Daniele 78

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Professionista
A mio avviso potrebbe essere d'aiuto nella decisione il fatto che un eventuale montascale o ascensore (in grado di abbattere le barriere architettoniche) avrebbe una detrazione fiscale del 50% per l'abbattimento delle barriere architettoniche .
L'Agenzia delle Entrate lo conferma, per cui potrebbe essere un valido incentivo a risolvere il problema per @gabriella2013 facendo risparmiare qualcosa a tutti, senza prendersi per i capelli!Agenzia delle Entrate - Agevolazioni per persone con disabilità - Detrazione per le spese di eliminazione delle barriere architettoniche
 

Dimaraz

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...forse perchè è un grave problema

Vi è chi ne ha di peggiori.

Non me ne volere...ma era una constatazione di come molto spesso si discuta senza venirne a capo.

Devi scegliere se e come spendere...considerando che se spendi in un impianto (o in una casa nuova) puoi far quantificare prima e sai cosa ti resta...se spendi in una causa legale non hai certezza ne del costo ne di ottenere qualcosa.
 

Daniele 78

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Vi è chi ne ha di peggiori.

Non me ne volere...ma era una constatazione di come molto spesso si discuta senza venirne a capo.

Devi scegliere se e come spendere...considerando che se spendi in un impianto (o in una casa nuova) puoi far quantificare prima e sai cosa ti resta...se spendi in una causa legale non hai certezza ne del costo ne di ottenere qualcosa.
@Dimaraz Potrebbe la signora vicino @gabriella2013 essere invalida ,almeno in parte, dato che come diceva la stessa @gabriella2013 nel lontano 2013:
la signora di fronte a me ha più di 70 anni e quando deve salire con la spesa è costretta a fare 2 o tre viaggi. è diabetica, ha subito l'asportazione di una vena alla gamba, ma come sempre i condomini non ne vogliono sapere perchè temono che venga intaccata l'estetica del palazzo e la sicurezza.
Chiedo se il diabete possa essere una causa invalidante sufficiente per permettere d'installare ascensori esterni, montascale o quant'altro possa permettere tale abbattimento?
 

Daniele 78

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Professionista
Ho trovato qualcosa d'interessante sul diabete e sul poter essere considerato più o meno invalidante Il diabete, l'invalidità, e l'handicap secondo le norme e riallacciarmi alla sentenza pubblicata tempo fa da da @Luigi Criscuolo
l'ascensore se lo può costruire a proprie spese chi ne ha bisogno.
È legittima l’installazione di un ascensore esterno a servizio e a spese di un solo condomino, senza previa autorizzazione dell’assemblea ed anche se l’opera non è prevista nel progetto originario dell’edificio. Lo hanno affermato i giudici di Piazza Cavour, con sentenza n. 10852 del 16 maggio 2014, bocciando il ricorso di una donna contro la decisione della Corte d’Appello che riconosceva la legittimità dell’innovazione realizzata da altro condomino, proprietario di un appartamento nel medesimo edificio.
Contrariamente a quanto sosteneva la ricorrente, che chiedeva l’eliminazione delle opere illegittimamente realizzate oltre al risarcimento dei danni, il giudice di merito riteneva che l’installazione dell’ascensore esterno, a servizio esclusivo di un’unità immobiliare, costituisse innovazione legittimamente eseguita a spese del proprietario (e come tale non richiedente l’autorizzazione del condominio ex artt. 1120, 1121 c.c.), non pregiudicante la stabilità o il decoro architettonico dell’edificio. Né poteva assumere rilievo, secondo la Corte, il mutamento di destinazione delle unità immobiliari dei convenuti, consentito dal regolamento condominiale, o ritenersi sussistenti immissioni illegittime, dovendo, altresì, considerarsi applicabile nella specie, l’art. 3 della l. n. 13/1989, prevedente deroga “alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati”.
Richiamando la giurisprudenza in materia (cfr. Cass. n. 14096/2012), la Cassazione rilevava che: “in tema di condominio, l’installazione di un ascensore, al fine dell’eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata da un condomino su parte di un cortile e di un muro comuni, deve considerarsi indispensabile ai fini dell’accessibilità dell’edificio e della reale abitabilità dell’appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell’art. 1102 c.c., senza che, ove siano rispettati i limiti di uso delle cose comuni stabiliti da tale norma, rilevi, la disciplina dettata dall’art. 907 c.c. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, neppure per effetto del richiamo ad essa operato nell’art. 3, comma secondo, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, non trovando detta disposizione applicazione in ambito condominiale”.

Per cui, ritenendo corretta la valutazione della Corte territoriale, la S.C. rigettava il ricorso.
Fonte: Condominio: legittima l’installazione dell’ascensore esterno senza autorizzazione dell’assemblea
(www.StudioCataldi.it)


inoltre
da L’ascensore condominiale e sue problematiche che consiglio di leggere per intero
La presenza infatti, nell’immobile condominiale di una persona anziana (ultrasessantacinquenne), invalida o portatrice di handicap, indipendentemente dal fatto che la stessa sia condomino o un suo familiare, oppure semplicemente un conduttore o un suo familiare, conferisce alla stessa il diritto di chiedere all’assemblea (ex legge 09/01/1989 n. 13) l’approvazione a maggioranza semplice, di una delibera per l’installazione dell’ascensore considerata quale innovazione diretta al superamento delle barriere architettoniche.
L’approvazione in questo caso, potrà avvenire in prima convocazione, con la maggioranza degli intervenuti, rappresentanti i 501 millesimi dell’edificio; in seconda convocazione, con una maggioranza di almeno 1/3 dei partecipanti al condominio ed 1/3 del valore millesimale dell’edificio (sono cioè sufficienti 334 millesimi).
Anche in questo caso, la relativa spesa va ripartita secondo i millesimi di proprietà (ex art. 1123 C.C.) Onde superare eventuali opposizioni da parte dei condomini dissenzienti, potranno essere presi possibili accordi tendenti a ridurre l’onere a carico dei proprietari delle unità immobiliari site al piano terra o rialzato, gravando di converso, il concorso alla spesa sui proprietari delle unità site ai piani superiori.
Infine, il condomino con handicap, che ha ottenuto un contributo regionale o statale per detto impianto diretto al superamento delle barriere architettoniche, potrà metterlo a disposizione del condominio stesso, onde agevolare l’approvazione della relativa delibera.

Avv. ALESSANDRO ISALBERTI
Presidente UPPI Verona

Dobbiamo capire solo quanto è invalidante questo diabete!
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Dobbiamo capire solo quanto è invalidante questo diabete!
qui non è questione di malattie invalidanti o meno.
L'ascensore è una innovazione soggetta ad utilizzazione separata: anche nel caso si raggiungesse il quorum per l'abbattimento delle barriere architettoniche, chi vuole partecipare alla innovazione partecipa chi non vuole partecipare non partecipa, ma non userà l'ascensore.
Continuare a rimestare il minestrone per coinvolgere tutti i proprietari in modo da diminuire il costo pro capite della innovazione è tempo perso.
@gabriella2013 deve farsi fare un progetto di ascensore esterno che rispetti questi requisiti fondamentali:
1) possibilità di utilizzo da parte di chi non partecipa all'atto della installazione, ma lo farà in un secondo momento.
2) non provochi l'impossibilità, anche di un solo condomino, di poter utilizzare uno spazio/bene comune, pena la demolizione. (Cassazione civile Sentenza 13/06/2005, n. 12705)
3) non faccia scendere al di sotto dei limiti previsti i rapporti aeroilluminanti dei locali, o limiti la visuale di una finestra, pena la demolizione.

Insomma se l'installazione dell'ascensore provoca dei pregiudizi alla proprietà o all'uso di un bene comune anche ad un solo condomino l'ascensore si può fare solo con l'approvazione di tutti i partecipanti al condominio che rappresentino 1000/1000: cioè anche il danneggiato dovrà votare a favore.
Quindi il progettista dovrà rispettare tutte queste condizioni.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
qui non è questione di malattie invalidanti o meno.
L'ascensore è una innovazione soggetta ad utilizzazione separata: anche nel caso si raggiungesse il quorum per l'abbattimento delle barriere architettoniche, chi vuole partecipare alla innovazione partecipa chi non vuole partecipare non partecipa, ma non userà l'ascensore.
Continuare a rimestare il minestrone per coinvolgere tutti i proprietari in modo da diminuire il costo pro capite della innovazione è tempo perso.
@gabriella2013 deve farsi fare un progetto di ascensore esterno che rispetti questi requisiti fondamentali:
1) possibilità di utilizzo da parte di chi non partecipa all'atto della installazione, ma lo farà in un secondo momento.
2) non provochi l'impossibilità, anche di un solo condomino, di poter utilizzare uno spazio/bene comune, pena la demolizione. (Cassazione civile Sentenza 13/06/2005, n. 12705)
3) non faccia scendere al di sotto dei limiti previsti i rapporti aeroilluminanti dei locali, o limiti la visuale di una finestra, pena la demolizione.

Insomma se l'installazione dell'ascensore provoca dei pregiudizi alla proprietà o all'uso di un bene comune anche ad un solo condomino l'ascensore si può fare solo con l'approvazione di tutti i partecipanti al condominio che rappresentino 1000/1000: cioè anche il danneggiato dovrà votare a favore.
Quindi il progettista dovrà rispettare tutte queste condizioni.
Io intendevo un opera che non fosse pregiudizievole all'uso comune per gli altri condomini, è per quello che utilizzando l'invalidità di uno mi sarei agganciato a quello che dicevi tu con la sentenza.

È ovvio che non devi arrecare danno all'utilizzo altrui, questo proprio per non aver bisogno dell'unanimità per poter fare.

Poi sappiamo benissimo che chi sarebbe danneggiato (giustamente anche) ti negherebbe l'assenso dell'opera.
Qui bisogna pensarla nel modo migliore possibile, non ci devono essere assolutamente problemi per gli altri nel utilizzo!
 

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