Fino a poco tempo fa era così, cioè che il nuovo proprietario usufruiva lui delle detrazioni.
Adesso, con la nuova normativa, la cosa si può pattuire diversamente, cioè le detrazioni possono rimanere a favore del venditore, purchè ciò venga dichiarato espressamente nell'atto notarile di compravendita.
Esatto, è proprio così.
In sostanza la vecchia proprietaria dovrebbe pagare tutte le rate relative ai lavori straordinari in quanto deliberati quando lei era ancora nelle proprietà dell'immobile (avvalendosi poi lei della detrazione fiscale).
In secondo luogo dovrebbe pagare il conguaglio delle spese condominiali ordinarie fino a fine gestione 2011/2012, ovvero 30/4/2012, compresi tutti gli arretrati, nonché 5/12mi delle spese condominiali ordinarie totali per la gestione 2012/2013, ovvero per il periodo che va da maggio a settembre 2012 (se avete fatto il rogito in Ottobre 2012), calcolate in base al preventivo.
Pertanto se le rate di anticipo sono 4 e sono di uguale importo (escluso il saldo), la prima rata (maggio, giugno e luglio) spetta a lei, la seconda (agosto, settembre e ottobre) spetta per 2/3 a lei e per 1/3 a te.
Sempre che siano di uguale importo ... ripeto ... altrimeti bisogna calcolare i 5/12mi del totale delle rate (che spettano a lei) e i 7/12mi che spettano a te.