La sentenza della Cassazione riporta
Dovresti anche leggere il periodo precedente a quello che tu e
@Gianco avete finora letto:
(copio e incollo, e indico in grassetto la parte che forse vi è sfuggita)
"...E perciò resta anche confermata la regola di cui il
giudice del merito ha fatto applicazione, relativa alla
necessità di autonoma
imputazione del reddito di locazione rispetto al titolo reale di possesso ove ne
risulti concretamente differenziata la percezione, non essendoci ostacolo alcuno
ad attribuire il reddito derivante dalla concessione in locazione non solo in capo
a soggetto del tutto diverso dal legittimo proprietario (in termini si veda Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 19166 del 15/12/2003) ma anche in capo ad alcuni soltanto
dei comproprietari che risultino essere effettivi locatari e percettori dei redditi
che dalla locazione derivano...)."
Nel caso del comodato manca un titolo reale di possesso, quindi questa sentenza non si può applicare per analogia al comodatario che concede in locazione un immobile di proprietà del comodante.
Il comodatario non ha né la proprietà né il possesso dell'immobile. Ne ha la detenzione, in forza di un diritto di godimento che ha natura personale, non reale.
Quindi il reddito derivante dalla locazione dell'immobile concesso in comodato è imputato al proprietario-comodante, che dovrà dichiararlo ai fini della tassazione.