l'impiegato comunale insisteva che essendo scritto sull'atto "con i nomi" e non "con il nome" la legge della anagrafe civile dice che vale il primo nome
E aveva ragione.
Ma esiste l'art. 36 del D.P.R. n 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), che recita:
1. Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento (*), un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro, può dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l'esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o, all'uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe.
2. La sottoscrizione della dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica o a mezzo posta o via fax.
3. La dichiarazione medesima è annotata senza altre formalità nell'atto di nascita ed è comunicata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. (**)
(*) ovvero i nati prima del 30 marzo 2001.
(**) acquisita la dichiarazione, l'ufficiale dello stato civile annoterà senza altre formalità la dichiarazione resa nell'atto di nascita dell'interessato, nel suo atto di matrimonio e nell'atto di nascita dei figli.
Quindi produrrà effetti su ogni atto di stato civile ove compaiono le proprie generalità (anche nei registri di altri comuni ove gli atti siano trascritti).
E la variazione sarà pure comunicata agli ufficiali d'anagrafe di eventuali altri comuni (per esempio, il comune di attuale residenza, se diverso da quello di nascita).