axelaa

Membro Junior
Gentile Collega,

LA invito e diffido a eliminare immediatamente il nome del Giudice che ha inserito nel post per 1) tuteladella riservatezza 2) perchè l'esperienza non è affatto negativa, anzi i giochi sono aperti e completamente ribaltati a favore del mio assistito 3) non mi ricordo chi Lei sia e qualunque colloquio è stato confidenziale.

In caso Lei ( e mi faccia il piacere di toglierlo) non togliesse quel riferimento, se ne assume ogni responsabilità.

Avv. A_P

Caro Moderatore,

La sto invitando con plurimi messaggi a eliminare quel cognome del Giudice della causa patrocinata dal sottoscritto che l'utente Paolino 55 ha inserito senza alcuna autorizzazione e con violazione della riservatezza e della confidenzialità.

La invito vivamente a eliminare quel cognome, riservandomi in ogni caso ogni opportuna azione.

Avv. A_P
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
posso dirti da soggetto terzo che trovo il tuo post profondamente offensivo? La realizzazione o la non realizzazione di una persona NON si misurano di certo con il prezzo pagato per l'auto. Un discorso simile mi sembra molto triste. io non ho un'auto da 100000 e non la desidero ma non per questo mi sento sfigata. e non perchè la mia vita soddisfa tre dei tuoi sei requisiti.

Brava Arianna, ma come vedi il tenore, il livello della conversazione ed i suoi interlocutori sono quello che sono. Come puoi leggere, neanche tra avvocati vanno d'accordo tra loro... :^^::^^::^^:

Da piccolo mi hanno insegnato che l'educazione è «qualcosa che viene da lontano» e se manca, c'è poco da fare. Ormai sono adulti e formati e non capirebbero nemmeno le nostre osservazioni.

Meglio, dunque, lasciarli stare ed affogare nel loro mare di rancore e di bile.
 

axelaa

Membro Junior
SEGNALAZIONE-DIFFIDA ALLA MODERAZIONE DI UN MESSAGGIO-POST

Gentili moderatori,

condivido l'eliminazione del cognome dal mio post, anche se quello è il cognome (già pubblicato sul sito della Corte Costituzionale) del Giudice di una causa pubblica (Corte Costituzionale).

Vi invito a eliminare il cognome fatto dal partecipante PAOLINO55 in questo messaggio

"Gentile Collega, non mi riferivo a te ma ad un altro soggetto che scriveva "Basta con i post personali"...non capivo il rilievo in quanto mi sembrava fae cosa gradita a tutti segnalare (per primo) l'avvenuta e tanto attesa fissazione della camera di consiglio.
Fra l'altro noi ci conosciamo anche per aver parlato lungamente al telefono circa la tua esperienza purtroppo negativa con la dott.ssa ******* e non mi sarei mai sognato di fare un rilievo del genere...
P.C."

perché riferito al Giudice della causa del sottoscritto (non pubblica e non pubblicata) e inoltre che io non ho mai rivelato a nessuno, se non sotto il vincolo della confidenzialità.

Vi invito altresì a richiamare il partecipante per la violazione di dati riservati.

Cordialmente

Avv. A_P
 

axelaa

Membro Junior
Non lo vorrei dire: ma dal sito della Corte hanno tolto la data della fissazione! non c'e piu!!! Hanno sbagliato per caso??

Ah, ah, è vero (mi spiace).
Però io l'ho immortalato prima col mio post.
Chissa se è strano?

Avv. A_P

Ora quella stessa pagina risulta così:

Reg. ord. n. 206 del 2012 pubbl. su G.U. del 10/10/2012 n. 40
Ordinanza del Tribunale di Salerno del 29/03/2012
Notifica del 05/09/2012
Tra: Mastrandrea Stefania C/ Taranto Maria Antonietta e De Girolamo Orlando


Oggetto:
Locazione di immobili urbani - Contratti di locazione ad uso abitativo, comunque stipulati, non registrati entro il termine stabilito dalla legge - Disciplina applicabile a decorrere dalla data di registrazione - Determinazione della durata legale in quattro anni (con rinnovo automatico alla scadenza) e fissazione del canone annuo in misura pari al triplo della rendita catastale (con adeguamento annuale agli indici ISTAT), in sostituzione del maggior importo eventualmente convenuto dalle parti - Previsione introdotta [contestualmente al regime della cedolare secca sugli affitti] da decreto legislativo in materia di federalismo fiscale - Denunciata estraneità ai principi e criteri direttivi della legge n. 42 del 2009 - Eccesso di delega - Manifesta e plurima irragionevolezza nonché sproporzione della sanzione inflitta al solo locatore - Eccessiva e ingiustificata compressione del diritto di proprietà e degli effetti dell'autonomia contrattuale legittimamente esplicata - Riduzione del canone locatizio ben al di sotto dei valori di mercato, ad esclusivo vantaggio del conduttore e a svantaggio delle entrate tributarie - Contrasto con i principi in tema di nullità parziale del contratto (art. 1419 cod. civ.) - Manifesta contraddittorietà con la finalità fiscale sottesa alla norma.



Norme impugnate Num. Art. Co. Nesso
decreto legislativo 14/03/2011 23 3 8 (collegamento a Normattiva)
decreto legislativo 14/03/2011 23 3 9 (collegamento a Normattiva)

Parametri costituzionali Num. Art. Co. Nesso
Costituzione 3 (collegamento a Normattiva)
Costituzione 42 (collegamento a Normattiva)
Costituzione 53 (collegamento a Normattiva)
Costituzione 76 in relazione alla (collegamento a Normattiva)
legge 05/05/2009 42 2 2 (collegamento a Normattiva)
legge 05/05/2009 42 11 (collegamento a Normattiva)
legge 05/05/2009 42 12 (collegamento a Normattiva)
legge 05/05/2009 42 13 (collegamento a Normattiva)
legge 05/05/2009 42 21 (collegamento a Normattiva)
legge 05/05/2009 42 26 (collegamento a Normattiva)

BLANK

Poco prima quel cognome era stato tolto da questo forum.

Occorrerebbe qualche teoria complottista.

Scusate se mi dilungo ma se i moderatori non fanno il loro dovere.
 

axelaa

Membro Junior
Tornando all'attualità, sperando che i Moderatori facciano il loro dovere REGOLAMENTARE in ordine alla mia segnalazione di violazione di norme convenzionali e civili.

La fissazione in Camera di Consiglio non è mai un buon presagio, perché significherebbe che la questione è manifestamente inammissibile o manifestamente ammissibile.

Per l'importanza della questione, è più sicura la pubblica udienza.

L'errore della Corte Costituzionale nell'indicare la fissazione dell'Udienza attribuendola (erroneamente a quanto pare ) all'Ordinanza 206/2012, elimina qualsiasi dubbio.

D'ora in poi invito i Colleghi (in attesa di rettifica e/o moderazione) a spendersi sull'invito a tutti i partecipanti a sollevare la questione di legittimità costituzionale e a non stare a guardare.

Avv. A_P
 

axelaa

Membro Junior
La corte costituzionale prenderà in esame anche le altre ordinanze rinviatele inerenti il decreto 23/2011?

Cara Maria Concetta,

si è trattato (forse) di un davvero singolare errore della Cancelleria della Corte.

Ti invito, nuovamente, a pubblicare l'Ordinanza del Tribunale di Palermo occorsa nella Tua causa.

Potrebbe sollevare e salvare tante persone.

Avv. A_P
 

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