Questo è l'articolo del sole 24ore, non riesco a copiare il collegamento ma si legge:
Il canone scontato
per l'inquilino
finisce alla Consulta
Ladislao Kowalski
Nel tentativo di contrastare
l'evasione fiscale sugli affitti,
il decreto legislativo 23/2011,
all'articolo 3, stabilisce una sanzione
molto severa. Se i contratti
di locazione non sono registrati
entro il termine stabilito
dalla legge, infatti, è previsto
che - dalla data di registrazione
- la locazione riparta ex novo
per la durata di quattro anni rinnovabili
di altri quattro. Chi
provvederà a questa registrazione?
Evidentemente l'ufficio,
se accerta la violazione.
Più probabilmente, tuttavia, dato
che la norma prevede espressamente
la registrazione definita
come volontaria, il conduttore
dell'immobile.
Oltre alla durata del contratto,
è modificato ex lege il canone:
questo è individuato su base
annua in una somma pari al
triplo della rendita catastale
con adeguamento, dal secondo
anno, del 75% dell'Istat. In
pratica, si tratta di una enorme
riduzione del canone, anche
se la norma fa salvo il mantenimento
di un importo inferiore,
se così originariamente previsto
tra le parti.
Nessuno, peraltro, sfugge
alla tagliola. Le stesse sanzioni
si applicano anche quando
nel contratto, ancorché registrato,
è stato indicato un importo
inferiore a quello effettivo
e anche quando è stato registrato
un comodato che risulta
fittizio.
Gli uffic i territoriali delle Entrate,
sulla registrazione volontaria,
hanno applicato finora
prassi diverse. Inoltre, a oggi ci
sono almeno due ordinanze di
rimessione alla Corte Costituzionale
sulla legittimità del
provvedimento così come articolato
dal legislatore.
La prima è del Tribunale di
Salerno del 23 marzo 2012, e individua
diversi aspetti da sottoporre
al giudice delle leggi. Innanzitutto
è rilevato un eccesso
di delega. Inoltre, risulterebbe
compresso il diritto di difesa.
Al cittadino che abbia violato
le norme fiscali, infatti, non
può essere ridotta la capacità
negoziale incidendo, addirittura,
sul diritto di proprietà inteso
come diritto di percepire i
frutti civili del bene legittimamente
posseduto. Un altro elemento
è rappresentato dalla
sproporzione della sanzione.
Altre argomentazioni riguardano
il fisco che, da un lato, premierebbe
con il canone ridotto
l'inquilino (reo comunque di
non aver registrato il contratto)
e, dall'altro, ridurrebbe il
gettito IRPEF derivante dal canone
scontato (peraltro, se il contratto
era in nero, l'incasso sarebbe
comunque positivo).
Nello stesso senso va l'ordinanza
del Tribunale di Firenze,
depositata il 15 gennaio scorso.
Nel provvedimento si rileva
che «le violazioni di disposizioni
di rilievo esclusivamente
tributario non possono
determinare la nullità del
negozio privato».
Secondo la stessa ordinanza,
poi, non si capisce per quale
motivo la sanzione debba
trovare applicazione solo per
le locazioni a uso abitativo ed
escludere quelle non abitative
che pure hanno notevole rilievo
fiscale. È anche rilevato che
la sostituzione del valore del
canone funziona «solo in senso
favorevole al conduttore»,
ancorché questi abbia, come il
locatore, violato le disposizioni
fiscali sull'obbligo di registrazione
del contratto. Secondo
il giudice si deve fortemente
dubitare, poi, della possibilità
di sanzionare «con la sua
nullità/inefficacia, la clausola
sulla misura del canone, altrimenti
lecita, sostituendola
d'imperio con la previsione di
una misura legale».
Per chi non l'abbia ancora compreso è l'unica strada vincente.
domani ho appuntamento con l'avvocato per discutere proprio della rimessione degli atti alla corte!