Ok grazie, solo un'ultima cosa: la cessione di fabbricato e' obbligatorio farla, quando si affitta l'immobile?
FONTE:
Cessione di fabbricato | Polizia di Stato
La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.
Prevista dall'art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191),
è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile(vendita , locazione ecc.). La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "
venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso", per cui ammette anche una forma di comunicazione telematica, da stabilire con apposito decreto.
Cittadini
stranieri (ovvero extracomunitari)
E' confermato
l'obbligo di comunicazione stabilito dall'articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero (secondo la normativa per straniero si intende il cittadino extracomunitario).
Pertanto il proprietario dell'immobile deve presentarsi all'Autorità di P.S. di competenza (Questura/Commissariato o in Comune in caso di mancanza di questi Uffici ) a seconda dell'ubicazione dell'immobile e dichiarare la presenza dello straniero, presentando il contratto registrato all'Agenzia delle Entrate e i documenti di entrambi.
Per approfondimenti è possibile consultare l'articolo 2 del
decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge n. 131 /2012, sulla cui base è stata emanata una
circolare esplicativa.
17/03/2015
(modificato il 05/11/2019)