattandosi di strutture ricettive extralberghiere: le CAV non sono locazioni: i proventi di tali attività finiscono o nei redditi da impresa o nei redditi diversi non cedolarizzabili.

Ne consegue che i privati che in Campania vogliono fare locazione turistica breve o lunga, non facendo parte della ricettività regionale, non sono tenuti ad osservare tutta quella serie di adempimenti amministrativi regionali che la Campania richiede invece alle CAV e ai B & B (SCIA, comunicazione ISTAT all’Ente provinciale per il Turismo ecc.), ma unicamente le disposizioni delle leggi statali (art.109 TULPS), ossia la segnalazione telematica giornaliera degli ospiti, tramite il portale “Alloggiatiweb” per i soli soggiorni di durata inferiore a 30 giorni (per durate superiori, la registrazione del contratto assorbe l’obbligo di comunicazione, salvo soggetto extraUE che andrà segnalato mediante il modello cartaceo “Comunicazione di ospitalità”) ed eventualmente le disposizioni comunali (istituzione dell’imposta di soggiorno, non limitata alle sole strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, ma estesa anche alle locazioni turistiche).
Scusami se mi sono intromesso mi sei stato utilissimo grazieee
 

Manuel.baldan

Membro Junior
Proprietario Casa
@navol begli spunti che hai dato. Per gli immobili siti in Trentino sai che tipo di adempimenti sono necessari? Il mio commercialista é di Milano e mi ha detto di non essere pratico di ciò che è richiesto fuori dal territorio meneghino:riflessione:
 

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