La mancata registrazione e la sanzione
di cui ai commi 8 e 9 dell’art.3 del d.lgs. n. 23 del 14 .3. 2011
Stante le interpretazioni dei giudici circa la sanabilità della sanzione di nullità con la registrazione tardiva del contratto di locazione, il legislatore caparbiamente ha introdotto nella normativa disciplinate “la cedolare secca” una particolare sanzione nei numeri 8 e 9 dell’art. 3: “Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:
a) la durata della locazione e' stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;
b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;
c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti”.
d) Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:
a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;
b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.
La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”
Quindi questa volta non più la sanzione della nullità dei contratti di locazione ad uso abitativo ma una ben più grave e giuridicamente inconcepibile: “il legislatore, con un provvedimento assunto in un decreto legislativo di attuazione della legge n. 42 del 05.05.2009, intitolata “delega al governo in materia di federalismo fiscale” si sostituisce alle parti e determina un canone legale, al posto di quello liberamente pattuito, e addirittura una nuova durata del contratto derogando anche alla disciplina della l. 431/98.
Trattasi di un’iniziativa che non ha precedenti e sfida apertamente i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico e della nostra Carta Costituzionale .
In particolare, la previsione che una parte del contratto, (L’INQUILINO), coobligato alla registrazione del contratto, possa comportarsi da delatrice avendone in cambio anche un premio, è in contrasto con l’art. 3 della Costituzione ( disuguaglianza di trattamento e irragionevolezza) mentre la sostituzione di un canone legale a quello convenzionale calpesta gli artt. 41 e 42 della Costituzione che tutelano l’autonomia dei cittadini nell’iniziativa privata ed il diritto di proprietà.
Inoltre l’art. 70 della Carta Costituzionale prevede che la FUNZIONE LEGISLATIVA E’ ESERCITATA COLLETTIVAMENTE DALLE DUE CAMERE ed il successivo art. 76 dispone che “L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA NON PUO’ ESSERE DELEGATO AL GOVERNO SE NON CON DETERMINAZIONE DEI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI E SOLTANTO PER TEMPI LIMITATI e per soggetti definiti”.
Orbene non rientrava nella delega la previsione di sanzioni che comportassero addirittura la modifica della legge n. 431/98 e del contenuto dei contratti liberamente VOLUTO E STABILITO dalle parti contraenti.
Chiara, quindi, la violazione degli artt. 70 e 76 della Costituzione Italiana, nonché degli articoli 3, 41 e 42.
Non pensiamo che questa volta la Corte Costituzionale possa non intervenire.
Spetta ai magistrati sollecitarla con il recepimento delle eccezioni che occorrerà formulare.
Ma in che modo intervenire?
E’ da premettere che, allo stato, regna sull’argomento una grande confusione, soprattutto su come e chi deve attuare la sanzione.
Attualmente i conduttori si stanno comportando nel seguente modo:
a) registrano la copia del contratto in loro possesso;
b) avvertono il locatore di tale loro iniziativa;
c) unilateralmente autoriducono il canone alla somma risultante dal criterio della rendita catastale moltiplicate per tre e dichiarano che il rapporto locativo avrà la nuova durata di 4 + 4, con inizio dalla data di registrazione del contratto.
Personalmente riteniamo che tale comportamento sia illegittimo perché spetta comunque al magistrato rendere operativa la sanzione dopo aver riscontrato la sussistenza di tutti gli elementi che la giustifichino.
In proposito è da ritenere che:
1) La sanzione non può riguardare i rapporti locativi ad uso abitativo sorti verbalmente dal 1999 in poi perché gli stessi, ai sensi del comma 4° dell’art. 1 della legge 431/98 SONO NULLI;
2) In secondo luogo la sanzione può riguardare solamente i contratti di locazione sorti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 perché, non essendo espressamente sancita la RETROATTIVITA’ DELLA DISPOSIZIONE ai contratti pregressi ad essi si applica la disciplina previgente ivi compresa quella della finanziaria 2005;
3) conviene quindi instaurare nei confronti del conduttore un giudizio di intimazione di sfratto per morosità per arbitraria riduzione del canone e, qualora il conduttore eccepisca la legittimità del suo comportamento, sollevare le suddette eccezioni nonché quella di INCOSTITUZIONALITA’ DELLA NORMA con l’augurio che i giudizi di merito siano profusi a rimettere senza indugio la questione alla Corte e soprattutto che la Corte Costituzionale recepisca e sancisca la violazione delle norme fondamentali del nostro ordinamento.
Ufficio stampa: 340.9734428
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