Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio(2), a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniugeDispositivo dell'art. 542 Codice Civile
Fonti → Codice Civile → LIBRO SECONDO - Delle successioni → Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni → Capo X - Dei legittimari → Sezione I - Dei diritti riservati ai legittimari (Brocardi)
(1)Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio(2), a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge(3).
Quando i figli(2) sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli(2), è effettuata in parti uguali [581].
La quota disponibile è quindi di 1/4 dell'asse ereditario.
scusa e l'altro terzo?