J
jac1.0
Ospite
Non si porta la lettera nella casa comunale?
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Questo modo è il riflesso della nostra 'bizantinità'. Mi risulta che nel Trentino si trovi un popolo più vicino alla normalità.
I politici potrebbero essere gli stessi che hanno fatto carriera con il tempo e l'esperienza.
Infatti.Leggendo con leggerezza...tanta...
Nell'art. 139 c.p.c. non compare "che in caso di rifiuto".l'art.139, mi sembra di capire che nessuno dei possibili "sostituti" abbia l'obbligo di accettare il plico...
Si parla esplicitamente, omissis..."che in caso di rifiuto..."
No. La notifica si perfezionerà per il destinatario solo quando, applicato quanto dispone l'art. 140 c.p.c., sarà ricevuta la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito della copia nella casa comunale o quando siano decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.Se il destinatario, riconosciuto tale, si rifiuta di ritirare la notifica, l'Ufficiale Giudiziario lo certifica e la notifica avrà valore
No. Il rifiuto opposto all'U.G. senza la conseguente applicazione dell'art. 140 c.p.c. non ha nessun effetto.Il deposito presso la casa comunale che termina per compiuta giacenza o il rifiuto certificato dall'Ufficiale Giudiziario hanno lo stesso effetto.
Basta leggere le norme.Pertanto, mi riservo di consultare il mio legale. Ti farò sapere.
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