ginore

Membro Attivo
Ciao amici,
aiutatemi per favore a dirimere questa delicata questione:

piccolo condominio di 8 proprietà; 6 appartamenti (cat. cat. A) al piano terra ed al primo piano + 2 locali di deposito (C2) al piano superiore dello stabile (in pratica si tratta di due mansarde).
Il proprietario delle mansarde ivi risiede stabilmente avendo di fatto trasformato la destinazione d'uso da locale di deposito ad abitazione MA senza i ncesssari permessi e trasformazioni richiesti, quindi, in pratica possiamo parlare di OCCUPAZIONE ABUSIVA
: sappiamo che i locali di deposito NON sono UNITA' ABITATIVE e non si può vivere nel sottotetto o mansarda che sia senza il necessario titolo amministrativo.

A questo punto sorge il dilemma:
premesso che personalmente NON ho nulla contro questa persona e, per quanto mi riguarda, può tranquillamente vivere in mansarda accatastata C2: se di illecito si tratta saran pure fatti suoi e di chi deve (dovrebbe) controllare.
MA qualche condomino sostiene che NOI condomini "regolari" siamo corresponsabili con l'illecita occupazione del proprietario delle mansarde e, quindi, potremmo essere chiamati in causa per non avere segnalato la cosa alle autorità competenti.
Rensponsabile ne sarebbe anche l'amministratore, sempre secondo questi condomini, che però, in quanto carissimo amico dell'occupante le mansarde, non ha mai sollevato il problema.

Cosa mi conviene fare?

Grazie:)
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Ma quando mai! Se il condomino sfogliasse riviste pedofile, voi sareste corresponsabili? Ma scherziamo!
Ognuno a casa sua, per ora, fa quello che gli aggrada sempre che non nuoccia a terze persone.
vediamo di maturare e darci una visione un po' più di ampio respiro, che invidiare uno che vive all'attico e ha un po' più di vista?
Comunque quesito interessante.
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Solo invidia !Stai a vedere se uno deve chiedere al vicino di casa se può usare i letti a castello invece dei letti comuni, o se può dormire sul divano del salotto ! Roba da matti, solo
se.g.h.e mentali. Fra un po' chiederanno di includere in Costituzione anche l'Obbligo di Delazione !:disappunto::disappunto::disappunto:
 

ginore

Membro Attivo
Chiaro amici, avete confermato le mie idee al riguardo: il condominio non centra nulla, anche se di illecito si tratta (al riguardo esiste anche una sentenza della c.c. nella quale si fa esplicito riferimento al caso di occupazione abusiva di sottotetto trasformato in unità abitativa illecitamente) si tratta comunque di proprietà privata e non di parti comuni, quindi semmai dovrà essere il Comune od il Catasto (?) a contestare l'ilecito, senza tuttavia ripercussioni alcuna sui condomini.
 
J

JERRY48

Ospite
Leggete:
Il sottotetto non può diventare una mansarda se il regolamento condominiale contrattuale lo vieta: e a nulla vale l’uso comune di trasformare quei locali in abitazioni se non c’è il via libera dell’assemblea che consente di cambiare la destinazione d’uso. La Corte di Cassazione, con la sentenza 24125.

Se non c'è regolamento, tutto Ok, se esiste, bisogna stare attenti.
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Ma difficilmente ci sarà un regolamento condominiale che entra nel merito di evidenziare e proibire gli abusi edilizi possibili, qualunque essi siano!
 
J

JERRY48

Ospite
Destinazione d’uso
Nel caso di violazione del divieto contenuto in un regolamento condominiale contrattuale di destinare i singoli locali di proprietà esclusiva dell’edificio condominiale a determinati usi (nella specie: divieto di esercitare attività commerciale) il condominio può richiedere anche nei diretti confronti del conduttore del locale di proprietà esclusiva la cessazione della destinazione abusiva, con la conseguente esistenza di una situazione di litisconsorzio necessario con il proprietario del detto locale, che sia stato con esso convenuto in giudizio, riguardando la validità della clausola del regolamento tanto il proprietario quanto il conduttore. Ne deriva che il giudice d’appello il quale accerti la nullità di notifica della citazione introduttiva del giudizio nei confronti del primo di detti soggetti deve rimettere l’intera causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 354 c.p.c., restando esclusa la possibilità di decisioni separate nei confronti, rispettivamente, del proprietario e del conduttore, in ordine alla legittimità dell’uso dell’unità immobiliare, attesa anche l’opportunità di evitare giudicati contraddittori.
* Cass. civ., 21 marzo 1994, n. 2683.

Il divieto, a carico del condomino di edificio, di dare una determinata destinazione alla porzione di sua proprietà esclusiva, traducendosi in una limitazione delle facoltà inerenti al diritto dominicale, non può derivare da una deliberazione assembleare, adottata con le maggioranze previste per la regolamentazione dell’uso e del godimento dei beni comuni (art. 1138 terzo comma cod. civ.), ma presuppone un titolo convenzionale, con l’accettazione del vincolo da parte del condomino stesso (in sede di acquisto della proprietà esclusiva, ove si tratti di vincolo predisposto dal costruttore od originario unico proprietario dell’edificio, o con separato atto successivo, ovvero anche con adesione alla decisione assembleare che introduca il vincolo medesimo). In difetto di tale accettazione, pertanto, deve escludersi che una certa utilizzazione dell’alloggio di proprietà esclusiva (nella specie, ad ambulatorio medico) possa di per sé‚ costituire fatto illecito, avverso il quale sia dato al condominio od agli altri condomini facoltà di insorgere, salva restando la tutela di questi per gli eventuali pregiudizi che possano derivare dal concreto svolgimento delle attività inerenti a detta destinazione e dalle relative modalità (ad esempio, in caso di immissioni eccedenti la normale tollerabilità, a norma dell’art. 844 cod. civ.).
* Cass. civ., sez. II, 27 giugno 1985, n. 3848, Cond. P. Stat. TO c. Brezzo.
 
J

JERRY48

Ospite
grazie JERRY48..il che, tradaotto in italiano per me lex-ignorante, in relazione al mio caso, cosa significa?
Che la destinazione d'uso non si può cambiare, se è espressamente vietato nel regolamento condominiale.
Sia per un'attività commerciale o ambulatorio medico ecc... (mansarda abitabile)
E che questo divieto può essere introdotto nel regolamento condominiale, anche posteriormente all'acquisto dell'appartamento, se deliberato dall'assemblea.
Pertanto rivedi il regolamento e se nel caso ci sia il divieto di cambio destinazione d'uso,
la mansarda essendo un C2, non può essere resa abitabile.
 

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