Rileggi attentamente la mia prima risposta, contenente la norma di legge applicabile. Eventualmente, riformula una precisa domanda.Purtroppo mi sono spiegato male.
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Rileggi attentamente la mia prima risposta, contenente la norma di legge applicabile. Eventualmente, riformula una precisa domanda.Purtroppo mi sono spiegato male.
Da quanto capisco mi sembrerebbe possa accedere all'agevolazione IMU solo chi possegga, nel territorio italiano un solo immobile, quello da comodare, o al max due, entrambi abitativi e nello stesso Comune, se uno è di propria residenza.Questo è il testo della norma (art. 13, comma 3 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 10 della legge n. 208/2015) in vigore da domani:
L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale,
(omissis)
No. Può possedere anche decine di immobili, di qualsiasi categoria catastale. Ma almeno uno di essi (oltre a quello da concedere in comodato, che deve in ogni caso non essere classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), deve essere ubicato nello stesso comune di quello concesso in comodato e costituire l'abitazione principale del comodante.Da quanto capisco mi sembrerebbe possa accedere all'agevolazione IMU solo chi possegga, nel territorio italiano un solo immobile, quello da comodare, o al max due, entrambi abitativi e nello stesso Comune, se uno è di propria residenza
Per l'iscrizione anagrafica del comodatario si richiede che la sua occupazione dell'immobile non sia abusiva e in base a un titolo valido. Perché il titolo sia valido non è necessario che vi sia la stipula di un contratto scritto, e di conseguenza, registrato (*).per la TaRi basta che lui vi ponga la residenza, o quest'ultima non viene concessa se non con una sottostante formalizzazione contrattuale ?
E meno male che non ce l'hai a Borgo San Pietro o (Moncalieri) Nichelino o Venaria, altrimenti in qualità di residente torinese non avresti diritto a tale agevolazione, anche abitando a pochi metri o centinaia di metri dall'appartamento dato in comodato al figlio.io che ho concesso a mio figlio un appartamento a Torino
Eccone il risvolto... segue aggettivo putrefattivo...Sono andato personalmenteLo scopo di agevolare i fabbricati dati in uso gratuito ai figli residenti nello stesso comune dei genitori è stato quello di evitare che case al mare o in montagna (utilizzate in genere per le vacanze) diventassero la casa residenziale (fittizia) dei figli e col comodato gratuito avrebbero pagato meno IMU e tasi...purtroppo nel pentolone ricadono tutti anche quelli degli esempi citati negli altri post.
Comunque rimango del parere che chi veramente è comodatario, residente nella casa dei genitori, visto che non paga nè affitto nè mutuo (e non è poco!!!) potrebbe "aiutare" finanziariamente il genitore proprietario a pagare IMU e tasi sull'appartamento in cui vive!!
Cosa posso dire sull'argomento che non sia già stato detto??? Oltre alla crudeltà realizzatrice del legislatore dittatoriale anche insolentemente beffardo in questa
"concessione" divisoria (tanto per non perdere l'abitudine a dividere...*) non posso
che consigliare al postante di provare a corrompere il Notaio per accettare la rinuncia dell'usufrutto solo con una autentica della firma. Altrimenti sono soldoni con il rischio del futuro peso sulla vendibilità dell'immobile ( mutuo bancario...).
C'è qualcuno sul sito che ha sempre voglia di difendere il "legislatore" qualunque cosa faccia??? Un bravo, bravissimo per la sua cocciutaggine...Sempre degna di
attenzione e di rispetto anche da parte di Quiproquo.
(*) Non gli è bastato la suddivisione fra il primatista e gli altri...ora ha aggiunto quella
fra usufruttuari residenti e non per cui il primo potrà deridere o beffeggiare il parente,
l'amico o altri che gli venissero a tiro: Io ce l'ho...la residenza...e tu no...come sono
contento/a...Bravo governo che mi fai anche sf.ttere il prossimo...!
La rinuncia all'usufrutto di beni immobili è un atto per cui è richiesta solo la forma scritta, ex art. 1350, n. 5 c.c.Qualora trovassi un Notaio disposto? Che vuol dire con solo un'autentica della firma? Si può togliere l'usufrutto semplicemente così'?
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