Viene usata l'espressione di "territori" cosi come individuati dal comma 1, del medesimo art. 3, ossia:No.
Art. 3, comma 4, lett. a) del DPCM 3 novembre 2020:
è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
< ....sono individuate le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 4" e con un livello di rischio "alto" di cui al citato documento di Prevenzione >
quindi i divieti di cui all'art. 3, comma 4, lett. a) afferiscono a quelli dei territori regionali che sono o saranno individuati con ordinanza del ministero della salute.
Non viene esplicitamente indicato il termine di "comune" ......poi va sottolineato che i divieti nelle zone rosse si sommano a quelli imposti in quelle arancioni e li si indica esplicitamente cosa fare per gli spostamento tra comuni differenti
rif. art. 2. comma 4, let. b)