adrianosecchi

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Quando uno dei legittimari viene pretermesso nel testamento dal de cuius si applica l'art. 735, 1 comma, che sancisce la nullità dell'atto di ultima volontà. Se, invece, viene lesa la sua quota di legittima, l'erede potrà (ex art. 735, 2 comma) esercitare l'azione di riduzione entro dieci anni dall'accettazione dell'eredità da parte dei chiamati le cui quote abbiano leso quella del legittimario. Tale momento di decorrenza è stato stabilito da una sezioni unite del 2004.
Io, però, a causa della imprevedibilità della giurisprudenza italiana, suggerisco di attivarsi all'atto della pubblicazione del testamento.
In questo caso il coniuge del testatore è stato pretermesso, quindi si applica l'art. 735, 1 comma. Di conseguenza il testamento è nullo e non produce effetti, pertanto le dichiarazioni effettuate sono valide e non comportano alcuna responsabilità per il dichiarante.
 

Nemesis

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Quando uno dei legittimari viene pretermesso nel testamento dal de cuius si applica l'art. 735, 1 comma, che sancisce la nullità dell'atto di ultima volontà.
Eh?
Quell'articolo si applica nel caso della divisione fatta dal testatore.
Cioè quando il testatore stesso, in sede di testamento, provvede a dividere i suoi beni con efficacia reale tra gli eredi (e impedisce che nasca la comunione ereditaria). Il de cuius individua, sin dal momento dell'apertura della successione, quali siano i beni costituenti la quota di ciascun coerede.
Quell'articolo sancisce solamente la nullità della divisione fatta dal testatore, se il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti. Certamente non sancisce la nullità del testamento nel caso che un legittimario sia stato pretermesso.
 

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