sid

Membro Attivo
d'accordo. Fra l'altro ho proprio poi pensato che hai ragione nel senso che il giudice accetta quello che il contadino ha visto con i suoi occhi (la terra è sempre stata coltivata) ma non per sentito dire (tuo padre dice di aver preso i soldi), e inoltre tu mi dici che quando ci sono di mezzo i soldi ... allora lì valgono le carte.
Ma.... se anche il vicino dicesse che ha pagato la terra esattamente come il contadino dice che mio padre diceva di aver riscosso il pagamento? forse questa verrebbe accettata dal giudice causa incrocio univoco di affermazione da due parti avverse....poi non so se esattamente a mio favore o meno.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Ripeto, secondo il tuo ragionamento due potrebbero affermare il pagamento di una cifra consistente e quindi risulterebbe provato?
 

sid

Membro Attivo
solo se i due sono le controparti e quindi nessuno dei due avrebbe interesse a favorire l'altro.
cmq rimango che i pagamenti vanno provati, d'accordo.
 

sid

Membro Attivo
Buongiorno, vi aggiorno: ho ricevuto la notifica dell'atto di citazione dal mio vicino: egli fa risalire l'occupazione del terreno, come anche dicevo, ad un contratto di vendita di 5 righe scritto da mio padre, dove in pratica mio padre conferma di ricevere il pagamento e in cambio rinuncia al pezzo di terreno, non vi è scritto null'altro, in pratica un preliminare come lo definisce la stessa controparte. Ma le ultime sentenze importanti anche di Cassazione, ad iniziare dalla sentenza Cassazione a sezioni unite del 2008 n. 7930, riportano una tale occupazione a detenzione e non possesso,in quanto dipendente da un contratto ad effetti obbligatori e non reali, e detenzione non sfocia in usucapione. Per cui più chiaro di così! La sentenza 7930 dice proprio che se il giudizio del giudice porta al contratto preliminare e non ad un contratto ad effetti immediati, diventa in re ipsa che non si può generare usucapione.
ora però devo trovare un buon avvocato.....
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
ad un contratto di vendita di 5 righe scritto da mio padre, dove in pratica mio padre conferma di ricevere il pagamento e in cambio rinuncia al pezzo di terreno, non vi è scritto null'altro, in pratica un preliminare come lo definisce la stessa controparte.
Un contratto di vendita è una cosa , un contratto preliminare di vendita un’altra.
Nella vendita si scrive “ti vendo x, tu mi dai y”
Nel preliminare si scrive. “prometto di venderti x, tu prometti che mi darai y”.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
un contratto di vendita di 5 righe scritto da mio padre, dove in pratica mio padre conferma di ricevere il pagamento e in cambio rinuncia al pezzo di terreno, non vi è scritto null'altro, in pratica un preliminare come lo definisce la stessa controparte.
E' un contratto di vendita o una promessa?
Sembrerebbe una vendita in quanto il padre avrebbe rinunciato al terreno, avendo ricevuto l'importo concordato.
 

sid

Membro Attivo
riporto quanto scritto:

" Io sottoscritto C.G. dichiaro di ricevere lire 48.300 (quarantottomilatrecento) dal signor B.P. quale saldo e rinuncia al pezzetto di terreno corrispondente alla sez. C foglio III 52-B." In fede (firma di C.G. e luogo) 11-10-1964.”

Non vi è scritto Contratto di Compravendita, non è neppure chiaro se la rinuncia è di mio padre o del signore, infatti la parola rinuncia, come la parola saldo, dipende dall’aggettivo relativo “quale”, potrebbe essere anche una rinuncia del signore ad ulteriori pretese sulla terra dopo averla avuta in affitto e aver saldato l’affitto.

Trovo nella sentenza a sez. unite che il preliminare può essere caratterizzato dalla consegna del bene in cambio del denaro :

“Per stabilire se si abbia possesso idoneo all’usucapione, in conseguenza di una convenzione con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile, occorre fare riferimento all’elemento psicologico e, conseguentemente, stabilire se il vincolo negoziale assunto si concreti in un contratto ad effetti reali od obbligatori, in quanto solo nel primo caso può riconoscersi l’esistenza dell’animus possidendi…”

“…Se l’accertamento compiuto dal giudice dovesse approdare al preliminare, è da escludere in re ipsa, come si è sottolineato, che le parti intendessero realizzare qualsiasi effetto del definitivo…”

IL CONTRATTO PRELIMIARE ad effetti anticipati

Il preliminare ad effetti anticipati: si caratterizza per l’anticipazione, al momento della stipula del preliminare, di alcuni effetti tipici del contratto definitivo, quali il pagamento integrale o parziale del prezzo e la consegna della cosa. Queste prestazioni, tuttavia, non derivano da un’anticipazione degli effetti del definitivo ma da un particolare collegamento di contratti differenti ovvero il preliminare di vendita, volto a realizzare l’intento delle parti di costituire il reciproco impegno a contrarre, senza realizzare immediatamente l’effetto traslativo, il comodato, che consente al promissario acquirente di godere subito del bene, e il mutuo gratuito, diretto a far acquisire al promittente alienante la somma di denaro corrispondente al prezzo di vendita.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Non sembra essere un contratto preliminare di compravendita ne’ un contratto di di compravendita.
Per entrambi i contratti ci vogliono le firme di entrambi i contraenti, dato che , quando l’oggetto del contratto è un bene immobile, è prescritta la forma scritta (firme comprese) a pena di nullità.

Effettivamente non è nemmeno così chiaro chi rinuncia .
 

sid

Membro Attivo
Nè una compravendita nè un preliminare di vendita, anche a me sembra così.
Per quanto riguarda le firme, ti ringrazio della precisazione.

Vi è poi un’altra circostanza importante, si tratta, tuttora, di bene indiviso; nel retro del foglio con quelle 5 righe, mio padre scrive: “Dichiaro inoltre di agire in veste del fratello Olindo” ( e di nuovo mio padre firma) ovvero suo fratello comproprietario, del quale manca ogni traccia e firma. Credo che il contratto di compravendita,sempre se può essere considerato tale!, sia nullo, in quanto il comportamento delle parti fa intuire che il bene veniva considerato inscindibile, come potete leggere sotto:

Preliminare con un bene in comunione o indiviso

La peculiarità di queste situazioni è data dal fatto che – sicuramente – oggetto del preliminare sono tutte le quote del bene in comune, ma, occorre anche comprendere se l'oggetto del preliminare è inscindibilmente unico (nel senso che tutte le parti hanno considerato tutte le quote come inscindibilmente unite, nel senso che senza la quota di uno dei comproprietari non si sarebbe effettuato il trasferimento) oppure se l'oggetto del preliminare è scindibile (nel senso che le parti hanno considerato oggetto del contratto tante singole quote e solo per economicità hanno stipulato un unico contratto e non tanti contratti separatamente).

Qualsiasi sia la valutazione della fattispecie (quote scindibili quote inscindibili) deve essere chiaro che il principio per il quale la quota può essere gestita e venduta solo dal singolo proprietario non è compromesso o eliminato, in altri termini anche in presenza di un oggetto del contratto inscindibile non è possibile trasferire ogni quota senza il consenso del rispettivo proprietario. Una caratteristica dell'oggetto inscindibile (o scindibile) è data dal fatto che se per un motivo qualsiasi manca ab origine (al momento della stipula) il consenso di uno dei contitolari il contratto (se l'oggetto è inscindibile) il contratto resta totalmente inefficace (non produce nessun trasferimento), mentre se l'oggetto del contratto è scindibile e se viene a mancare ab origine (o se viene a mancare ex post) il consenso di uno dei contitolari il contratto produce effetti limitatamente alle quote di coloro che hanno manifestato il consenso, cioè il contratto produce un effetto parziale.
 

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