uva

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Proprietario Casa
questi uffici sono dotati di appositi funzionari che seguono le vicende legali
L'Agenzia delle Entrate a cui mi rivolgo io è dotata di funzionari competenti (ho riportato nel mio post n.#20 la spiegazione che mi hanno dato, che io condivido).
Non dico che siano infallibili, ma quando forniscono un parere lo motivano. Sta poi al contribuente, se non è convinto, approfondire l'argomento.
 

uva

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Proprietario Casa
il reddito può essere imputato ".....a soggetto del tutto diverso dal legittimo proprietario" (e quindi, a mio avviso, anche un comodatario) e poi aggiunge " ...ma anche in capo ad alcuni soltanto dei comproprietari" . La prima affermazione non avrebbe senso se soltanto i comproprietari potessero intestarsi il reddito da locazione.
Perché non avrebbe senso?
In caso di usufrutto, ad esempio, il reddito è imputato all'usufruttuario (non al nudo proprietario).

La norma di riferimento è l'art. 26 del TUIR, che forse non stai prendendo nella dovuta considerazione.
 

basty

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resta anche confermata la regola di cui il giudice del merito ha fatto applicazione, relativa alla necessità di autonoma
imputazione del reddito di locazione rispetto al titolo reale di possesso
ove ne risulti concretamente differenziata la percezione,
Non ho la competenza giuridica per argomentare sulle sentenze, ma valutando la lettera di quanto hai citato, l'interpretazione rimarrebbe ambigua.

Affermando che ove risulti concretamente differenziata la percezione rispetto al titolo reale di percezione, sia possibile una autonoma imputazione del reddito, non è scontato che debba necessariamente sussistere un diritto reale .
Salvo si voglia dare peso al diverso articolo usato:
al: preposizione articolata formata da articolo determinativo
un: articolo indeterminativo.

Probabile sia così, e tu abbia ragione, ma dovrebbero rendersi conto che stanno usando la sintassi italiana sul filo del rasoio.
 

uva

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Proprietario Casa
ove risulti concretamente differenziata la percezione rispetto al titolo reale di percezione,
Non capisco questa tua citazione.

L'imputazione del reddito da locazione rispetto al titolo reale di possesso, non al titolo reale di percezione (che sinceramente non so cosa sia e mi pare non esista).

In conclusione: il comodato non conferisce al comodatario un diritto reale di possesso.

Ricordo che l'art. 26, c. 1 del TUIR recita:
"I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale,..."

A me sembra chiaro, senza necessità di interpretazioni, il riferimento ad un diritto reale.

Se poi si vuole cambiare questo articolo, non sarò certo io ad oppormi!
 

basty

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Scusa, hai ragione. Volevo scrivere possesso e non so come abbia ripetuto percezione.
Ma rimane quello che volevo scrivere, cioè che sembra che la sentenza non faccia necessariamente riferimento al TU.
Del resto non tutti i redditi da locazione rientrano tra i redditi fondiari quadro RB. Vedi le sublocazioni.
Non voglio sostenere nulla, se non che una sentenza di tale portata poteva essere scritta meglio in modo esplicito
 

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