IL SOLE 24 ORE DEL
4.1.2009
- Controversie legali - LA PROPRIETÀ INDIVISA È PARZIALMENTE PIGNORABILE
D.Tre fratelli sono proprietari pro indiviso, con quota pari al 33,33% ciascuno, di un unico fabbricato costituito da unità immobiliari classificate in C1, C2 e A3.Poiché uno dei tre versa in una situazione economica disastrata, essendo già stato sottoposto a pignoramento e messa all'asta giudiziale un altro immobile di sua esclusiva proprietà, l'immobile in comproprietà indivisa potrebbe essere pignorato, nel limite del valore (33,33%) della quota indivisa del fratello insolvente?Con quali criteri si può poi procedere alla successiva procedura esecutiva di messa all'asta, stante la unitarietà indivisa dell'immobile stesso?
-----
R.L’articolo 599 del Codice di procedura civile dispone che possono essere pignorati i beni indivisi anche se non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore. In questo caso è riconosciuto al giudice dell’esecuzione il potere-dovere di adottare i provvedimenti contemplati dall’articolo 600 del Codice di procedura civile, che prevede, in via principale, la separazione della quota in natura e, solo quando questa non sia chiesta o sia impossibile, la divisione della comunione, salvo che il giudice ritenga probabile la vendita della quota indivisa a un prezzo pari o superiore al valore della stessa. Se si deve procedere alla divisione, l’esecuzione è sospesa finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata sentenza. Dopo la divisione, la vendita o l’assegnazione dei beni attribuiti al debitore all’esito del procedimento di divisione seguono le regole ordinarie della procedura espropriativa immobiliare (articolo 601 Codice di procedura civile).
4.1.2009
- Controversie legali - LA PROPRIETÀ INDIVISA È PARZIALMENTE PIGNORABILE
D.Tre fratelli sono proprietari pro indiviso, con quota pari al 33,33% ciascuno, di un unico fabbricato costituito da unità immobiliari classificate in C1, C2 e A3.Poiché uno dei tre versa in una situazione economica disastrata, essendo già stato sottoposto a pignoramento e messa all'asta giudiziale un altro immobile di sua esclusiva proprietà, l'immobile in comproprietà indivisa potrebbe essere pignorato, nel limite del valore (33,33%) della quota indivisa del fratello insolvente?Con quali criteri si può poi procedere alla successiva procedura esecutiva di messa all'asta, stante la unitarietà indivisa dell'immobile stesso?
-----
R.L’articolo 599 del Codice di procedura civile dispone che possono essere pignorati i beni indivisi anche se non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore. In questo caso è riconosciuto al giudice dell’esecuzione il potere-dovere di adottare i provvedimenti contemplati dall’articolo 600 del Codice di procedura civile, che prevede, in via principale, la separazione della quota in natura e, solo quando questa non sia chiesta o sia impossibile, la divisione della comunione, salvo che il giudice ritenga probabile la vendita della quota indivisa a un prezzo pari o superiore al valore della stessa. Se si deve procedere alla divisione, l’esecuzione è sospesa finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata sentenza. Dopo la divisione, la vendita o l’assegnazione dei beni attribuiti al debitore all’esito del procedimento di divisione seguono le regole ordinarie della procedura espropriativa immobiliare (articolo 601 Codice di procedura civile).