Gianco

Membro Storico
Professionista
La sentenza che hai citato si riferisce ai soggetti che percepiscono un reddito fondiario di un immobile posseduto in base ad un diritto reale
non essendoci ostacolo alcuno ad attribuire il reddito derivante dalla concessione in locazione non solo in capo a soggetto del tutto diverso dal legittimo proprietario (in termini si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19166 del 15/12/2003)
Evidentemente, la Cassazione dice un'altra cosa
 

basty

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Interessante disquisizione : senza entrare nel merito mi verrebbe da pensare che a volte la suprema corte farebbe bene a non essere eccessivamente fantasiosa.
Questa ultima ipotesi conferma come la eccessiva cavillosità possa portare verso lidi inattesi.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Purtroppo ci si rivolge alla Cassazione perché le leggi vanno interpretate, non sono mai univoche. Grazie ai nostri legislatori a tutti livelli.
 

uva

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eccessivamente fantasiosa.
Ma qui cosa ci trovi di fantasioso?!?
La sentenza della Cassazione, interpretando l'art. 26 del TUIR, si riferisce alla "...necessità di autonoma imputazione del reddito di locazione rispetto al titolo reale di possesso...".
Il comodatario ha un titolo reale di possesso? Direi proprio di no!

L'art. 26 c. 1 TUIR tratta dei "redditi fondiari ..dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale..."
Cosa c'entra il comodato coi diritti reali? Nulla!

Comunque la questione è interessante: io ho espresso la mia opinione ma non sono un avvocato e non pretendo di avere ragione.
Chi, come @Gianco, ritiene che quella sentenza possa riferirsi anche ad un caso di comodato, spieghi i motivi giuridici su cui si fonda la sua interpretazione, diversa dalla mia.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma qui cosa ci trovi di fantasioso?!?
Io avevo premesso che rispondevo ... di pancia, senza approfondire sentenze, leggi ecc.

Di fantasioso ritenevo la possibilità di non attribuire o contestare la quota di reddito al comproprietario non firmatario.
Sarebbe molto più semplice che ognuno fosse tenuto a denunciare la propria quota, e pretenda pure di percepirla.
Unica eccezione potrebbe essere quella dove il locatore indica espressamente sul contratto di aver locato in proprio, e dimostra di dichiarare l'intero canone.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Chi, come @Gianco, ritiene che quella sentenza possa riferirsi anche ad un caso di comodato, spieghi i motivi giuridici su cui si fonda la sua interpretazione, diversa dalla mia.
[…] non essendoci ostacolo alcuno ad attribuire il reddito derivante dalla concessione in locazione non solo in capo a soggetto del tutto diverso dal legittimo proprietario (in termini si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19166 del 15/12/2003) ma anche in capo ad alcuni soltanto dei comproprietari che risultino essere effettivi locatari e percettori dei redditi che dalla locazione derivano
Io mi sono limitato a leggere quanto riportato nel #8.
 

giuseppe fattori

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Professionista
La sentenza della Cassazione riporta che il reddito può essere imputato ".....a soggetto del tutto diverso dal legittimo proprietario" (e quindi, a mio avviso, anche un comodatario) e poi aggiunge " ...ma anche in capo ad alcuni soltanto dei comproprietari" . La prima affermazione non avrebbe senso se soltanto i comproprietari potessero intestarsi il reddito da locazione. Avete avuto esperienze in merito? Per l'A.D.E. il reddito dovrebbe essere sempre suddiviso tra i soli comproprietari, qualcuno dovrà avvisarli dell'esistenza di questa pronuncia così da evitare inutili ricorsi alle commissioni tributarie .
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
qualcuno dovrà avvisarli dell'esistenza di questa pronuncia così da evitare inutili ricorsi alle commissioni tributarie .
Ma questi uffici sono dotati di appositi funzionari che seguono le vicende legali e dovremmo essere noi utenti e renderli edotti?
Se non sono in grado di prestare la loro opera professionale, che facciano un altro mestiere o svolgano un'altra mansione!
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
La sentenza della Cassazione riporta
Dovresti anche leggere il periodo precedente a quello che tu e @Gianco avete finora letto:
(copio e incollo, e indico in grassetto la parte che forse vi è sfuggita)

"...E perciò resta anche confermata la regola di cui il


giudice del merito ha fatto applicazione, relativa alla necessità di autonoma


imputazione del reddito di locazione rispetto al titolo reale di possesso
ove ne

risulti concretamente differenziata la percezione, non essendoci ostacolo alcuno

ad attribuire il reddito derivante dalla concessione in locazione non solo in capo

a soggetto del tutto diverso dal legittimo proprietario (in termini si veda Cass.

Sez. 5, Sentenza n. 19166 del 15/12/2003) ma anche in capo ad alcuni soltanto

dei comproprietari che risultino essere effettivi locatari e percettori dei redditi

che dalla locazione derivano...)."

Nel caso del comodato manca un titolo reale di possesso, quindi questa sentenza non si può applicare per analogia al comodatario che concede in locazione un immobile di proprietà del comodante.
Il comodatario non ha né la proprietà né il possesso dell'immobile. Ne ha la detenzione, in forza di un diritto di godimento che ha natura personale, non reale.
Quindi il reddito derivante dalla locazione dell'immobile concesso in comodato è imputato al proprietario-comodante, che dovrà dichiararlo ai fini della tassazione.
 

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