Luigi Criscuolo

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Ennio Alessandro Rossi

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esempio del Motociclista (alias signora infortunata ) ANAS (custode, amministratore-condominio )
Con la sentenza n. 11517/2013, la Corte di cassazione è intervenuta sul caso di un incidente stradale nel quale il ricorrente, procedendo in moto in un tratto autostradale, si era trovato di fronte un cane randagio, senza alcuna possibilità di evitarlo.
Sia in primo grado sia in appello veniva esclusa la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. dell’A.N.A.S., ritenendo la sussistenza del fortuito nel caso di specie.
Infatti, veniva riscontrato che l’A.N.A.S., in qualità di ente gestore del tratto di strada incriminato, aveva posto in essere tutte le cautele necessarie, secondo le regole ordinarie d’esperienza, adeguate a scongiurare che si potesse verificare l’intromissione nella carreggiata stradale di elementi estranei in grado di costituire un ostacolo per la normale circolazione degli autoveicoli (recinzione costituita da muro in calcestruzzo e pali con rete su entrambi i lati della carreggiata).
La Corte d’appello di Catania evidenziava come non fosse possibile esigere dall’A.N.A.S. un costante monitoraggio delle condizioni della carreggiata stradale che esulasse dalla manutenzione ordinaria e della tenuta a regola d’arte del manto stradale.
Non poteva configurarsi, dunque, una colpevole inerzia manutentiva in capo all’ente che gestiva quel tratto di strada, poiché, in base alla dinamica dell’incidente, non era possibile individuare quale condotta preventiva avrebbe dovuto attuare l’A.N.A.S.
Il motociclista ricorreva in cassazione ritenendo che vi fosse stata violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c.
Tuttavia, come sostenuto anche dall’orientamento consolidato della Suprema Corte, l’art. 2051 c.c. si basa sul dovere di custodia che incombe sul soggetto che – a qualsiasi titolo – abbia un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa, e mira a impedire che la stessa arrechi dei danni.
La Corte di cassazione rilevava che la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. presuppone la prova del rapporto causale tra il danno e la violazione degli specifici obblighi di custodia e di controllo dello stato di conservazione e di efficienza delle strutture, che gravano sul proprietario dell’immobile, mentre all’attore compete di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo.
Perciò la Corte di legittimità, allineandosi a quanto accertato dalla Corte d’appello di Catania, riteneva che l’A.N.A.S. avesse adempiuto ai propri obblighi riguardanti la presenza dei requisiti di sicurezza per l’incolumità degli utenti della strada.

Colui che agisce per il riconoscimento del danno ha l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode, per liberarsi della sua responsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.
La Corte, pertanto, rigettava il ricorso presentato dal motociclista ritenendo che nel caso di specie fosse configurabile un esempio di “caso fortuito”, poiché l’evento dannoso si era verificato prima che l’A.N.A.S., nell’esercizio della sua attività di controllo, avesse avuto la possibilità di adoperarsi per rimuovere la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi con l’ingresso nella carreggiata del randagio.
La sentenza n. 11517/2013 della Corte di cassazione si allinea all’orientamento giurisprudenziale costante secondo cui il custode, per liberarsi della sua responsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di controllo, idoneo ad interrompere il rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l’evento lesivo.
 

Luigi Criscuolo

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Sarò de coccio ma non vedo calzante l'esempio che hai portato con l'evento accaduto. L'animale che supera la recinzione e vaga sulla strada è una cosa. La sporgenza perpetua di una struttura rispetto al piano di calpestio è un'altra cosa.
Vorrei dirti forse avresti dovuto portare come esempio le buche che ci sono nelle strade. Una volta nella mia città, poco prima di un incrocio semaforico che si trova vicino a casa mia, c'era un taxi con entrambi i blinker accesi. Io stavo passando a piedi e mi sono fermato a chiedere cosa fosse successo: la macchina aveva rotto il semiasse di destra ed aveva il cerchione un pò deformato. Praticamente una decina di metri più indietro del punto in cui si era fermato il taxi, celata da una pozzanghera, c'era una buca 45x67 cm della profondità di 38 cm; l' ho misurata io tirando fuori dallo zaino il doppio metro. Nel frattempo sono intervenuti i vigili urbani che hanno verbalizzato l'accaduto, ed il carro attrezzi per la rimozione del veicolo. Poco prima delle 7 di mattina di circa un paio di anni dopo sono recato al punto di stazionamento dei taxi che ho vicino a casa e sono salito sulla vettura il cui conducente era il tassista che avevo conosciuto prima; mentre ci avviavamo verso l'areoporto gli ho chiesto come era finita la sua avventura del semiasse e lui mi ha risposto che proprio da qualche mese gli era arrivato il risarcimento del danno da parte del Comune. Come vedi la buca, come la sporgenza di cui si parla, era li, non si sa da quanto tempo, tuttavia il danneggiato è stato risarcito perché l'agente eziologico (quello che provoca) era la presenza della buca che non avrebbe dovuto esserci.
Scrivendo, mi vengono in mente alcuni fatti per i quali gli enti gestori delle strade sono stati condannati ad eliminate potenziali elementi di danno. Ti scrivo quello che, ognivolta che ci penso, mi fa venire l'angoscia. Una volta due fratelli si sono fermati su un viadotto perché dall'altra corsia era successo un incidente. Era scuro: tardo pomeriggio o sera di una giornata invernale; i due fratelli, per andare a vedere quello che era successo, attraversano velocemente le carreggiate del loro senso di marcia e, a mo di quell'attore che saltava la staccionata, hanno saltato in coppia il guard rail. Il fatto è che i viadotti erano due ed erano separati da spazio di circa 2 metri: così i malcapitati sono precipitati nel vuoto morendo. Nel buio non si erano resi conto del vuoto esistente. Il gestore, Autostrada dei Parchi, ha dovuto risarcire le vedove ed ha dovuto modificare tutti i guard rail che si trovavano nelle medesime condizioni per evitare lo scavalcamento degli stessi.
 

diabolikky69

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Utente Espulso
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infatti non vedo nemmeno io come l'esempio riportato del cane come possa essere messo in relazione con la mia lamentela...chi e' responsabile della cosa data in custodia?...
 

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