Leggendo con leggerezza...tanta...l'art.139, mi sembra di capire che nessuno dei possibili "sostituti" abbia l'obbligo di accettare il plico...
Si parla esplicitamente, omissis..."che in caso di rifiuto..." Significa quindi che l'ufficiale non li può costringere ad accettare e poi firmare il modulo previsto. Io mi ero spostato di ambito e cioè se nella sua veste di Pubblico ufficiale avesse potuto obbligare chicchessia a declinare le proprie generalità e successiva esibizione del documento d'identità...e quindi la domanda implicita era ed è:
Lo può fare o no??? Vi è poi un'altra domanda: E se il destinatario,pur rivelatosi come tale, si rifiuta di accettare e di firmare??? Sono o non sono i grovigli di un modo infame di legiferare??? Dove il nocciolo del problema scompare dietro una selva di distinguo trasformando alla fine una soluzione semplice in una complicatissima...Riportato ironicamente da Manzoni quando parlò di "....Azzeccagarbugli.." sbagliando però il destinatario che per me non è l'avvocato bensì il legislatore...Che poi l'avvocato, con o senza maestria, ci sguazzi lietamente nel groviglio è un'altra cosa...QPQ.