M

mariaconcetta

Ospite
Se il giudice della mia causa ha rinviato alla corte costituzionale la prenderà in esame prima o poi. E' questione di tempo, perchèse la legge è incostituzionale vale per tutti.
 

delmo68

Membro Attivo
Proprietario Casa
Mariaconcetta, per favore, se sei in possesso dell ordianza del giudice di palermo, pubblicala, come dice l avv e' molto importante per tutti noi coinvolti!!
 
M

mariaconcetta

Ospite
Non capisco come la cancelleria possa essersi sbagliata.

La cancelleria sta fissando una miriade di udienze ma di quella niente
 

Slash65

Membro Junior
Manco da qualche giorno su questo Forum e trovo che il clima si è surriscaldato; intanto do un consiglio, EVITATE di replicare ai provocatori, non serve a nulla perchè ci sono solo due possibilità o sono persone che si divertono (in gergo si chiama "Troll") o sono inquilini "preoccupati"...lasciate perdere e concentratevi sulla battaglia e sulle informazioni che ci possono tornare utili.
Che valore possono avere delle affermazioni generiche da parte di persone che non conoscono ogni singola vicenda che ci occupa? Quello che conta è la fine che farà questa legge dopo la Pronuncia della Consulta e allora lì si vedrà se e chi aveva ragione a lamentarsi di una norma medioevale come questa.

A proposito di informazioni utili sulla Guida Fisco e Affitti di oggi del sole 24 ore, in prima pagina un bell' articolo "Il canone scontato per l'inquilino finisce alla Consulta - i dubiti dei Giudici di Merito"...non dice nulla di più di quello che già sappiamo, ma almeno è scritto GROSSO GROSSO in prima pagina !!
 

fregata63

Membro Attivo
Proprietario Casa
scrivete tutti a.......:domanda:

Costituzionale la disposizione relativa alla determinazione del canone pari a tre volte la rendita catastale nel caso di mancata o tardiva registrazione del contratto di locazione.

Dal CSG UPPI avv. Marco Gaito. Ordinanze che rimettono alla Corte Costituzionale la disposizione relativa alla determinazione del canone pari a tre volte la rendita catastale nel caso di mancata o tardiva registrazione del contratto di locazione.


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By Andrea - Posted on 01 February 2013


Monta il fronte della contrarietà alla sanzione prevista dalla legge introduttiva della cedolare secca per la quale, in mancanza di registrazione del contratto di locazione abitativo nei termini di legge, il contratto stesso può essere registrato tardivamente dal conduttore con diritto, a favore dello stesso, di una durata quadriennale rinnovabile da quella data e con un canone pari a tre volte la rendita catastale con esclusione, quindi, di quello liberamente pattuito.
La norma così congegnata ha, sempre, manifestato una natura medioevale, contraria ad ogni principio di diritto ma anche contraria la buon senso ed agli interessi del fisco.
Già il Tribunale di Salerno con propria ordinanza del 23/03/12 n. 206 aveva rilevato la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 commi 8 e 9 del Dlgs 14/03/11 n. 23, in attuazione della legge delega 05/05/09 n. 42, e ciò sotto diversi aspetti:
- innanzitutto per eccesso di delega non avendo l’originario provvedimento normativo autorizzato l’estensione sanzionatoria assunta dal legislatore delegato;
- perché ne risulta compresso, oltre il limite della ragionevolezza, il diritto di difesa in quanto, al cittadino che abbia violato il rispetto delle norme fiscali, non può essere ridotta la propria capacità negoziale incidendo, addirittura, sul diritto di proprietà inteso come diritto di percepire i frutti civili del bene legittimamente posseduto;
- sotto il profilo della sproporzione della sanzione. Ciò per la eccessiva ed ingiustificata compressione del diritto di proprietà e di quello dell’autonomia contrattuale legittimamente esplicata dalle parti. Inoltre per la totale ed assoluta assenza di interesse per il fisco. La intervenuta registrazione, ancorchè tardiva, del contratto, infatti, permette il recupero non solo dell’imposta evasa ma anche della sua espiazione mediante il pagamento della sovraimposta dovuta. Tra l’altro, nel caso, si innesca un diabolico sistema consistente nel fatto che, di fronte all’obbligo “solidale” delle parti in relazione alla registrazione del contratto, l’una parte (locatore) ne esce gravissimamente sanzionata nei propri interessi economici nel mentre, l’altra parte (conduttore), anch’egli tenuto alla registrazione nei termini, ne esce assolutamente premiato;
- ancora, con la indicata sanzione della riduzione del canone a tre volte la rendita catastale, ne esce gravemente depauperato il fisco medesimo. Lo stesso, infatti, invece di poter contare sull’IRPEF applicata al maggior canone concordato fra le parti per tutti gli anni di durata di contratto si troverà, al contrario, a percepire un IRPEF di gran lunga inferiore.
Insomma un legislatore delegato veramente pasticcione che, nella foga disperata di perseguire comportamenti fiscalmente scorretti riesce non solo ad applicare principi al di fuori dell’ordinamento giuridico e del buon senso ma arriva, addirittura, all’autolesionismo.
Nello stesso senso dell’ordinanza di cui sopra sta quella del Tribunale di Firenze, depositata il 15/01/13, di cui dà notizia l’avv. Marco Gaito del Centro Studi Giuridici dell’UPPI. Nel provvedimento, secondo corretto ed incontestabile principio, si rileva che “…. le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono determinare la nullità del negozio privato.”.
Rileva, inoltre, la stessa ordinanza, che non si capisce per quale motivo la sanzione di cui si discute debba trovare applicazione solo per le locazioni ad uso abitativo con esclusione di quelle non abitative che parimenti hanno notevole rilievo fiscale. Viene anche qui rilevato che, la sostituzione del valore del canone funziona “solo in senso favorevole al conduttore” ancorchè lo stesso abbia, al pari del locatore, violato le disposizioni fiscali in tema di obbligo di registrazione del contratto. Insomma una disparità di trattamento che grida vendetta al cospetto di ogni e qualsiasi corretto principio giuridico.
Rileva, inoltre, il giudice che si debba fortemente dubitare della possibilità di sanzionare “ … con la sua nullità/inefficacia, la clausola sulla misura del canone, altrimenti lecita, sostituendola d’imperio con la previsione di una misura legale”.
Anche tale ordinanza, pertanto, è nel senso di considerare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’indicato articolo di legge ancorchè solo sotto il profilo dell’eccesso di delega per violazione dell’art. 76 della Costituzione.
Il Centro Studi Giuridici UPPI manifesta la propria approvazione in relazione al contenuto degli indicati provvedimenti.

- avv. Ladislao Kowalski –
Coordinatore C.S.G. UPPI

All. Ordinanza tribunale SALERNO, quella del Tribunale di Firenze è allegata nel precedente articolo.
 

axelaa

Membro Junior
Bene, ringrazio i moderatori che hanno accolto la mia segnalazione.

D'ora in poi invito tutti a collaborare per l'obiettivo che ripeto è principalmente la tutela della coesione civile e dello Stato di diritto (e non di un singolo locatore o conduttore).

Invito altresì a lasciare ogni frustrazione (e non parlo della legittima sofferenza che i cittadini proprietari stanno vivendo) a casa o da qualche altra parte.

ConcentrateVi (in particolare anche e soprattutto Voi colleghi)sulla proposizione dell'eccezione di legittimità costituzionale.

Per chi non l'abbia ancora compreso è l'unica strada vincente.

Avv. A_P
 

fregata63

Membro Attivo
Proprietario Casa
gentile avvocato la invito, se puo, a fornirci una bozza del testo che noi tutti vorremo inviare...ma mi scuso della mia immensa ignoranza, del come e del dove inviarla..se nel caso dobbiamo allegare la sentenza, che io purtroppo ho gia del tribunale...grazie

per favore mariaconcetta fallo:ok:
 

delmo68

Membro Attivo
Proprietario Casa
Questo è l'articolo del sole 24ore, non riesco a copiare il collegamento ma si legge:

Il canone scontato
per l'inquilino
finisce alla Consulta
Ladislao Kowalski
Nel tentativo di contrastare
l'evasione fiscale sugli affitti,
il decreto legislativo 23/2011,
all'articolo 3, stabilisce una sanzione
molto severa. Se i contratti
di locazione non sono registrati
entro il termine stabilito
dalla legge, infatti, è previsto
che - dalla data di registrazione
- la locazione riparta ex novo
per la durata di quattro anni rinnovabili
di altri quattro. Chi
provvederà a questa registrazione?
Evidentemente l'ufficio,
se accerta la violazione.
Più probabilmente, tuttavia, dato
che la norma prevede espressamente
la registrazione definita
come volontaria, il conduttore
dell'immobile.
Oltre alla durata del contratto,
è modificato ex lege il canone:
questo è individuato su base
annua in una somma pari al
triplo della rendita catastale
con adeguamento, dal secondo
anno, del 75% dell'Istat. In
pratica, si tratta di una enorme
riduzione del canone, anche
se la norma fa salvo il mantenimento
di un importo inferiore,
se così originariamente previsto
tra le parti.
Nessuno, peraltro, sfugge
alla tagliola. Le stesse sanzioni
si applicano anche quando
nel contratto, ancorché registrato,
è stato indicato un importo
inferiore a quello effettivo
e anche quando è stato registrato
un comodato che risulta
fittizio.
Gli uffic i territoriali delle Entrate,
sulla registrazione volontaria,
hanno applicato finora
prassi diverse. Inoltre, a oggi ci
sono almeno due ordinanze di
rimessione alla Corte Costituzionale
sulla legittimità del
provvedimento così come articolato
dal legislatore.
La prima è del Tribunale di
Salerno del 23 marzo 2012, e individua
diversi aspetti da sottoporre
al giudice delle leggi. Innanzitutto
è rilevato un eccesso
di delega. Inoltre, risulterebbe
compresso il diritto di difesa.
Al cittadino che abbia violato
le norme fiscali, infatti, non
può essere ridotta la capacità
negoziale incidendo, addirittura,
sul diritto di proprietà inteso
come diritto di percepire i
frutti civili del bene legittimamente
posseduto. Un altro elemento
è rappresentato dalla
sproporzione della sanzione.
Altre argomentazioni riguardano
il fisco che, da un lato, premierebbe
con il canone ridotto
l'inquilino (reo comunque di
non aver registrato il contratto)
e, dall'altro, ridurrebbe il
gettito IRPEF derivante dal canone
scontato (peraltro, se il contratto
era in nero, l'incasso sarebbe
comunque positivo).
Nello stesso senso va l'ordinanza
del Tribunale di Firenze,
depositata il 15 gennaio scorso.
Nel provvedimento si rileva
che «le violazioni di disposizioni
di rilievo esclusivamente
tributario non possono
determinare la nullità del
negozio privato».
Secondo la stessa ordinanza,
poi, non si capisce per quale
motivo la sanzione debba
trovare applicazione solo per
le locazioni a uso abitativo ed
escludere quelle non abitative
che pure hanno notevole rilievo
fiscale. È anche rilevato che
la sostituzione del valore del
canone funziona «solo in senso
favorevole al conduttore»,
ancorché questi abbia, come il
locatore, violato le disposizioni
fiscali sull'obbligo di registrazione
del contratto. Secondo
il giudice si deve fortemente
dubitare, poi, della possibilità
di sanzionare «con la sua
nullità/inefficacia, la clausola
sulla misura del canone, altrimenti
lecita, sostituendola
d'imperio con la previsione di
una misura legale».

Per chi non l'abbia ancora compreso è l'unica strada vincente.
domani ho appuntamento con l'avvocato per discutere proprio della rimessione degli atti alla corte!
 

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