quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Ritorno sull'argomento a sottolineare le giuste osservazioni di @uva e di @quiproquo quanto alla residenza dei "Pisani": nessun specifico accertamento, nessuna azione, nulla potrà fare l'ufficiale accertatore al riguardo!

Il problema nemmeno si pone ed al Giudice non interessera' minimamente accertare la veridicita' o meno delle affermazioni fatte dal capo famiglia.
La gravita' delle ragioni deve preesistere, quale elemento necessario ed autogiustificantesi; una sorta di causa che determinasse lo spostamento di residenza.
Il vulnus del conduttore sta nel fatto che il centro dei propri affari, il luogo in cui svolge il proprio lavoro (per mantenere se' e la propria famiglia) continuera' a coincidere col luogo indicato nel contratto di locazione immobiliare, luogo lontano da quello in cui risiede la famiglia e che, salvo tipologie particolari di attività lavorativa, impedirà un effettivo ricongiungimento (costringendo il capo famiglia a stanziare stabilmente nel lugo del contratto di locazione).
Di tutto ciò il Giudice terra' conto, anche alla luce della Giurisprudenza secondo cui: "le rilevanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le attese risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori di fatto in via abituale" (Cassazione Civile n. 11550/2013)

Poi come detto sarà un terno al lotto, un lancio di dadi e solo il libero convincimento del Giudice dipanerà la matassa.... Alea iacta est.
Molto bene, benissimo. Il giudice dovrà anche tenere conto che il
contratto si è concluso su una base esingenziale del fabbisogno locativo essenziale per una famiglia composta se ho ben capito da quattro persone...E che su quel numero si è potuto
concretizzare l'accordo...tanto è vero che spesso nei contratti il
locatore pretende la specifica della composizione familiare...anche per determinare alcune voci delle spese condominiali come il consumo idrico...Come vedi le componenti sul tavolo del giudice
sono tante e varie...E lugubramente...: Se un incidente avesse decimato la famigliola con unico superstite il capofamiglia, pardon non si può dire più come ha postato Nemesis, il padre...Cosa avrebbe deciso il buon giudice che in certi casi dovrebbe valutare con il buon senno del padre di famiglia..e capisci fra "Padri" ci si
intende meglio che non con un locatore animato solo da una
valutazione speculativa...Per il resto hai detto bene: è un terno...
e si accettano scommesse se il postante Sigmund coerentemente
con te e con Nemesis iniziasse l'azione legale. Nel frattempo continuo a cantare Viva la Torre di Pisa. quiproquo.
 
O

Ollj

Ospite
Certamente,
tutti elementi da mettere assieme nel puzzle giudiziario.

Infatti più sù avevo richiamato:
...come l'interessato intenda provvedere al proprio "pernottamento"; valutata anche la sussistenza o meno di un'eccessiva onerosita' del contratto, del tempo prima che lo stesso vada a naturale scadenza
 
O

Ollj

Ospite
se il postante Sigmund coerentemente con te e con Nemesis iniziasse l'azione legale.
No, no, nessuna vertenza legale consiglierei, anzi!

Più su scrissi che per il mio modesto giudizio non sussistono quei gravi motivi; se mi si chiedesse invece cosa fare io consiglerei:
- trovare un equo compromesso
- rientrare nel possesso immobiliare
- rilocare il tutto.
Ma questo è altro rispetto al mio convincimento sugli elementi di fatto e di diritto in vicenda.
Saluti.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Molto bene, benissimo. Il giudice dovrà anche tenere conto che il
contratto si è concluso su una base esingenziale del fabbisogno locativo essenziale per una famiglia composta se ho ben capito da quattro persone...E che su quel numero si è potuto
concretizzare l'accordo...tanto è vero che spesso nei contratti il
locatore pretende la specifica della composizione familiare...anche per determinare alcune voci delle spese condominiali come il consumo idrico...Come vedi le componenti sul tavolo del giudice
sono tante e varie...E lugubramente...: Se un incidente avesse decimato la famigliola con unico superstite il capofamiglia, pardon non si può dire più come ha postato Nemesis, il padre...Cosa avrebbe deciso il buon giudice che in certi casi dovrebbe valutare con il buon senno del padre di famiglia..e capisci fra "Padri" ci si
intende meglio che non con un locatore animato solo da una
valutazione speculativa...Per il resto hai detto bene: è un terno...
e si accettano scommesse se il postante Sigmund coerentemente
con te e con Nemesis iniziasse l'azione legale. Nel frattempo continuo a cantare Viva la Torre di Pisa. quiproquo.
Ho solo dato una scorsa (un minuto) alla sentenza riportata da
Olly e mi sembra che attenga alla Notificazione (un altro groviglio) sulla quale abbiamo ampiamente discusso (Lizzie)...certo il giudice milanese potrà non tenere conto delle ragioni del malcapitato locatario...ma quando notificherà l'invito a comparire per la prima udienza invierà o meno anche o solo al recapito pisano??? E quando il malcapitato o la moglie firmerà la cartolina di ritorno della raccomandata inviata dall'avvocato del Locatore ci si accorgerà che il destinataio non si nasconde come di solito fanno gli inadempienti in materia di contenziosi locativi??? Anche questo non significa nulla ma in qualche modo attesta che il Locatario primo responsabile del soddisfacimento abitativo della famiglia non può non essere anche lì...e poco conta il numero dei giorni settimanali di effettiva fisicità...La presenza può anche essere parzialmente virtuale...chiaramente non del tutto...Poi è tutto da dimostrare se il locatario a Milano avvalendosi di continui cambi di strutture limitate anche nelle modalità di uso possa far
decidere il giudice nel senso desiderato dal postante Sigmund...
La vedo dura ma mai dire mai e gli auguro di vincere la causa che secondo i pareri di Olly e Nemesis pende, come la Torre di Pisa,
da una sola parte. Cappitto mi hai quiproquo???
 

tuonoblu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ha scritto
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall art. 2 del contratto di locazione in oggetto,le comunico il recesso dallo stesso causa trasferimento in Toscana.
In conseguenza di ciò,le riconsegnerò il cespite entro la giornata del 30 giugno 2015,libero da persone e dai beni di mia proprietà.

beh io direi che magari i conduttori fossero tutti così!:ok::ok:
Secondo me è stato più che corretto, i motivi possono essere così variegati che al proprietario poco importa, l'importante è che, in osservanza a quanto sottoscritto nel contratto di locazione il preavviso sia avvenuto per iscritto e con un anticipo di sei mesi.
Ci sono conduttori, nella maggior parte dei casi, che non danno il preavviso in anticipo di sei mesi per iscritto ma solo a voce e computando gli ultimi canoni con la cauzione.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
beh io direi che magari i conduttori fossero tutti così!:ok::ok:
Secondo me è stato più che corretto, i motivi possono essere così variegati che al proprietario poco importa, l'importante è che, in osservanza a quanto sottoscritto nel contratto di locazione il preavviso sia avvenuto per iscritto e con un anticipo di sei mesi.
Ci sono conduttori, nella maggior parte dei casi, che non danno il preavviso in anticipo di sei mesi per iscritto ma solo a voce e computando gli ultimi canoni con la cauzione.
E' un argomento in più a quanto sostenuto da me da altri...Tanto è vero che lo conferma l'improvviso mutismo del postante...il quale non si è degnato neanche di un piccolo riscontro. Credo sia il caso di non parlarne più. Quiproquo.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto