romettor

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Si Dimaraz è vero, le idiozie le dico io, il CC ed anche le SSUU. Ma in claris non fit interpretatio anche se tu, eletto tra noi, sai penetrare il testo, la ratio e l'occasio delle leggi. Forse sarebbe meglio non vi fosse l'art. 782 del cc cosi avresti quel che vuoi: la ragione e finalmente ti placheresti soddisfatto.
Per la circolare sappiamo tutti quel che vale. Difatti, come ho scritto, sino al 2011 era in un modo (ed io ero venuto su a quella scuola) ma nel 2011 all'AE mutan d'accento e di pensier per cui la 44/11. All'oggi però - giusto o errato - si fa così per cui ho potuto tranquillizzare il nostro. Certo nessuno può assicurarci che una sentenza contraddica come può tranquillamente la circolare, che un'altra sentenza rivolti quella sentenza, che poi intervenga alta dottrina, che sopravvenga la nomofilachia di una bella Cassazione (meglio se a SSUU ma poi anche quelle si rottamano lo sai?) e cosi via: la storia infinita. Ma tutto ciò non tange la tua olimpica certezza e tanto meno la RAGIONE che possiedi fermamente. C'è chi salendo in alto cita Dante ma a me basta l'oracolo di Delfo su Socrate.
 

Dimaraz

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le idiozie le dico io, il CC ed anche le SSUU.

Non mi risulta di averti mai accomunato a simili "assisi" o di aver vergato il Codice Civile e quant'altro...ma semplicemente affermato che trai errate conclusioni dalle "letture" che fai.

E sei libero di rimanere questi tuoi errati ed ondivaghi convincimenti...perchè comprendo che non vi è peggior sordo di chi non vuol sentire.

Ma sarò sempre qui a replicare a chi spaccia verità senza fondamento.

Ps.
Quantomeno dagli incoffessabli reati iniziali che attriobuivi a @Slas998 e fantomatiche elusioni con iperboliche sanzioni che paventavi...ora ti sei ridotto al nulla.
9 pagine ma alla fine un risultato si è ottenuto.
Orsù...non si è fatto l'universo in 1 giorno e io non sono che un atomo al confronto.
 

Slas998

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Non mi risulta di averti mai accomunato a simili "assisi" o di aver vergato il Codice Civile e quant'altro...ma semplicemente affermato che trai errate conclusioni dalle "letture" che fai.

E sei libero di rimanere questi tuoi errati ed ondivaghi convincimenti...perchè comprendo che non vi è peggior sordo di chi non vuol sentire.

Ma sarò sempre qui a replicare a chi spaccia verità senza fondamento.

Ps.
Quantomeno dagli incoffessabli reati iniziali che attriobuivi a @Slas998 e fantomatiche elusioni con iperboliche sanzioni che paventavi...ora ti sei ridotto al nulla.
9 pagine ma alla fine un risultato si è ottenuto.
Orsù...non si è fatto l'universo in 1 giorno e io non sono che un atomo al confronto.
Mito!
 

romettor

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...e fai bene. Nessuno ha parlato mai di incofessabili reati ma di semplice nullità di una donazione per carenza di forma, cosa palese e di possibile elusione fiscale se del caso sanzionata amministrativamente sino al 2011 ma ormai superarata ex circolare 44/11. Quindi di che parli?
 

Dimaraz

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Io non posso fare merenda... quindi questa volta ... sto sereno: io non c'entro.

E di che vivi???

Trascuriamo la tua "inappetenza"...che nel caso non fa sentenza
e ribadiamo l'altro tuo tormento che di memoria ti trovi senza.

Com' è notorio che "bastimento"
a "basty" faccia riferimento.

Pur vero che era alto sito
ma ora resterai basito:


Copio incollo:
!bastimento ha scritto!
Quanto alle circolari, hai ragione ...
... ma diciamo più pacatamente che la sentenza le definisce atti amministrativi, che non sono vincolanti per il contribuente, ma solo per gli enti sottoposti.
:^^:

Peeeep.
Sbagliato.
Vedo che ti sei documentato...ma evidentemente non abbastanza o ancora non hai saputo leggere attentamente.

Esiste consolidata Giurisprudenza su tale tema...con una pletora di sentenze di Cassazione e per tua "cultura" te ne riporto l' estratto di una:

Corte di cassazione Sezioni unite civili (ti evidenzio tal particolare...e così vai ad imparare cosa significa funzione nomofilattica)
Sentenza 2 novembre 2007, n. 23031


Anche la giurisprudenza ha da tempo espresso analoga opinione sulla inefficacia normativa esterna delle circolari. A quest'ultime, infatti, è stata attribuita la natura di atti meramente interni della pubblica amministrazione, i quali, contenendo istruzioni, ordini di servizio, direttive impartite dalle autorità amministrative centrali o gerarchicamente superiori agli enti o organi periferici o subordinati, esauriscono la loro portata ed efficacia giuridica nei rapporti tra i suddetti organismi ed i loro funzionari. Le circolari amministrative, quindi, non possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all'amministrazione, né acquistare efficacia vincolante per quest'ultima, essendo destinate esclusivamente ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, senza poter incidere sul rapporto tributario, tenuto anche conto che la materia tributaria è regolata soltanto dalla legge, con esclusione di qualunque potere o facoltà discrezionale dell'amministrazione finanziaria (in questa prospettiva cfr. Cass., Sez. I, 25 marzo 1983, n. 2092 e 17 novembre 1995, n. 11931; Cass., Sez. V, 10 novembre 2000, n. 14619 e del 14 luglio 2003 n. 11011).

Questi risultati interpretativi vanno condivisi alla stregua delle seguenti considerazioni.

1) La circolare emanata nella materia tributaria non vincola il contribuente, che resta pienamente libero di non adottare un comportamento ad essa uniforme, in piena coerenza con la regola che in un sistema tributario basato essenzialmente sull'autotassazione, la soluzione delle questioni interpretative è affidata (almeno in una prima fase, quella, appunto, della determinazione dell'imposta da corrispondere) direttamente al contribuente.

2) La circolare nemmeno vincola, a ben vedere, gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla (evenienza, questa, che, peraltro, è raro c si verifichi nella pratica), senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio (atto impositivo, diniego di rimborso, ecc.) possa essere ritenuto illegittimo "per violazione della circolare": infatti, se la (interpretazione contenuta nella) circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perché conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge.

3) La circolare non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata, la quale resta libera di modificare, correggere e anche completamente disattendere l'interpretazione adottata. Ciò è tanto vero che si è posto il problema della eventuale tutela del contribuente di fronte al mutamento di indirizzo (interpretativo) adottato dall'amministrazione e si è escluso che tale tutela sia possibile anche sotto il profilo dell'affidamento, stante la evidente collisione che si determinerebbe con il principio - coniugato secondo un diverso lessico, ma riferito ad un unico concetto - di inderogabilità delle norme tributarie, di indisponibilità dell'obbligazione tributaria, di vincolatezza della funzione di imposizione, di irrinunciabilità del diritto di imposta. Non si può, al riguardo, non concordare con quella autorevole dottrina che sostiene che, ammettere che l'amministrazione, quando esprime opinioni interpretative (ancorché prive di fondamento nella legge), crea vincoli per sé e i giudici tributari, equivale a riconoscere all'amministrazione stessa un potere normativo che, a tacer d'altro, è in palese conflitto con il principio costituzionale della riserva relativa di legge codificato dall'art. 23 della Costituzione. Tutt'al più, come è stato pure affermato, potrebbe ammettersi che il mutamento da parte dell'amministrazione di un precedente indirizzo (interpretativo) sul quale il contribuente possa aver fatto affidamento, eventualmente rilevi (o possa esser valutato) ai fini della applicazione delle sanzioni.

4) La circolare non vincola, infine, come già si è detto, il giudice tributario (e, a maggior ragione, la Corte di Cassazione) dato che per l'annullamento di un atto impositivo emesso sulla base di una interpretazione data dall'amministrazione e ritenuta non conforme alla legge, non dovrà essere disapplicata la circolare, in quanto l'ordinamento affida esclusivamente al Giudice il compito di interpretare la norma (del resto, al Giudice Tributario è attribuita, nella materia tributaria, la giurisdizione esclusiva). In tal caso non può non concordarsi con una autorevole dottrina secondo la quale, ammettere l'impugnabilità della circolare interpretativa innanzi al giudice amministrativo - con la possibilità per quest'ultimo di annullarla, peraltro con effetto erga omnes - significherebbe precludere a tutti gli uffici dell'amministrazione finanziaria di accogliere quella interpretazione, con il risultato - contrario ai principi costituzionali - di elevare il giudice amministrativo al rango di interprete autentico della norma tributaria.


Traduco il passo evidenziato: =se tu contribuente hai seguito le istruzioni della circolare "sbagliate" perchè non conformi alla Legge ....paghi comunque le conseguenze, con un eventuale valutazione "compassionevole" dal lato sanzioni!!!

Dimaraz, 23 Agosto 2016

Lavori straordinari in un fabbricato senza condominio
 

Dimaraz

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Nessuno ha parlato mai di incofessabili reati

"L'incofessabile reato" era ovviamente una iperbole...giusto per raffigurare l'insistenza con cui hai difeso una tesi errata.

Poi perchè "nullità" per carenza di forma:alla fin fine la donazione indiretta è riportata in un atto.

E se ben conosci i meccanismi della successione...che sia o non sia in un atto nulla muta nella possibiltà di collazione/riduzione.
 

basty

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Ma guarda un pò: sei bravissimo a fare copia ed incolla di vecchie discussioni, ma non ti sorge mai il dubbio che l'interlocutore volesse fare dell'ironia?

E come potrei mai dimenticare le tue.... cortesi e gentili espressioni usate nei di me confronti, usate ed abusate, a proposito ed a sproposito....: ma come vedi non serbo rancore.

Senza bisogno di consultare la discussione da te postata, sarei pronto a scommettere che l'oggetto della chiacchierata fosse la possibilità e modalità per un condòmino di gestire spese condominiali detraibili.

Nel corso della discussione si era anche richiamato l'obbligo o meno di avere CF condominiale (se non ricordo male la circolare, questo veniva superato).

In conclusione tu affermavi che seguendo la circolare il condominio inciampava in una sorta di nullità: io più pragmaticamente sostenevo che un ordinario cittadino, di fronte ad una circolare Agenzia delle Entrate, presume che Agenzia delle Entrate non si sveglierà a contestare l'operato del contribuente.

Anche rispetto al CF , avevi tecnicamente ragione: così come io avevo ragione nell'affermare che il legislatore, come tutti i lugulei par tuo, dovrebbero ogni tanto andare a fare un corso di italiano parlato, visto che la legge istitutrice del CF parlava di "possono" , mentre doveva intendersi (forse?), "devono"..

p.s.
pur vero che era altro sito, non alto ... non montarti la testa....;)
 

Dimaraz

Membro Storico
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l'oggetto della chiacchierata f

Gli oggetti della chiaccherata erano molteplici (come spesso accade quando interloquiamo)...qui intendevo richiamare il valore di una Circolare dell' Agenzia delle Entrate visto che ti avevo citato nel rimbrotto testè fatto a @romettor sull'ultima sua boutade:

tolto di mezzo le sanzioni grazie alla circolare 44/2011

Non ti basta continuare a ripetere idiozie sulla "nullità" delle donazioni indirette...ora vai di strafalcioni pure sulle questioni tributarie: da quando le "circolari" dell'Agenzia delle Entrate hanno valore di Legge con facoltà di determinare o cancellare le sanzioni?

Chiedi al tuo compegno di merende che sulla questione ha già avuto lezione.


Quanto all' alto sito ...l'errore di battitura era evidente...e in ogni caso il sito non è mio.


 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Ps
così come io avevo ragione nell'affermare che il legislatore, come tutti i lugulei par tuo, dovrebbero ogni tanto andare a fare un corso di italiano parlato,

Levorativamente parlando tu sei uno che di da la zappa sui piedi?

Secondo te chi è delegato a scrivere eapprovare le Leggi non pensa al proprio "orticello".


 

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