sid

Membro Attivo
grazie ancora. sì una procura, come nel '56 mio zio firmò davanti al notaio per l'acquisto di quel terreno in comproprietà indivisa, al posto di mio padre che era in viaggio di ritorno dall'Australia.

riguardo alla mancanza firma del signore, sembra non ci sia speranza di sanare la nullità di quello scritto, come diceva Franci63:

Che succede se il contratto è firmato da una sola parte? :

Se ciascuna parte ha il contratto con la firma dell’altra

In realtà, non è necessario che un contratto sia firmato da ambe le parti, ma è sufficiente che ciascuno dei contraenti abbia una copia del contratto con la firma dell’altro. Così, ad esempio, è valido un contratto se la scrittura in possesso di Tizio reca solo la firma di Caio e quella di Caio reca solo la firma di Tizio. (MA IO NN CE L’AVEVO IL CONTRATTO, CHI PUO’ DIMOSTRARE IL CONTRARIO.)

Se c’è un solo originale del contratto firmato

Chi ha un contratto firmato dall’altra parte contraente non deve preoccuparsi se quest’ultima non ha l’originale con entrambe le firme. Basta infatti una sola copia del contratto con entrambe le sottoscrizioni per dare validità all’accordo scritto (NON E’ QUESTO IL CASO)
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
E' evidente che solo chi è in possesso della copia del contratto firmata dalla controparte può pretendere che sia rispettata l'altro, non ha titolo non potendo dimostrare il suo diritto.
 

sid

Membro Attivo
sospettavo che non è così semplice il fatto che manchi la firma del signore, in quanto è proprio lui che la tira fuori, e infatti ho trovato la sentenza di Cassazione del 2012 (credo confermata da quella di gennaio 2018 a sezioni unite, che devo ancora controllare) che mi è sfavorevole, PERO' Vi è un punto che metto in grassetto che dice che è necessario che la parte che ha sottoscritto non sia deceduta.

Più in generale, la Suprema Corte, premesso che nei contratti per cui è richiesta la forma scritta "ad substantiam" non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, ha più volte statuito che “sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purchè la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta” (cfr. Cass. n. 2826/00; Cass. n. 9543/02; Cass. n. 22223/06).
 

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