J
JERRY48
Ospite
Non certa l'incostituzionalità della legge, tutto può accadere.
Il procedimento per l'adozione delle leggi costituzionali è disciplinato nell'art. 138 della Costituzione; la disciplina, però, non copre l'intero procedimento, nulla disponendo l'articolo sulle fasi dell'iniziativa e, salvo che per alcuni aspetti, della promulgazione e pubblicazione finale. Nel silenzio della Costituzione, si ritiene trovino applicazione le norme sul procedimento di formazione delle leggi ordinarie.
L'art. 138 prevede che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali devono essere approvate a maggioranza assoluta da ciascun ramo del Parlamento con due distinte deliberazioni, tra le quali devono intercorrere almeno tre mesi.
L'art. 71 della Costituzione esclude che i progetti di legge costituzionale possano essere approvati dalle commissioni parlamentari in sede deliberante.
Come si è visto, l'art. 138 della Costituzione, pur distinguendo le leggi di revisione costituzionale dalle "altre leggi costituzionali", non differenzia in alcun modo il loro procedimento di formazione. Anche la numerazione progressiva delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale è la stessa. Le une e le altre, quindi, non si distinguono dal punto di vista formale, ma possono essere distinte dal punto di vista materiale, ossia in relazione al loro contenuto; infatti:
1) le leggi di revisione costituzionale modificano (ossia abrogano o sostituiscono) disposizioni contenute nella Costituzione;
2) le altre leggi costituzionali affiancano o completano le disposizioni contenute nella Costituzione in quanto
3) disciplinano materie sulle quali la Costituzione ha posto una riserva di legge costituzionale,
4) derogano o sospendono una disposizione contenuta nella Costituzione
5) oppure disciplinano materie che il Parlamento ha giudicato di rilevanza tale da rendere opportuno il ricorso al procedimento di cui all'art. 138 della Costituzione.
saluti
jerry48
Il procedimento per l'adozione delle leggi costituzionali è disciplinato nell'art. 138 della Costituzione; la disciplina, però, non copre l'intero procedimento, nulla disponendo l'articolo sulle fasi dell'iniziativa e, salvo che per alcuni aspetti, della promulgazione e pubblicazione finale. Nel silenzio della Costituzione, si ritiene trovino applicazione le norme sul procedimento di formazione delle leggi ordinarie.
L'art. 138 prevede che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali devono essere approvate a maggioranza assoluta da ciascun ramo del Parlamento con due distinte deliberazioni, tra le quali devono intercorrere almeno tre mesi.
L'art. 71 della Costituzione esclude che i progetti di legge costituzionale possano essere approvati dalle commissioni parlamentari in sede deliberante.
Come si è visto, l'art. 138 della Costituzione, pur distinguendo le leggi di revisione costituzionale dalle "altre leggi costituzionali", non differenzia in alcun modo il loro procedimento di formazione. Anche la numerazione progressiva delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale è la stessa. Le une e le altre, quindi, non si distinguono dal punto di vista formale, ma possono essere distinte dal punto di vista materiale, ossia in relazione al loro contenuto; infatti:
1) le leggi di revisione costituzionale modificano (ossia abrogano o sostituiscono) disposizioni contenute nella Costituzione;
2) le altre leggi costituzionali affiancano o completano le disposizioni contenute nella Costituzione in quanto
3) disciplinano materie sulle quali la Costituzione ha posto una riserva di legge costituzionale,
4) derogano o sospendono una disposizione contenuta nella Costituzione
5) oppure disciplinano materie che il Parlamento ha giudicato di rilevanza tale da rendere opportuno il ricorso al procedimento di cui all'art. 138 della Costituzione.
saluti
jerry48