Antonio Abiuso

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Perché le innovazioni non sono opere di carattere straordinario? Allora l'art.1120 c.c. novellato che ci sta a fare? Attendo motivate 'illuminazioni' in proposito...
 

Nemesis

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Perché le innovazioni non sono opere di carattere straordinario?
Sono certamente "non ordinarie", "fuori del consueto". Ma non tutte le opere non ordinarie sono "innovazioni". L'art. 1120 c.c. non si applica a tutti i lavori non ordinari: infatti è rubricato "Innovazioni". Se manutenzione straordinaria e innovazione fossero la stessa cosa, l'art. 1135, primo comma, n. 4) c.c. non comincerebbe con le parole "alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni".
 
Ultima modifica:

Antonio Abiuso

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Non mi pare d'aver scritto che le opere di manutenzione straordinaria e le innovazioni sono la stessa cosa ma soltanto che debbano essere entrambe oggetto di assemblee 'straordinarie' per venirvi deliberate.
 

Dimaraz

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Perchè non scrivi la risposta invece di cercare giustificazioni inutili?

Io non devo giustificare nulla.
La domanda ha una risposta fin troppo logica che qualunque "matusa" che s'interessa di questioni condominiali dovrebbe conoscere: ė sintetizzata nel post #4 e 6.
Le "sostituzioni" sono "manutenzioni" e mai "innovazioni".
Non esiste un Articolo di Legge che regola le sostituzioni/manutenzioni distinguendone di gravose o voluttuarie.

Quindi il "dovrebbe" resta solo nella tua mente.
 

Dimaraz

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anche il singolo condomino può "pretendere" la convocazione da parte dell'amministratore

Un singolo non può pretendere nulla (infatti l'obbligo a convocare si determina su richiesta di almeno 2 che rappresentino 1/6 dei millesimi)

Poi ovviamente ogni caso fa storia a se: un disabile/anziano che chiede per l'installazione di un ascensore/montascala, al condomino che deve far intervenire il Condominio per il parapetto del suo balcone incassato, o quello che ha infiltrazioni da tubo condominiale debbono ricevere immediata attenzione.
 

Nemesis

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Proprietario Casa
Un singolo non può pretendere nulla
Se è un condomino interessato all'adozione delle innovazioni di cui al secondo comma dell'art. 1120 c.c., può fare richiesta all'amministratore per la convocazione dell'assemblea. L'amministratore è tenuto a convocarla entro trenta giorni dalla
richiesta.
 

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