bisalta

Membro Attivo
Proprietario Casa
l'ape si fa anche se nell'alloggio non c'è il riscaldamento, nel contratto inserisci una clausole che il conduttore accetta l'alloggio come visto, senza riscaldamento e che provvederà con mezzi propri, rispettando tutte le norme di sicurezza
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Anche secondo me occorre l'APE per un appartamento privo di impianto di riscaldamento. Qui in Piemonte è necessario; non so se altre Regioni (nel caso in questione la Toscana) possano autonomamente stabilire delle esclusioni.

Quindi io, oltre a consegnare l'APE all'inquilino e inserire nel contratto la clausola relativa, scriverei:

"Il conduttore, preso atto che l'unità immobiliare è priva dell'impianto di riscaldamento, la accetta in locazione nello stato in cui si trova, considerandola idonea a soddisfare le proprie esigenze abitative. L'eventuale riscaldamento dei locali locati si intende esclusivamente a cura e spesa del conduttore per tutta la durata della locazione".
 

Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
"Il conduttore è a conoscenza, ed accetta, che l'immobile viene locato senza impianto di riscaldamento al quale provvederà in maniera autonoma ed a proprie spese"
A mio parere per l'APE non dovrebbe essercene bisogno, come dice Moralista; ma farlo ugualmente non costa quasi nulla e non crea nessun danno. Invece la frase che vorresti mettere non mi sembra corretta perchè sembra che il conduttore possa provvedere a realizzare un impianto a sue spese, con tutte le successive conseguenze che ne potrebber derivare. Io metterei semplicemente "L'immobile locato non è provvisto di impianto di riscaldamento e come tale viene locato e accettato dal conduttore". Il conduttore deciderà come meglio riscaldarsi, tenendo presente che, qualora volesse realizzare un impianto autonomo, dovrà prima chiedertene il permesso, che potrai concedere (a condizioni da pattuire) o non concedere (nel contratto ci sarà sicuramente la clausola sulle modifiche e innovazioni..)
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
con qualcosa del genere, non si va da nessuna parte, in mancanza di riscaldamento l'APE non serve ma solo una dichiarazione che il riscldamento non è presente
In caso di locazione o vendita, l'ape è obbligatorio per qualsiasi tipo di fabbricato, anche per i capannoni ad uso artigianale/ industriale privi di riscaldamento...
A maggior ragione serve per qualsiasi tipo di abitazione pur priva di riscaldamento.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
non occorre l'APE ma dichiarazione assenza impianto termico e/o sottoinsiemi
D:G:R:VIII del 31.10.07 e s.m.i.;
D.g.r. significa "deliberazione della giunta regionale". Quella che hai citato è della giunta regionale lombarda.
E la D.g.r. 22 dicembre 2008 - n. 8/8745, che ha modificato e integrato quella che hai indicato, al punto 9.6 prevede infatti che:
L’applicazione degli obblighi di dotazione e di allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica, di cui al presente punto 9, è esclusa quando l’edificio, o la singola unità immobiliare in caso di autonoma rilevanza di questa, sia privo dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al riscaldamento dell’edificio.
Ma è applicabile in Lombardia. Non è detto che una norma della Regione Toscana preveda altrettanto e che preveda anche l'esclusione nel caso di locazione.
 
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Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
In caso di locazione o vendita, l'ape è obbligatorio per qualsiasi tipo di fabbricato, anche per i capannoni ad uso artigianale/ industriale privi di riscaldamento...
Non è detto. Occorre verificare le specifiche disposizioni regionali (vedi sopra ciò che prevedono le norme lombarde nel caso di trasferimenti a titolo oneroso).
Ma sono esclusi dall'applicazione del D. Lgs. n. 192/2005 (norma statale) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili.
Quel decreto, per quegli edifici, si applica limitatamente alle disposizioni concernenti l'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui all'articolo 7.
 
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