Buongiorno,
in riferimento alla pratica CA/ZS che presenterò a breve, per palificazione in zona sismica 3, mi chiedevo
1)se il "collaudo" (e il relativo costo) sia comunque necessario
oppure le prove non sono proprio richieste per opere di "minore rilevanza" ?
2)se tale Denuncia è anche esime da SCIA?
3)cosa cambia per il privato, in concreto della Denuncia CA, con le novità introdotte con il decreto sblocca-cantieri?
............
In riferimento al punto 1)
il comma 8-bis dell'art. 65 riporta: "Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8".
Riporto il punto 6 dell'art. 65:
Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico, tramite PEC, una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
Alla luce di quanto riportato sopra sembrerebbe che per opere di "minore rilevanza" oltre a non essere richiesto il collaudo non sembrerebbero essere richiesti nemmeno i certificati delle prove sui materiali.
Pertanto
Provvedere comunque alle prove ma non allegarle? Oppure non sono proprio richieste per opere di "minore rilevanza" ?
.........
in riferimento alla pratica CA/ZS che presenterò a breve, per palificazione in zona sismica 3, mi chiedevo
1)se il "collaudo" (e il relativo costo) sia comunque necessario
oppure le prove non sono proprio richieste per opere di "minore rilevanza" ?
2)se tale Denuncia è anche esime da SCIA?
3)cosa cambia per il privato, in concreto della Denuncia CA, con le novità introdotte con il decreto sblocca-cantieri?
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In riferimento al punto 1)
il comma 8-bis dell'art. 65 riporta: "Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8".
Riporto il punto 6 dell'art. 65:
Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico, tramite PEC, una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
Alla luce di quanto riportato sopra sembrerebbe che per opere di "minore rilevanza" oltre a non essere richiesto il collaudo non sembrerebbero essere richiesti nemmeno i certificati delle prove sui materiali.
Pertanto
Provvedere comunque alle prove ma non allegarle? Oppure non sono proprio richieste per opere di "minore rilevanza" ?
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