parà

Membro Junior
Conduttore
se la donazione ha provocato la lesione di legittima di sua spettanza tua moglie va a fare la denuncia di successione e chiede la collazione della donazione fatta dalla madre a suo tempo.
Buonasera Luigi io sono sempre in attesa che la sorella mi da una risposta ma la vedo dura ,ti volevo chiedere come faccio a sapere lesione di legittima grazie .
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Buonasera a tutti volevo chiedere aiuto a chi ne sa più di me mi trovo in una situazione particolare dove la sorella di mia moglie ,che non corre buon rapporto, dopo la morte della mamma che non ha fatto sapere nulla alla sorella , e venuta a saperlo per caso dopo quasi 11 mesi dal decesso ,contattata si rifiuta di fare la successione come mi posso tutelare per non andare incontro a sanzione da parte dello stato grazie.
se la signora madre non ha fatto testamento si attua la successione legittima che prevede che il valore del patrimonio della madre sia diviso 1/2 (50%) ad una figlia A) ed 1/2 (50%) all'altra figlia B). Però nel patrimonio della madre devono essere ricondotte le donazioni che la madre ha fatto alle due figlie quando era ancora in vita. La divisione si fa sull'ammontare ricostruito e non su quello trovato al momento della morte. La quota legittima in questo caso. per una delle due figlie (che sono eredi legittimarie), è 1/3 (33.3%) del valore del patrimonio ricostruito ed entra in gioco quando la madre ha fatto testamento ed ha dato delle disposizioni testamentarie squilibrate in valore dei lasciti oppure, in assenza di testamento, ha fatto donazioni che ledono la quota a lei disponibile (di cui disporre liberamente anche quando era in vita), che in questo caso è sempre di 1/3 (33,3%).
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
@Luigi Criscuolo : nella esposizione che hai fatto, mi sfugge un aspetto.

Ritengo che in ogni caso, sia nella successione testamentaria, sia nella successione legittima, le donazioni effettuate in vita debbano essere elencate nella dichiarazione, in modo da ricostruire il patrimonio del defunto.

Nel caso di successione testamentaria, mi è chiaro che la quota destinata a ciascun erede legittimario, rispetto al patrimonio ricostruito, non possa essere inferiore alla quota di riserva. Nel caso di @parà, se i superstiti sono solo le figlie A e B, a ciascuno deve pervenire almeno 1/3 del patrimonio ricostruito.

Ma nel caso di successione legittima, in che senso si considera la lesione della legittima?
La richiesta di riduzione della donazione porta a ottenere il 50% del patrimonio (non essendoci testamento) o comunque deve limitarsi a garantire almeno il 33% (1/3)? (Considerando quindi la donazione come una disposizione testamentaria anticipata sulla quota disponibile?)

Dalla lettura dell'art. 555 io intendo che sia corretta la seconda ipotesi.
 
Ultima modifica:

Gianco

Membro Storico
Professionista
Le donazioni vanno soggette a collazione tranne quelle che il donante ha espressamente escluso dalla collazione, purché il loro valore rientra nella quota disponibile.
"Il donante può esonerare il donatario dalla collazione. Ciò avviene mediante una espressa dichiarazione di dispensa. Nella futura successione ereditaria la dispensa ha effetto nei limiti della quota disponibile. ... E' una clausola inserita dal notaio nell'atto di donazione."
 

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