cristina kesnar

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basty

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Proprietario Casa
Beh, se ti riferisci al tuo caso non si può nemmeno parlare di vincoli sulle "parti comuni".
Le mansarde infatti. Non sono credo mai state parti comuni, ma una sorta di pertinenza o dipendenza della unità principale.
Contrattualmente la universalità dei condomini può poi concordare di porre alcuni vincoli di destinazione ed alienazione di dette dipendenze. Se poi tali accordi vengono trascritti diventano opponibili anche a terzi. Se non ne fossi stata ufficialmente al corrente presumo tu non saresi stata obbligata a rispettarli. Certo che se invece il rdc è stato riportato sul tuo rogito, mi sa che sei obbligata a tenerne conto
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
Letto (per quanto possibile data la qualità scarsa della copia)...e come spesso mi ritrovo a dire certi Giudici sono braccia tolte al lavoro produttivo quanto più "umile" ci sia.
Erra il Giudice quando:
- afferma che: "..le tabelle convenzionali stesse mantengono forza di Legge, cosicchè anche la qualità di condòmino si rileva da esse"
"Eversione" allo stato puro, quindi (secondo lui) non si è proprietari in forza di un atto pubblico(rogito) ma di una mera iscrizione in una "tabella" privata.

-afferma che: la partecipazione di un soggetto non abilitato all'assemblea priva la deliberazione di un elemento essenziale e come tale la rende nulla" ...e reitera citando a supporto sentenza (Sezioni unite civili Sentenza 7 marzo 2005, n. 4806)
nelle cui "massime" vi sono conclusioni ben diverse ... come rilevabile dall'integrale:
EIUS - Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 7 marzo 2005, n. 4806

La Suprema Corte ha ben chiarito quando sia possibile invocare, circoscrivendo a ben pochi casi, la nullità piuttosto che la annullabilità di una delibera (fatto che nello specifico sarebbe ininfluente visto l'apparente rispetto dei termini) ma ha anche chiarito più volte che l'inidoneità o l'errato calcolo della maggioranza sia sempre desumibile dal verbale di voto con la conseguenza che se i 7 millesimi attribuiti alla testa "inidonea" (ammesso e non concesso) non sono determinanti la delibera resta valida.

Non ho capito se e quando ci sia stata una delibera di approvazione della tabella millesimale modificata.
Modifica che, oltre tutto, era dovuta perchè sono aumentate il numero di unità (come stabilito nel 2012 dalle nuove norme del Codice Civile in ambito "condominiale".

Ci sarebbe da divertirsi in aula.


Ps1
Nella sentenza si riporta che esisteva anche un altro "proprietario di sola soffitta", che fine ha fatto?
Se fanno causa a te (non si capisce su quali basi) la cosa coinvolge anche costui e vi conviene fare fronte comune.
Ps2
A rigor letterale della sentenza poi tu saresti esclusa dalle decisioni in quanto non condòmina ...ma allora anche dalle spese visto che comunque il vecchio RdC esentava le soffitte dal partecipare ai costi di gestione.
Non si rendono nemmeno conto della contraddizione in cui cadono.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Se fanno causa a te (non si capisce su quali basi) la cosa coinvolge anche costui e
Che indirettamente interessi anche lui è evidente, ma se la causa chiama solo la postante, credo che per ora questo se ne stia quatto quatto.
Sbaglio a pensare che una causa non coinvolge automaticamente terzi?
 

griz

Membro Storico
Professionista
la mansarda è censita al catasto come A/X? (abitazione?)
in questo caso chiamarla soffitta non è corretto e di fatto è un appartamento indipendente il che scombina tutti i concetti riguardanti le pertinenze e i diritti stabiliti dal regolamento
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Il condominio ha deciso di farmi causa per via di una clausola nel regolamento condominiale (1923) dove sta scritto che non si può essere proprietari di una soffitta senza essere proprietari di un appartamento nello stesso stabile, e mi hanno spedito un aut-aut: o compro un appartamento in quello stabile o vendo a qualcuno in quello stabile.
trovo strano che l'amministratore in carica al momento del tuo rogito, dovendo fare gli interessi del condominio, a rogito ancor fresco non abbia portato la questione in assemblea. Nel regolamento di condominio, probabilmente contrattuale, c'è scritto indirettamente che le soffitte sono pertinenze dei proprietari degli appartamenti e che non possono essere avulse da queste proprietà. Quando è stata frazionata la proprietà il frazionamento doveva essere fatto tenendo presente questo vincolo per cui la soffitta non poteva essere venduta separatamente. Di ciò ovviamente la parte venditrice se ne è fregata perché frazionando grossi appartamenti si ricava più soldi della vendita di un solo, e grande, appartamento.
A mio avviso il condominio non può obbligarti a vendere la tua proprietà immobiliare o ad acquistare nello stabile un appartamento, ma può chiedere l' annullamento dell'atto di vendita. La parte venditrice degli appartamenti frazionati dovrà restituire i soldi incassati dalla vendita frazionata, tu avrai diritto ad essere indennizzata anche del danno provocato dal disagio dell'annullamento. Il notaio che a suo tempo ha curato il rogito, visto che si trattava di una proprietà immobiliare in un condominio, prima di rogitare doveva accertarsi, visto che ha allegato all'atto il Regolamento di Condominio, che le proprietà nate dal frazionamento fossero vendibili separatamente e non si contravvenisse alle clausole contenute nel regolamento che essendo contrattuale può limitare la libertà personale di chi vuol vivere in quel condominio. L'approvazione delle nuove tabelle millesimali, ancorché approvate con l'unanimità dei condomini (1000/1000), per essere valide doveva essere preceduta da una delibera condominiale dove, all'unanimità dei condomini (1000/1000), si abrogava nel regolamento di condominio la clausola che legava indissolubilmente la proprietà delle mansarde alla proprietà di un appartamento
Per quanto riguarda l'autoclave e la riparazione del tetto essendo questi beni comuni il problema prima o poi dovrà essere affrontato e i soldi per i lavori dovranno essere deliberati.
 

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