il recente suicidio di una giovane donna che aveva improvvidamente postato in un social il filmato che riguardava la propria vita intima ha fatto emergere il segreto epistolare. L'orientamento della nostra giurisprudenza sembra attribuire a queste forme di comunicazione moderne la stessa segretezza del contenuto di una lettera spedita in busta chiusa. Tuttavia lo scopo di queste forme telematiche moderne hanno lo scopo opposto: quello di amplificare esponenzialmente la diffusione di quanto pubblicato; ciò perché alla base c'è la condivisione di quello che si è inviato.
Ipotizziamo una moglie scopra che il proprio marito la tradisce e che scriva una lettera alla propria zia raccontando della sua infelicità, avendo scoperto che il marito se la fa con una collega di lavoro. Se questa zia parlando con il proprio marito racconta quello che ha appreso ha violato il segreto epistolare? oppure se questa zia parlando con delle amiche racconta della infelicità della propria nipote vìola il segreto epistolare? Se sì, come fa la nipote a sapere che la zia ha divulgato la notizia della sua infelicità? Nell'ipotesi che scopra ed abbia le prove della divulgazione della notizia può far causa alla zia?
La domanda è: il destinatario di una lettera è comunque tenuto al segreto epistolare anche se il mittente non ha specificato di non divulgare quanto da lui scritto nella missiva?
Nel caso specifico chi invia, anche ad un solo soggetto, un filmato che lo riprende mentre sta facendo attività sessuale, il destinatario è tenuto a tenerselo per se o, visto il principio di condivisione che c'è alla base del sistema che è stato usato per comunicare, lo può diffondere ad altri soggetti che conoscono o meno il soggetto postante? E se il postante ha inviato, o condiviso, lo stesso filmato ad una schiera di amici? Quale mezzo di controllo impedisce a costoro di fare come la zia della moglie tradita?
L'attività sessuale, che è fisiologica essendo inserita nel DNA epicondriale della specie umana, rimane un atto che appartiene alla intimità ed alla riservatezza della persona: se una persona rinuncia alla propria intimità e riservatezza dando modo a soggetti terzi di vedere le proprie prestazioni sessuali non si può lamentare poi del fatto che la diffusione rapida ed esponenziale della pubblicità che lei stessa ha dato al suo atto abbia fatto come minimo il giro d'Italia.
Ieri sera la figlia di una mia amica mi ha confessato che giust'appunto 2/3 anni fa alcuni colleghi di lavoro le avevano mostrato il filmato oggi incriminato.
Siamo passati dal "si fa ma non si dice" al "si deve pubblicizzare tutte le volte che lo si fa" un pò come il lenzuolo sporco di sangue dopo la prima notte di matrimonio.
Ipotizziamo una moglie scopra che il proprio marito la tradisce e che scriva una lettera alla propria zia raccontando della sua infelicità, avendo scoperto che il marito se la fa con una collega di lavoro. Se questa zia parlando con il proprio marito racconta quello che ha appreso ha violato il segreto epistolare? oppure se questa zia parlando con delle amiche racconta della infelicità della propria nipote vìola il segreto epistolare? Se sì, come fa la nipote a sapere che la zia ha divulgato la notizia della sua infelicità? Nell'ipotesi che scopra ed abbia le prove della divulgazione della notizia può far causa alla zia?
La domanda è: il destinatario di una lettera è comunque tenuto al segreto epistolare anche se il mittente non ha specificato di non divulgare quanto da lui scritto nella missiva?
Nel caso specifico chi invia, anche ad un solo soggetto, un filmato che lo riprende mentre sta facendo attività sessuale, il destinatario è tenuto a tenerselo per se o, visto il principio di condivisione che c'è alla base del sistema che è stato usato per comunicare, lo può diffondere ad altri soggetti che conoscono o meno il soggetto postante? E se il postante ha inviato, o condiviso, lo stesso filmato ad una schiera di amici? Quale mezzo di controllo impedisce a costoro di fare come la zia della moglie tradita?
L'attività sessuale, che è fisiologica essendo inserita nel DNA epicondriale della specie umana, rimane un atto che appartiene alla intimità ed alla riservatezza della persona: se una persona rinuncia alla propria intimità e riservatezza dando modo a soggetti terzi di vedere le proprie prestazioni sessuali non si può lamentare poi del fatto che la diffusione rapida ed esponenziale della pubblicità che lei stessa ha dato al suo atto abbia fatto come minimo il giro d'Italia.
Ieri sera la figlia di una mia amica mi ha confessato che giust'appunto 2/3 anni fa alcuni colleghi di lavoro le avevano mostrato il filmato oggi incriminato.
Siamo passati dal "si fa ma non si dice" al "si deve pubblicizzare tutte le volte che lo si fa" un pò come il lenzuolo sporco di sangue dopo la prima notte di matrimonio.