magia2002

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Gli impianti fotovoltaici sono composti da piu'stringhe .Per esempio un impianto da 6 kw e' composto da 3 stringhe da 2 kw . Per ogni kw sono necessari 8 mq composto da nr.4 pannelli fotovoltaici . Ogni stringa deve avere la stessa esposizione solare perche' se un pannello della stringa riceve un ombra tutta la stringa non produce . Percui le porzioni si possono assegnare su piu' falde . saluti Giuseppe
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
a mio parere
Per effetto del ' articolo 1122-bis del Cc, è consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, destinati al servizio di singole unità del condominio, sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.
Se dovessero rendersi necessarie modificazioni delle parti comuni, il condomino dà comunicazione all'amministratore, indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea può prescrivere ( con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136 del Codice civile (maggioranza degli intervenuti oltre ai due terzi dei millesimi)) le modalità alternative di esecuzione e/o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio. L'assemblea provvede altresì a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.


fonte normativa:
Art. 1122-bis. -Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.

È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.
Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.
L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative.[DOUBLEPOST=1412966201,1412965957][/DOUBLEPOST]II richiamo

Art. 1136. -Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni.
........

5.Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.
 

magia2002

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ogni pannello fotovoltaico e da 250 W , per un kw necessitano 4 pannelli che occupano una superficie di circa 8 mq . Percui se vuoi installarti un impianto da 3 kw necessitano 12 pannelli fotovoltaici che occupano una superficie di circa 24 mq . Al GSE non gli interessa quanto realmente produce l'impianto , se e' esposto bene o male , se riceve delle ombre ecc. Ma bensi ti stipula il contratto in funzione a quanti pannelli monti . Se hai due -tre falde di tetto con tre orientamenti diversi ti costruisci l'impianto con tre stringhe , dove ogni stringa e' composta per esempio da 4 pannelli .
ciao Giuseppe
 
J

jac1.0

Ospite
La 'taglia' dei pannelli è convenzionalmente espressa in kWp (Chilowatt di picco), in quanto la potenza reale prodotta dal pannello (in kW) non è una quantità fissa ma dipende dalla posizione del sole (mattina, sera, etc.).
Spesso ci si lascia ingannare dalla falsa uguaglianza kW = kWp! kWp è un valore massimo, prodotto dal sole quando esso è allo zenit.
 

magia2002

Membro Attivo
Proprietario Casa
Pero' a mio parer non e' sbagliato perche' in questo modo l'inverter non subisce sovraccarichi e viene dimensionato in modo tale da poter lavorare anche alla massima potenza possibile senza subire danni ed anche i fusibili reggono meglio e come ben saprai il componente piu' costoso di tutto l'impianto e' l'inverter .mi voglio informare sui pannelli fotovoltaici ad alta efficenza in modo di poter sfruttare meglio la superfice a disposizione . Devo analizzare l'aspetto costi -benefici .saluti Giuseppe
 

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