A volte, come in questo caso, basta leggerle.Sai bene che non è sufficiente leggerle, ma vanno anche interpretate.
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A volte, come in questo caso, basta leggerle.Sai bene che non è sufficiente leggerle, ma vanno anche interpretate.
Anche qua penso sempre con leggerezza che i due articoli 139 e 140 siano in qualche modo,poco o tanto, collegati fra di loro e che la frase.."in caso di rifiuto" sia pertinente alla problematica in esame e che pochi propisti pensano di partecipare come se fosse un vero ESAME dove vi è una classifica degli errori con il MAESTRO pronto...con le varie matite colorate... Che importanza riveste che io abbia omesso il riferimento al 140??? A me interessano i contenuti e non i titoli...mi viene sempre dalla musica: Nel mio repertorio vi sono migliaia di brani che vanno dal clavicembalo ben temperato di Bach ...omissis... fino a Moricone e Bernstein...Tutti hanno un titolo...Tranne pochi, non ne ricordo nessuno...li memorizzo con il tema iniziale mediamento di due battute: sol sol sol mibemolle...fa fa fa re...è il tema del primo tempo allegro della V sinfonia di L.V.Beethoven...Andrebbe rispettato il modo incerto, ipotetico con cui quasi sempre riporto le mie riflessioni...ho già scritto che mi metto sempre in dubbio e aver preceduto il post ricorrendo alla frase "CON TANTA LEGGEREZZA" ne doveva essere l'ombrello protettivo dalleBasta leggere le norme.
Morale della favola: chi fa da se' fa per tre. In Italia la giustizia e' spostata sulla magistratura. Dopo i miei 80 anni mi sono accorta che gli avvocati contano meno di zero. A meno che si arruffianino nei campi di tennis o di golf i magistrati
Infatti.
Nell'art. 139 c.p.c. non compare "che in caso di rifiuto".
Il rifiuto è disciplinato dal successivo art. 140 c.p.c.: "Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente..."
No. La notifica si perfezionerà per il destinatario solo quando, applicato quanto dispone l'art. 140 c.p.c., sarà ricevuta la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito della copia nella casa comunale o quando siano decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.No. Il rifiuto opposto all'U.G. senza la conseguente applicazione dell'art. 140 c.p.c. non ha nessun effetto.
se invece il destinatario, pur di schivare la notifica, si presenta sotto falsa identità , l'ufficiale giudiziario come procede? Rimanda il tutto a mezzo poste italiane raccomanda a/r e quindi si allungano i tempi?Se il destinatario, riconosciuto tale, si rifiuta di ritirare la notifica, l'Ufficiale Giudiziario lo certifica e la notifica avrà valore per il proseguo dell'attività giudiziaria.
No, il termine è di dieci giorni. Anche l'art. 8, comma 4 della legge n. 890/1982 (che è la norma applicabile nel caso di notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), recita:scusate ma per gli atti giudiziari
l'avviso di giacenza in caso di assenza decorsi i trenta giorni non produce la stessa efficacia della notifica al destinatario?
Procede, come già risposto precedentemente, applicando l'art. 140 c.p.c., che recita:se invece il destinatario, pur di schivare la notifica, si presenta sotto falsa identità , l'ufficiale giudiziario come procede? Rimanda il tutto a mezzo poste italiane raccomanda a/r e quindi si allungano i tempi?
[DOUBLEPOST=1404564974,1404564742][/DOUBLEPOST]No, il termine è di dieci giorni. Anche l'art. 8, comma 4 della legge n. 890/1982 (che è la norma applicabile nel caso di notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), recita:
"La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore".
Procede, come già risposto precedentemente, applicando l'art. 140 c.p.c., che recita:
"Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento".
La Sentenza n. 3/2010 della Corte Costituzionale ha chiarito che per il destinatario la notificazione dell’atto deve ritenersi compiuta decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata che dà avviso dell’infruttuoso accesso presso i luoghi raggiunti dall’UG per la notifica, ovvero nella data di ritiro del piego postale, se anteriore.
No, il termine è di dieci giorni. Anche l'art. 8, comma 4 della legge n. 890/1982 (che è la norma applicabile nel caso di notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), recita:
"La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore".
Procede, come già risposto precedentemente, applicando l'art. 140 c.p.c., che recita:
"Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento".
La Sentenza n. 3/2010 della Corte Costituzionale ha chiarito che per il destinatario la notificazione dell’atto deve ritenersi compiuta decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata che dà avviso dell’infruttuoso accesso presso i luoghi raggiunti dall’UG per la notifica, ovvero nella data di ritiro del piego postale, se anteriore.
Procede, come già risposto precedentemente, applicando l'art. 140 c.p.c., che recita:
"Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento".
...ossia capite.[DOUBLEPOST=1404565849,1404565679][/DOUBLEPOST]vanno anche interpretate.
In Italia gli eletti, i politici, sono un sottoinsieme degli Italiani e gli elettori sono italiani, quindi...abbiamo i politici che ci meritiamo
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