quiproquo

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Ancora novità in tema di affitti in nero. Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 18214/15 del 17/09/2015 hanno chiarito in maniera definitiva la questione riguardante la nullità del contratto di locazione orale.

In buona sostanza la Cassazione ribadisce la lettera della legge, per cui il contratto di locazione stipulato solo verbalmente è nullo, a meno che l'inquilino non riesca a dimostrare che la forma orale è stata imposta dal locatore. Tale prova, peraltro, non sembra molto facile da raggiungere, come riconoscono le stesse Sezioni Unite (per chi volesse approfondire: AFFITTI IN NERO - Commento a Cassazione Sez. Un. 18214/2015: nullità a favore del conduttore? )
Vorrei chiedere se sia ancora possibile aggiungere per maggiore precisione alla nullità... omissis... "Salvo i contratti di comodato (verbali...)"...La perentoria affermazione può ingenerare una notevole perplessità in chi come me ritiene e agito di conseguenza
che il "Comodato" verbale non debba essere registrato ma non per questo possa essere poi ritenuto nullo. Grazie tante. Quiproquo.
 

Dimaraz

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Ritengo che i fini "civili" il comodato resterà sempre valido (con gli impliciti rischi di disaccordi)...ma ai fini fiscali è "perentoria" :)fischio: imperativa) la forma scritta.
 

quiproquo

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Ritengo che i fini "civili" il comodato resterà sempre valido (con gli impliciti rischi di disaccordi)...ma ai fini fiscali è "perentoria" :)fischio: imperativa) la forma scritta.
Credo non sia così. Il silenzio dell'Avvocato Dauria lo conferma...
Abbiamo più volte ripetuto che un contratto verbale non si può registrare...perchè le parole non si possono registrare, in quanto
esse volano, come ci conferma il famoso avverbio...Il fisco non può costringere a scrivere un patto...un accordo...in definitiva un contratto che, appunto, non è altro che un accordo...Il codice civile
è chiarissimo quando dice che il comodato (per definizione dello stesso codice è gratuito...) può essere verbale o scritto...se è scritto
risulterà nullo se non viene registrato...precludendo l'azione legale
nei confronti dell'inadempiente...Se è verbale??? Forse no... Se è verbale e il Comodante si è conservato una copia delle chiavi...si piazza nell'alloggio fisicamente e rende impossibile il prosieguo
abitativo al comodatario inadempiente...Il Comodante potrà sostituire la serratura...perchè era nei patti...verbali...Insomma
si potrà dire tutto e il suo contrario e alla fine una parola vale l'altra...E il Comodante resta pur sempre il proprietario...con le
SUE chiavi in mano. Chiediamoci piuttosto perchè il legislatore
ha "imposto" questa distinzione fra scritto e verbale...Per me credo
che volesse distinguere fra parenti stretti dove ci si trasferisce di tutto solo con le parole per una fiducia illimitata ed eventuali terzi senza vincoli di parentela...(amici, conoscenti...raccomandati...) ai quali non si può accordare cotanta fiducia...Questo è quel che penso con tutti i se e i ma. Ma voialtri, ogni tanto, fatevi prendere dal dubbio ...che male non è e non fa. Cordiali saluti anche a chi coinvolto nel topic diventa cieco e sordomuto. Quiproquo. P.S. Per Dimarraz: più che ai fini fiscali, l'interesse è per i fini
giuridici...E non credo che il fisco intervenga nel caso di vertenza giudiziaria su un comodato verbale...Nulla era a sua conoscenza prima...nulla durante o dopo la vertenza.
 
Ultima modifica:

quiproquo

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L'avrete anche ripetuto più volte, ma un contratto verbale di comodato si può registrare. Anzi, si deve registrare quando sia enunciato in altri atti.
D'accordo...direi perfetto...Resta il fatto che per registrare un contratto questo debba necessariamente essere scritto...e quindi se è scritto non è più verbale e se è verbale non è scritto...e così per secula...seculorum...Dovendolo poi enunciare in altri atti lo si dovrà
scrivere...quindi da verbale che era si trasforma in contratto scritto...
però...però...però... ci dovrebbero essere anche le due firme...ma se
probabilmente ve ne sarà una sola...viene a mancare l'essenza stesso
del significato di contratto...alla fine mutuiamo dal dibattutissimo dilemma Donazione e Rinuncia usufrutto per ricordarci che la prima
è un contratto e la seconda non lo è...Avremo quindi due firme sulla prima e una sola sulla seconda...quindi continuando nella "ballata"
potremmo chiudere con: che se mancano le due firme pur in presenza di un foglio scritto questo non è un contratto, mentre in un contratto verbale mancano il foglio e le due firme o neanche una...
patricamente niente...aria fritta... Questo è uno dei tanti esempi di schizofrenia del Legislatore. In perfetta simbiosi con la culla del diritto...Alla faccia sua...mia...e di FradJACOno...Altrimenti di chi
altri??? Al postante originale la parola definitiva...Grazie. qpq.
 

quiproquo

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Questo non è vero. La normativa, per come è stata concepita e per come la si sta applicando, apporta un beneficio così sproporzionato a favore del conduttore da rendere conveniente, di fatto, azioni scorrette anche a carico dei proprietari onesti da parte di conduttori disonesti. Ne ho dato un accenno QUA.
Ho cliccato su "QUA", ma un errore del sistema non consente la
lettura. Si può rimediare??? Quiproquo.
 

quiproquo

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Per @Nemesis e altri intervenuti in questo lungo topic...
Sono abituato a mettermi in discussione e a darmi anche torto...
per cui ho immaginato quanto segue:
Mi reco all'Agenzia delle Entrate e registro la seguente dichiarazione:

A) "In data xyz...ho concesso in comodato (gratuito) in forma VERBALE l'alloggio sito in: xxxxxxxxxxxxxxxxx, al Sig.NNNNNNN ( tutti i dati identificativi dell'alloggio e degli attori
ecc....,) Segue la firma del comodante...

oppure alle seguenti condizioni (opzionale il contenuto...)

B)-Canone: zero,
-Spese condominiali salvo conguaglio con acconto di euro: xxxx,
-Rimborso utenze e riscaldamento se intestate al locatore,
- Inizio comodato: vvvvvvvvvvv....
-Durata comodato: zzzzzzzzzzzz....oppure sine die...
- Preavviso a favore del comodatario : 15 gg.
- " " comodante: nessuno, fermo la comunicazione sempre verbale con la consegna delle chiavi...
- Chiavi: Su esistenza di tre gruppi se ne consegnano solo due al comodatario, mentre il comodante con preavviso ( o senza...) potrà visionare l'immobile a sua libera discrezione.
Il comodante indipendentemente dal rispetto o meno delle succitate
condizioni occuperà alla scadenza prevista l'immobile con piena facoltà di cambiare la serratura. Al comodatario si concedono 10 giorni per lo sgombro delle proprie cose, in difetto le stesse saranno
date alle organizzazioni onlus o similari.
./.
A questo punto voi direte e giustamente: ma scrivere per scrivere tanto vale preferire la "forma scritta" ...e avreste mille ragioni...
E allora??? Allora solo una semplice comunicazione (punto A) senza la litania delle condizioni (punto B). E allora??? Allora vi chiedo: Il fisco (Agenzia delle Entrate) accetterebbe la semplice dichiarazione del punto A??? A voi tutti una qualsivoglia risposta. Grazie. qpq.
 

Nemesis

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Resta il fatto che per registrare un contratto questo debba necessariamente essere scritto.
No. Il contratto di comodato verbale anche se registrato (volontariamente, o poiché enunciato in altri atti) rimane "verbale".
È "scritta" solamente la documentazione presentata all'Agenzia delle Entrate per registrare il contratto stipulato verbalmente.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
No. Il contratto di comodato verbale anche se registrato (volontariamente, o poiché enunciato in altri atti) rimane "verbale".
È "scritta" solamente la documentazione presentata all'Agenzia delle Entrate per registrare il contratto stipulato verbalmente.
Grazie e scusami la domanda, forse sciocca: Mi puoi esemplificare con poche parole cosa ci sia scritto in tale Documentazione scritta??? Possiamo fare un piccolo esempo pratico così
finiremo di arrovellarci??? Tenendo anche presente che per il solo Com.verbale tutti gli esperti consigliano di registrarlo ed io continuerò a chiedere cosa e come registro necessariamente di diverso
dalle condizioni concordate oralmente con il comodatario...Nel mio post precedente ho ipotizzato le due forme possibili dove quella contrassegnata con la lettera "A " potrebbe essere l'unico modo per far passare
quello che appare impassabile...Cordiali saluti. qpq.
 

tovrm

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Buone notizie!
Al sicuro chi ha denunciato il «nero».
Finalmente la Legge di Stabilità appena approvata ha chiarito le sorti degli inquilini che avevano denunciato il nero dei proprietari, uscendo dalla illegalità.
Come riportato da «Il Sole 24 Ore» di oggi, «il comma 5 dell'art. 13 conferma che per tutti coloro che, in forza del D. Lgs. 23/2011, hanno versato un corrispettivo ridotto fino alla data di pubblicazione della sentenza che ha definitivamente dichiarato l'incostituzionalità dei commi 8 e 9 dell'art. 3 del D. Lgs. 23, la misura del canone o dell'indennità di occupazione per tale periodo è pari, su base annua, al triplo della rendita catastale dell'immobile.»
Inoltre, per coloro che non registreranno i contratti o li registreranno per importi inferiori all'effettivo pattuito, il conduttore potrà, in qualsiasi momento durante la locazione, e comunque entro sei mesi dall'effettivo rilascio dell'immobile, chiedere la restituzione delle somme pagate in eccesso rispetto a quanto dichiarato.
 

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