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User_44116

Ospite
Buona sera a tutti.
Nell'ultima assemblea un condomino -ultimo arrivato con appena 50,480 m/mi!- ha preteso la convocazione di una prossima assemblea straordinaria con all'OdG manutenzioni straordinarie sullo stabile.
Da premettere che siamo in uno stabile del 1956 ed effettivamente sarebbero necessari interventi di manutenzione ... 'ordinaria' all'androne e alla gradinata, su cui la maggioranza è d'accordo.
Nell'OdG ... preteso, sono stati inseriti interventi di estrema straordinarietà, a mio avviso non urgenti, non indispensabili e non necessari.
Tra l'altro:
Sostituzione del portone d'ingresso ( già sostituito alcuni anni orsono con uno in alluminio anodizzato e vetri, perfettamente funzionante e più che decoroso).
Sostituzione infissi vano scale (finestroni in telaio metallico e vetri sui pianerottoli intermedi a mt.1,50 ca. dal pavimento che danno luce alla gradinata - mai avuti problemi di sorta!).
Realizzazione scivolo per accesso disabili (per fortuna non risiedono disabili in condominio!).
Sostituzione plafoniere vano scale (quelle esistenti sono perfettamente funzionanti ed abbastanza decorose!).
Varie altre ... amenità ...!
Chiedo gentilmente lumi sulla definizione, a termini di legge, di "innovazioni" (necessarie o meno) e lavori e/o "modifiche voluttuarie" e, comunque, "interventi gravosi".
Ringrazio per l'attenzione e resto a disposizione per eventuali precisazioni.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Le "sostituzioni" non sono mai "innovazioni" e ne consegue che la maggioranza può lecitamente deliberare vincolando anche i contrari a partecipare alla spesa.

Se si tratta di manutenzione non serve nemmeno spiegarlo.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Forse che il termine "sostituzione" debba essere usato solo in caso di sostituzione con "uguale" manufatto?
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Una "sostituzione" (giuridicamente) è il cambiare un manufatto esistente con un altro simile o anche differente purchè rimanga inalterato l'uso.

Una "innovazione" (giuridicamente) è un manufatto "ex-novo" =che prima non esisteva.
E per maggior precisione tale nuovo "manufatto" deve essere distinguibile e avulso...tradotto con un esempio:
- un meccanismo che automatizza l'apertura di una "anta " (incontro elettrificato apri portone, motore apri cancello etc.) non è una innovazione.

Le "innovazioni" devono anche essere gravose o voluttuarie per tenersi indenni dalla spesa (art. 1121 CC).
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Si, sapevo che automatizzare un cancello non viene considerata innovazione.
Ma è vero anche che allora esistono (possono esistere) "sostituzioni" gravose e voluttuarie...
Al solito più che con-domini si diventa con-servi
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Solo il Giudice potrà valutare sulla "gravosità o voluttuarietà" di una spesa.

Non è l'importo complessivo della spesa a identificare l'onerosità ma quello che il singolo dovrà sborsare che verrà parametrato al valore del suo immobile.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Hai innanzi tutto precisato la distinzione tra sostituzioni ed innovazioni

Secondo norma (art. 1121), si parla solo di "innovazioni gravose o voluttuarie"

Io ho chiesto se sia corretto applicarla anche per le "sostituzioni gravose o voluttuarie". Io presumo di si

La tua risposta
Solo il Giudice potrà valutare sulla "gravosità o voluttuarietà" di una spesa.
non fa distinzione.... e allora?

p.s.: Non credo che la sostituzione di plafoniere nell'atrio con un superlampadario di Murano del '700, sia sempre solo da considerarsi come un miglior uso della cosa comune.
 

Antonio Abiuso

Membro Attivo
Proprietario Casa
In base alla normativa di riforma del condominio (L.220 del 2012) anche il singolo condomino può "pretendere" la convocazione da parte dell'amministratore, che quindi la deve disporre entro trenta giorni dalla richiesta, per l'approvazione di lavori straordinari, comprese le innovazioni rientranti nella tipologia indicata nei numeri 1-2-3 del comma secondo dell'art. 1120 c.c. (nello specifico: tutte quelle opere intese a migliorare la "sicurezza e salubrità dell'edificio e degli impianti", le "barriere architettoniche", i "parcheggi", il consumo energetico", le "fonti eoliche", gli "impianti centralizzati TV", quelli di incremento dei "flussi informativi" ecc. Naturalmente per deliberarle occorrerà la maggioranza stabilita dall'art. 1136 c.2 del c.c.
 

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