Io ho chiesto se sia corretto applicarla anche per le "sostituzioni gravose o voluttuarie". I
Solite tue "giravolte" verbali... non perdo neppure tempo.
Impara a scrivere se vuoi che gli altri capiscano.
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Io ho chiesto se sia corretto applicarla anche per le "sostituzioni gravose o voluttuarie". I
Perchè non scrivi la risposta invece di cercare giustificazioni inutili?Solite tue "giravolte" verbali... non perdo neppure tempo.
Impara a scrivere se vuoi che gli altri capiscano.
Non anche per l'approvazione di lavori "straordinari".anche il singolo condomino può "pretendere" la convocazione da parte dell'amministratore, che quindi la deve disporre entro trenta giorni dalla richiesta, per l'approvazione di lavori straordinari, comprese le innovazioni...
Sono certamente "non ordinarie", "fuori del consueto". Ma non tutte le opere non ordinarie sono "innovazioni". L'art. 1120 c.c. non si applica a tutti i lavori non ordinari: infatti è rubricato "Innovazioni". Se manutenzione straordinaria e innovazione fossero la stessa cosa, l'art. 1135, primo comma, n. 4) c.c. non comincerebbe con le parole "alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni".Perché le innovazioni non sono opere di carattere straordinario?
Avevi scritto che "anche il singolo condomino può "pretendere" la convocazione da parte dell'amministratore, che quindi la deve disporre entro trenta giorni dalla richiesta, per l'approvazione di lavori straordinari". Affermazione errata.Non mi pare d'aver scritto...
Perchè non scrivi la risposta invece di cercare giustificazioni inutili?
anche il singolo condomino può "pretendere" la convocazione da parte dell'amministratore
Se è un condomino interessato all'adozione delle innovazioni di cui al secondo comma dell'art. 1120 c.c., può fare richiesta all'amministratore per la convocazione dell'assemblea. L'amministratore è tenuto a convocarla entro trenta giorni dallaUn singolo non può pretendere nulla
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