magia2002

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nel nostro caso specifico siamo nr.6 proprietario con un tetto a falde di 300 mq , percui sarebbero 50 mq per ciascuno . Per ogni kw necessitano 8 mq percui si potrebbero installare nr.6 impianti individuali ,lasciando dei corridoi di 40-50 cm tra un impianto e l'altro per manutenzioni ecc. . Ma siccome il mio appartamento e' oltre il doppio del proponente , automaticamente il mio appartamento ha necessita del doppio di apporto energetico e siccome pago oltre il doppio di condominio ed in caso di manutenzioni del tetto condominiale ecc. pago il doppio delle spese , perche' il tetto si dovrebbe suddividere in parti uguali e non in funzione dei millesimi . Il fatto di posare i pannelli fotovoltaici non e' paragonabile nell' utilizzare gli spazi comuni in ugual misura .
Stesso esempio si puo fare per il sottotetto di 300 mq con altezza media di 1,80 metri . Si propone la suddivisione del sottotetto in sei lotti in modo che ciascuno lo possa utilizare come locale di sgombero personale . i lotti andrebbero suddivisi uguali per tutti a prescindere dai millesimi oppure il contrario ?
saluti Giuseppe
 

chiacchia

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Se l'impianto lo fanno eolico bastano 50 cm quadrati a testa, per il sottotetto non saprei ma li la cosa è differente si tratta di affidare uno spazio ad un condomino in permanenza mantre per gli spazzi comuni la legge dice che ogni uno deve poterne utilizzare tutto lo spazio che vuole dando la stessa possibilità anche agl'altri... oh! la legge non l'ho fatta io poi siete in casa vostra mettetevi d'accordo TUTTI con :amore: e fate come volete.
 

Daniele 78

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nel nostro caso specifico siamo nr.6 proprietario con un tetto a falde di 300 mq , percui sarebbero 50 mq per ciascuno . Per ogni kw necessitano 8 mq percui si potrebbero installare nr.6 impianti individuali ,lasciando dei corridoi di 40-50 cm tra un impianto e l'altro per manutenzioni ecc. . Ma siccome il mio appartamento e' oltre il doppio del proponente , automaticamente il mio appartamento ha necessita del doppio di apporto energetico e siccome pago oltre il doppio di condominio ed in caso di manutenzioni del tetto condominiale ecc. pago il doppio delle spese , perche' il tetto si dovrebbe suddividere in parti uguali e non in funzione dei millesimi . Il fatto di posare i pannelli fotovoltaici non e' paragonabile nell' utilizzare gli spazi comuni in ugual misura .
Stesso esempio si puo fare per il sottotetto di 300 mq con altezza media di 1,80 metri . Si propone la suddivisione del sottotetto in sei lotti in modo che ciascuno lo possa utilizare come locale di sgombero personale . i lotti andrebbero suddivisi uguali per tutti a prescindere dai millesimi oppure il contrario ?
saluti Giuseppe
Il problema non è solo lo spazio ma l'esposizione, anche se avete 300 mq su tutto il tetto la falda a sud (150 mq) avrà molta più esposizione dell'altra per cui chi installerà su questa falda avrà più vantaggi dell'altra.
Credo che un'unico impianto condominiale (un po' più piccolo) che non 6 (superficie più grande) possa essere la soluzione migliore e molto probabilmente più economica.
 

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Mi auguro che stiate scherzando sulla suddivisione del tetto, dell'eolico, delle proprietà del tetto e delle parti comuni... mi auguro proprio di si... altrimenti vi invito a leggere il codice civile sulle proprietà e sul condominio.
Come detto prima, e come confermato anche da @Daniele 78, fortunatamente, la soluzione è un impianto unico con suddivisione delle spese in base alle quote millesimali e ... chi non ci sta, ci starà lo stesso, perchè sarà l'assemblea condominiale a decidere.
Di certo sconsigliato il singolo, perchè le esposizioni sono importanti ... voglio vedere chi si prende l'esposizione a nord...:shock:...[DOUBLEPOST=1410820344,1410820217][/DOUBLEPOST]
Credo che un'unico impianto condominiale (un po' più piccolo) che non 6 (superficie più grande) possa essere la soluzione migliore e molto probabilmente più economica.
Proprio come lo avevo anticipato nel #4. ...:stretta_di_mano:
 

Daniele 78

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Mi auguro che stiate scherzando sulla suddivisione del tetto, dell'eolico, delle proprietà del tetto e delle parti comuni... mi auguro proprio di si... altrimenti vi invito a leggere il codice civile sulle proprietà e sul condominio.
Come detto prima, e come confermato anche da @Daniele 78, fortunatamente, la soluzione è un impianto unico con suddivisione delle spese in base alle quote millesimali e ... chi non ci sta, ci starà lo stesso, perchè sarà l'assemblea condominiale a decidere.
Di certo sconsigliato il singolo, perchè le esposizioni sono importanti ... voglio vedere chi si prende l'esposizione a nord...:shock:...[DOUBLEPOST=1410820344,1410820217][/DOUBLEPOST]
Proprio come lo avevo anticipato nel #4. ...:stretta_di_mano:
Si è vero, andava solo ribadito il concetto da un altro tecnico. Io sinceramente prima di mettere i panelli fotovoltaici isolerei prima il tetto...dopo ci penserei anche a questi.
 
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chiacchia

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quale articolo in particolar modo?
con quali maggioranze secondo il tuo punto di vista?
con l'eolico non c'è motivo di litigare sull'esposizione!
Ma perchè siamo tutti bravi a criticare, a fare polemiche e non si è capaci a dimostrare con fatti ciò che si critica...
Ha ragione @Daniele 78 a chiederti di proporre quale tipo di eolico... e poi mi dici come lo impianti sul tetto...
vuoi sapere l'articolo del codice civile ... ti aiuto ... sta all'interno del Capo II del Tit. VII...
vuoi sapere la maggioranza ... semplice... quella assoluta in prima seduta e nella maggioranza di teste e millesimi in seconda, in quanto trattasi di innovazioni non rientranti nelle normali spese gestionali...spero tu sia soddisfatto... :applauso:
 

chiacchia

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Certificatore non ti arrabbiare io sto a leggervi per imparare cose giuste e cose sbagliate, le raccolgo e tiro fuori quello che mi interessa il resto ne faccio bagaglio culturale, grazie a quanto sin ora letto dopo 10 anni ho vinto una battaglia con l'amministratore e questo grazie a voi.
Al Progetto fuoco di Verona ho visto molte ditte che proponevano impianti eolici alcuni tanto piccoli da installarli su i balconi, certamente la potenza in quel caso era limitata ma certamente da un aiuto, la cosa che mi ha attratto è stato il fatto che di norma hanno sempre creato le pale come quelle degli aerei invece c'è stato una ditta che le sue erano come una lattina aperta a metà contrapposte tra loro, pertanto ingombro molto meno di un metro e questo significa tanto, anzi se ricordate c'è o cera non so se è morto un certo Jacques-Yves Cousteau che fece costruire una barca a vela senza vela ossia aveva un albero cavo con un convogliatore che faceva girare una ventola tangenziale e con quel sistema faceva girare un'elica e csi facendo girava il modo per fare ricerche, io uso dire: la vecchietta prima di morire a 90 anni disse oggi ho imparato un'altra cosa.

Comunque ho letto e è raccimolato le risposte del codice civile che danno una risposta definitiva alla domanda iniziale.
Art. 1118. (1)
Diritti dei partecipanti sulle cose comuni.

Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 3, L. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013. Il testo in vigore fino al 16 giugno 2013 è il seguente: "Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.
Art. 1119.
Indivisibilità.

Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio. (1)
(1) Le parole: "e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio" sono state aggiunte dall’art. 4, L. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013.
Art. 1120.
Innovazioni.

I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.
I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio, nonché per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto. (1)
Art. 1122-bis. (1)
Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.
È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.
Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.
L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 7, L. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013.
:)
 

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