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Ospite
A completamento della disposizione di legge su indicata.
Cass. Civ. 12.11.2003 n. 17042
"Ai fini del valido esercizio del diritto potestativo di recesso è sufficiente per il conduttore comunicare il grave motivo, senza avere l’onere di spiegarne le ragioni di fatto, di diritto o economiche su cui è fondato né tantomeno di fornirne la prova perché tali attività devono essere svolte in caso di contestazione da parte del locatore"
"i gravi motivi di presenza dei quali gli artt. 4, secondo comma, e 27, ultimo comma, della legge n. 392 del 1978, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, consentono il recesso del conduttore dal contratto in qualsiasi momento, devono collegarsi a fatti estranei alla volontà del conduttore medesimo che, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto locativo, siano tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la persistenza del rapporto stesso" in tal senso Cassazione 260/91; Cassazione 11466/92; Cassazione 1098/94.
Personalmente non riterrei fondata la "gravità" del motivo addotto nel caso specifico, soprattutto ove il marito mantenesse in loco la propria attività lavorativa, rendendo di fatto impossibile trasferirsi con moglie e figli.
Cass. Civ. 12.11.2003 n. 17042
"Ai fini del valido esercizio del diritto potestativo di recesso è sufficiente per il conduttore comunicare il grave motivo, senza avere l’onere di spiegarne le ragioni di fatto, di diritto o economiche su cui è fondato né tantomeno di fornirne la prova perché tali attività devono essere svolte in caso di contestazione da parte del locatore"
Il Giudice adito, deciderà nel merito attenendosi a tal filone giurisprudenziale (in essere già prima della riforma del 1998):A quanto pare il trasferimento in Toscana non è dovuto a sue necessità lavorative, ma dal logico desiderio di seguire la moglie e i figli che sono andati o andranno ad abitare a Pisa.
A me pare sia un motivo valido per giustificare il recesso anticipato.
"i gravi motivi di presenza dei quali gli artt. 4, secondo comma, e 27, ultimo comma, della legge n. 392 del 1978, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, consentono il recesso del conduttore dal contratto in qualsiasi momento, devono collegarsi a fatti estranei alla volontà del conduttore medesimo che, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto locativo, siano tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la persistenza del rapporto stesso" in tal senso Cassazione 260/91; Cassazione 11466/92; Cassazione 1098/94.
Personalmente non riterrei fondata la "gravità" del motivo addotto nel caso specifico, soprattutto ove il marito mantenesse in loco la propria attività lavorativa, rendendo di fatto impossibile trasferirsi con moglie e figli.