esempio del Motociclista (alias signora infortunata ) ANAS (custode, amministratore-condominio )
Con la sentenza n. 11517/2013, la Corte di cassazione è intervenuta sul caso di un incidente stradale nel quale il ricorrente, procedendo in moto in un tratto autostradale, si era trovato di fronte un cane randagio, senza alcuna possibilità di evitarlo.
Sia in primo grado sia in appello veniva esclusa la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. dell’A.N.A.S., ritenendo la sussistenza del fortuito nel caso di specie.
Infatti, veniva riscontrato che l’A.N.A.S., in qualità di ente gestore del tratto di strada incriminato, aveva posto in essere tutte le cautele necessarie, secondo le regole ordinarie d’esperienza, adeguate a scongiurare che si potesse verificare l’intromissione nella carreggiata stradale di elementi estranei in grado di costituire un ostacolo per la normale circolazione degli autoveicoli (recinzione costituita da muro in calcestruzzo e pali con rete su entrambi i lati della carreggiata).
La Corte d’appello di Catania evidenziava come non fosse possibile esigere dall’A.N.A.S. un costante monitoraggio delle condizioni della carreggiata stradale che esulasse dalla manutenzione ordinaria e della tenuta a regola d’arte del manto stradale.
Non poteva configurarsi, dunque, una colpevole inerzia manutentiva in capo all’ente che gestiva quel tratto di strada, poiché, in base alla dinamica dell’incidente, non era possibile individuare quale condotta preventiva avrebbe dovuto attuare l’A.N.A.S.
Il motociclista ricorreva in cassazione ritenendo che vi fosse stata violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c.
Tuttavia, come sostenuto anche dall’orientamento consolidato della Suprema Corte, l’art. 2051 c.c. si basa sul dovere di custodia che incombe sul soggetto che – a qualsiasi titolo – abbia un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa, e mira a impedire che la stessa arrechi dei danni.
La Corte di cassazione rilevava che la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. presuppone la prova del rapporto causale tra il danno e la violazione degli specifici obblighi di custodia e di controllo dello stato di conservazione e di efficienza delle strutture, che gravano sul proprietario dell’immobile, mentre all’attore compete di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo.
Perciò la Corte di legittimità, allineandosi a quanto accertato dalla Corte d’appello di Catania, riteneva che l’A.N.A.S. avesse adempiuto ai propri obblighi riguardanti la presenza dei requisiti di sicurezza per l’incolumità degli utenti della strada.
Colui che agisce per il riconoscimento del danno ha l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode, per liberarsi della sua responsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.
La Corte, pertanto, rigettava il ricorso presentato dal motociclista ritenendo che nel caso di specie fosse configurabile un esempio di “caso fortuito”, poiché l’evento dannoso si era verificato prima che l’A.N.A.S., nell’esercizio della sua attività di controllo, avesse avuto la possibilità di adoperarsi per rimuovere la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi con l’ingresso nella carreggiata del randagio.
La sentenza n. 11517/2013 della Corte di cassazione si allinea all’orientamento giurisprudenziale costante secondo cui il custode, per liberarsi della sua responsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di controllo, idoneo ad interrompere il rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l’evento lesivo.