cessione del contratto di locazione
La cessione si concretizza con il passaggio, quale intestatario del contratto, da un conduttore ad un nuovo conduttore, con l' assenso del locatore, alle medesime condizioni di costo e durata.
"Si può avere la cessione di un contratto quando una parte (il cedente) di un contratto originario - purché a prestazioni corrispettive, da ambo le parti non ancora eseguito - stipula con un terzo (il cessionario) un nuovo contratto (di cessione), con il quale cedente e cessionario si accordano per trasferire al cessionario il contratto originario o meglio tutti i rapporti attivi e passivi, derivanti da esso. La regola generale vuole che il contraente ceduto esprima il suo consenso, anche in via preventiva (art.1407 c.c.).
Il contraente cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto, salvo che questo non abbia espresso volontà contraria (art. 1408 c.c.). Se una delle prestazioni è già stata eseguita si potrà invece ricorrere alla cessione del solo credito, con le forme previste per questo istituto."
Cessione del contratto
:daccordo: